Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26677 del 01/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2021, (ud. 01/07/2021, dep. 01/10/2021), n.26677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2440-2021 proposto da:

I.F., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROSARIA TASSINARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronologico 8704/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositato il 22/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 1/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Bologna, con decreto del 22 dicembre 2020, ha rigettato il ricorso proposto da I.F., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il racconto non risultasse credibile in quanto contraddittorio e che comunque il timore legato a un eventuale rimpatrio risultasse non oggettivo, non attuale e pertanto non fondato.

Inoltre, il Tribunale ha reputato che, alla luce delle fonti consultate, la situazione in Nigeria non fosse riferibile a una condizione di violenza indiscriminata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

Infine, il Tribunale ha escluso il riconoscimento della protezione umanitaria in assenza di fattori di particolare vulnerabilità e alla luce del percorso di inserimento del richiedente nel contesto nazionale.

2. Avverso il predetto decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere il Tribunale di Bologna applicato nella specie il principio di onere della prova attenuato così come affermato dalle S.U. con sentenza n. 27310 del 2008 e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

3.1 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere il Tribunale di Bologna riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata, così come meglio definita nella situazione della Corte di Giustizia C-465/07 meglio conosciuta come (OMISSIS).

3.2 Il terzo motivo di ricorso assume la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere il Tribunale di Bologna esaminato compiutamente il ricorrere dei requisiti per la protezione umanitaria.

4. La statuizione impugnata attesta espressamente che “sono documentati lavori a tempo determinato in agricoltura dal 2018 a oggi (l’ultimo contratto scadrà il 31.12.2020), che sicuramente dimostrano la sua seria intenzione di integrarsi”. Il terzo motivo di ricorso, concernente il riconoscimento della protezione umanitaria, merita, ad avviso del Collegio, di essere esaminato dopo che le Sezioni Unite di questa Corte si saranno pronunciate sulla questione di massima di particolare importanza avente a oggetto la configurabilità del diritto a una simile protezione nella vigenza del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 ed in continuità con la collocazione nell’alveo dei diritti umani inviolabili ad esso attribuita dalla recente pronuncia n. 24159 del 2019 – quando sia stato allegato ed accertato il “radicamento” effettivo del cittadino straniero, fondato su decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui radicale modificazione, mediante il rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e/o familiare ex art. 8 CEDU, sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello “sradicamento” che incentri la valutazione comparativa sulla condizione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza, con attenuazione del rilievo delle condizioni del paese di origine non eziologicamente ad essa ricollegabili (Cass. Sez. 6-1, 11 dicembre 2020, n. 28316).

Si impone perciò il rinvio a nuovo ruolo, in attesa della suddetta decisione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA