Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26677 del 28/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26677 Anno 2013
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 21852-2006 proposto da:
MESCHINI

LUCIANO

(C.F.

MSCLCN38T29H501M),

elettivamente domiciliato in OSTIA LIDO, VIA ISOLA
CAPO VERDE 26, presso l’avvocato DI BENEDETTO
ALFONSO, che lo rappresenta e difende, giusta procura
a margine dell’atto di appello notificato;
– ricorrente –

2013
1661

contro

COMUNE DI FIUMICINO (C.F. 97086740582), in persona
del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso l’avvocato
SANSONETTI ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende,

Data pubblicazione: 28/11/2013

giusta procura in calce al controricorso;

controri corrente

avverso la sentenza n. 2978/2005 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO

udito, per il ricorrente, l’Avvocato BIAVIA ATTILIO,
con delega, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato CAMPUS
DANIELA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
.

l’inammissibilità del ricorso.

RAGONESI;

Svolgimento del processo
Luciano Meschini conveniva in giudizio il Comune di Fiumicino

responsabilità del convenuto, ex art. 2043 c.c.. per l’avvenuto
abbattimento di un fabbricato sito in Fiumicino, Via Gennarino
Montanan s.n.c..
La doglianza dell’attore , che premetteva di aver realizzato sul
terreno di sua proprietà un manufatto abusivo da adibire ad
abitazione, riguardava l’illegittima demolizione dell’opera abusiva
nonostante, avverso l’ordinanza di demolizione emessa dal Sindaco
del Comune di Fiumicino, avesse promosso ricorso al TAR che
aveva accolto la richiesta di sospensiva.
Il giudizio di primo grado si concludeva con la sentenza N.
19825/2001, depositata in data 25.05.2001 con cui il Tribunale di
Roma rigettava la domanda del ricorrente ritenendo che l’attore non
avesse dimostrato in alcun modo di aver ricevuto un danno ingiusto
dalia condotta del Comune di Fiumicino.
Avverso la suddetta decisione il Meschini proponeva appello..
P.

al fine di sentir accogliere la richiesta di declaratoria della

La Corte di Appello di Roma, con sentenza N. 2978/2005, depositata
in data 04.07.2006, rigettava l’appello confermando la sentenza di
primo grado.
Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione il Meschini sulla

Fiumicino

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente contesta la sentenza
impugnata laddove ha escluso la responsabilità ex art 2043 c.c del
Comune per aver dato corso alla demolizione dell’opera abusiva
nonostante l’ordinanza di sospensione emessa dal Tar.
Il motivo è inammissibile.
Risulta dal ricorso che il difensore del Meschini risulta munito di
delega a margine dell’atto di appello notificato.Lo stesso è pertanto
sfornito della procura speciale per ricorrere per cassazione.
Questa Corte ha già chiarito che la procura per il ricorso per
cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo
riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è
P.

base di un motivo cui resiste con controricorso il Comune di

valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata,
rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio
del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della
riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione

dichiarato inammissibile qualora la procura, sia conferita a margine
dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado ( o di quello di
appello), ancorché per tutti i gradi del giudizio.( Cass 5554/11).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
11 ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese
processuali liquidate come da dispositivo
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3000,00 oltre
euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Roma 6 11.13
Il Con
Il Presidente

sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso deve essere

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