Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26676 del 28/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 26676 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: FORTE FABRIZIO

SENTENZA
sui ricorso iscritto al n.ro 29797 del Ruolo Generale degli
affari civili dell’anno 2007, proposto
DA
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

in carica, ex lege domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi
n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato e da questa
rappresentato e difeso.
RICORRENTE
CONTRO
VALERIO DORDOLO,

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via

Pinciana n. 25, presso gli avv.ti Valerio Di Gravio e Andrea
Granzotto, che lo rappresentano e difendono, per procura a

4 I 15-g°
tio(5

Data pubblicazione: 28/11/2013

margine del controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 41385 del
26 aprile – 2 ottobre 2006. Udita la relazione del Cons. dr.
Fabrizio Forte e sentito l’avv. A. Granzotto, per il
controricorrente, e il P.M., in persona del sostituto procuratore
generale dr. Pasquale Fimiani, che conclude perché il ricorso sia
accolto.
Svolgimento del processo
Con sentenza dell’8 novembre 2000, il Tribunale di Roma rigettava
la domanda proposta con citazione notificata il 9 aprile 1998, al
Ministero del Tesoro, divenuto in corso di causa Ministero
dell’Economia e delle Finanze, da Valerio Dordolo, già titolare
del 95% del capitale sociale della società a responsabilità
limitata con sede nello Zaire “Dorico Dordolo Enterprise de
Construction”, per essere indennizzato dei beni della stessa, che
erano stati sottratti o distrutti nel corso dei tumulti avvenuti
tra il settembre 1991 e il gennaio 1993, in quel paese.
Il primo giudice rigettava la domanda, perché i beni per i quali
si chiedeva l’indennizzo, erano stati distrutti ovvero erano
andati perduti, non per effetto di “confische o provvedimenti
limitativi o impeditivi della proprietà, comunque adottati dalle
autorità straniere esercenti la sovranità”, come previsto dalle

.

.

Leggi 26 gennaio 1980 n. 16, 2 settembre 1985 n. 135 e 29 gennaio
1994 n. 98„ ma in occasione di “tumulti popolari”.
L’attore ha proposto appello contro detta sentenza, affermando

tribunale; in particolare, la legge n. 98 del 1994, aveva
riaperto i termini per chiedere gli indennizzi di cui alla legge
n. 135 del 1985, contrariamente a quanto affermato dalla
Commissione amministrativa del Ministero del Tesoro, che aveva
respinto la domanda del Dordolo in sede amministrativa di
indennizzo anche in ragione della violazione di detti termini.
Ad avviso dell’appellante Dordolo, nella normativa richiamata,
non vi erano limitazioni ostative all’indennizzo da disporre
« anche in caso di confische, nazionalizzazioni, essendo
irrilevante la nazionalità zairese dell’azienda perduta, facendo
riferimento la legge anche ai danni indirettamente subiti da
cittadini italiani all’estero.
Con sentenza parziale della Corte d’appello di Roma, il gravame è
stato accolto, affermandosi il diritto del Dordolo all’indennizzo
e contestualmente disponendo il prosieguo del giudizio per la
quantificazione del dovuto, con separata ordinanza.
Nominato un c.t.u., la stessa Corte d’appello, con sentenza
definitiva del 18 settembre – 2 ottobre 2006, ha condannato il
Ministero a pagare all’appellante Dordolo C 1.488.557,89, con gli
3

che era stata errata la lettura delle norme di legge dal

interessi legali dal 15 giugno 1994 al saldo e le spese del
doppio grado di giudizio.
La Corte di merito, rilevato che l’indennizzo doveva liquidarsi

per i beni materiali dell’azienda, valutati al momento
dell’adozione dei provvedimenti ablatori esteri, con
rivalutazione forfetaria operata con il coefficiente 1,90, di cui
all’art. 4 della legge n. 135/1985 e all’art. 1 della legge n. 98
del 1994, ha negato che fossero dovuti rivalutazione ed interessi
fino all’entrata in vigore di tale legge, richiamando nello
stesso senso Cass. 10 febbraio 2004 n. 2489; essa ha aderito alla
valutazione dei beni perduti proposta dal c.t.u., precisando che
essi erano stati identificati dai verbali della polizia locale
dell’il ottobre 1991 e del 4 febbraio 1993, per cui non vi erano
dubbi sulla loro identità e sulle cause che ne avevano
determinato la perdita per i loro titolari.
Poteva quindi condividersi la valutazione dei beni perduti
operata dal c.t.u., calcolandosi il valore dell’avviamento nel
30% di quello dei beni materiali dell’azienda, come stabilito
dalla legge e anche in considerazione della ricchezza di risorse
naturali nella zona e sulla base di una relazione di un
funzionario del Ministero del Tesoro, che era stato incaricato di
stimare il costo degli immobili, dei macchinari e degli altri
4

nel valore dei beni sottratti e nel 30% di quanto riconosciuto

beni perduti da cittadini italiani, per una precedente confisca
di beni del 1974 ad opera del governo dello Zaire.
Il c.t.u. aveva valutato £. 1.167.000.000 i beni mobili e £

precede di £. 1.517.100.000, rivalutata con il coefficiente 1,90;
su tale base andava determinato, per i giudici del merito,
l’indennizzo dovuto in £. 2.882.250.000 pari ad g 1.488.557,89,
con gli interessi dal 15 giugno 1994, data di presentazione della
domanda d’indennizzo in sede amministrativa fino al saldo,
ponendosi le spese dl causa a carico del Ministero soccombente.
Per la cassazione della indicata sentenza della Corte d’appello
di Roma del 2 ottobre 2006, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze propone ricorso notificato il 15 novembre 2007 di quattro
motivi, conclusi da rituali quesiti di diritto, cui replica il
Dordolo con controricorso, tempestivamente notificato a mezzo
posta il 27 dicembre dello stesso anno e illustrato da memoria ex
art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1.1. Il primo motivo del ricorso del Ministero dell’Economia e
delle Finanze denuncia violazione e falsa applicazione degli
artt. 1 e 2, quinto comma, lett. a, della L. 29 gennaio 1994 n.
98 e degli artt. l e 5 della legge 26 gennaio 1980 n. 16, in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte di merito
5

350.100.000 l’avviamento pervenendo alla somma complessiva che

liquidato l’indennizzo in base al valore dell’intero capitale
sociale della società a r.l. “Dorico Dordolo Enterprise de
Construction” e non limitatamente alla quota spettante al Dordolo
del patrimonio sociale.
In realtà, l’attore aveva agito non per la perdita di beni, ma di
diritti e in particolare di “azioni e partecipazioni societarie”
(art. l, comma 2, L. n. 98/94), per cui aveva diritto solo alla
sua quota di partecipazione al capitale sociale, che era del 95%
del patrimonio della società con la conseguenza che, anche a
riconoscere il danno indiretto, non poteva liquidarsi un
indennizzo pari all’intero valore del capitale sociale.
Il quesito finale del primo motivo di ricorso chiede a questa
Corte di rilevare se al socio di società sita in territorio
estero, che sia stata sottratta ovvero sia andata perduta,
spetti, a titolo di indennizzo per i beni perduti ai sensi della
legge n. 16/80, l’intero patrimonio sociale ovvero la sola quota
di esso di sua pertinenza, nella stessa proporzione di quella di
cui egli era titolare nella società.
1.2. Il secondo motivo del ricorso denuncia omessa e
insufficiente motivazione della sentenza su punto decisivo, per
avere liquidato come perdita del Dordolo le perdite in realtà
subite dalla società, che non era neppure di nazionalità italiana
anche se il patrimonio sociale apparteneva per il 95% al predetto

socio italiano convenuto in questa sede, per cui la decisione
impugnata appare contraddittoria in ordine a tale punto decisivo,
avendo la Corte d’appello liquidato le perdite subite dalla

1.3. Si denuncia, in terzo luogo, la violazione degli artt. 1218,
1219 e 1224 c.c. e dell’art. 1 della legge n. 16 del 1980, per
avere la Corte territoriale ritenuto fossero dovuti interessi
sull’indennizzo liquidato, a decorrere dalla domanda proposta in
sede amministrativa per ottenere l’indennizzo per i beni perduti.
In realtà, nel calcolo della somma dovuta come indennizzo sono
stati inseriti, con il valore dei beni andati distrutti o
perduti, quello dell’avviamento, entrambi incrementati con il
coefficiente di legge 1,90, che copre ogni eventuale perdita del
privato e anche gli interessi, che sono compresi in detto
coefficiente legale di rivalutazione, ovviamente fino alla data
di entrata in vigore della legge che lo prevede del 5 aprile 1985
n. 135.
1.4. Infine il Ministero ricorrente denuncia, con il quarto
motivo di ricorso, la chiara contraddittorietà della sentenza
impugnata che, dopo avere affermato che “contrariamente a quanto
sostenuto e richiesto dalla parte appellante, nessuna altra somma
per interessi e rivalutazione è dovuta”, afferma poi che sulla
cifra liquidata “andranno inoltre calcolati gli interessi nella
7

società e non quelle del socio.

misura di legge, dal 15 giugno 1994, data di presentazione della
domanda di indennizzo”.
2.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

cittadini italiani all’indennizzo, per le perdite di beni e
diritti, da computarsi nel valore dei beni perduti.
E’ quindi chiaro che viola la indicata legge la sentenza oggetto
di ricorso nella misura in cui liquida nell’intero valore del
patrimonio sociale il danno subito dal Dordolo, che era invece
proprietario del solo 95% del capitale sociale e quindi dei beni
facenti parte di esso, e non quindi perdere l’intero patrimonio
sociale ma solo la detta quota di questo.
Al Dordolo, nulla competeva in più della quota di titolarità dei
beni perduti, che doveva quindi liquidarsi, come chiarito nel
motivo di ricorso, in

1.414.155, invece che nella maggior somma

riconosciuta dalla Corte d’appello di

1.488.557,89, che

corrispondeva al 100% delle perdite subite dalla società, il cui
patrimonio era proprietà del controricorrente per la quota del
95%, per cui doveva liquidarsi un indennizzo nella stessa minore
percentuale. 2.2.Quanto esposto al punto che precede assorbe la
questione proposta con il secondo motivo di ricorso che denuncia
come difetto di motivazione la violazione di legge già
riconosciuta con l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
8

L’art. l della legge 26 gennaio 1980 n. 16 prevede il diritto dei

In sostanza, erroneamente nel caso, quello che si è liquidato è
la perdita subita dalla società ormai estinta, perché priva di
patrimonio sociale e non quella della quota di tale patrimonio

Al Dordolo non si poteva liquidare alcuna somma eccedente la sua
quota di titolarità del patrimonio sociale, pari al 95% di
quest’ultimo, dovendosi indennizzare il solo danno subito che è
ovviamente proporzionale alla sua quota di contitolarità del
patrimonio e non pari a quest’ultimo per intero, con assorbimento
del secondo motivo di ricorso del Ministero.
2.3. Il terzo motivo di ricorso deve essere respinto, perché
infondato.
E’ infatti indubbio che il coefficiente 190 di cui alla legge 5
aprile 1985 n. 135, copre ogni rivalutazione fino alla data di
entrata in vigore di tale ultima legge, dei danni subiti dal
soggetto danneggiato dalla perdita dei beni e diritti all’estero.
Nel caso, gli è stato pure riconosciuto il diritto agli interessi
dalla data di costituzione in mora del Ministero, che corrisponde
a quella della domanda dell’indennizzo, cioè al 15 giugno 1994,
ed è indipendente dal momento in cui gli sono stati sottratti i
diritti per cui è causa dalle autorità straniere.
Tali interessi decorrenti dalla data della richiesta di
indennizzo in sede amministrativa sono domandati perché, pur
9

appartenente al controricorrente.

prevedendo la legge il recupero di ogni perdita, in essa compresi
interessi e rivalutazione rientranti nel coefficiente 190 fino
alla data di entrata in vigore della legge n. 135 del 1985 (art.

momento in cui è avvenuta la perdita dei beni e produce interessi
dalla data in cui il pagamento di esso è stato chiesto in via
amministrativa al Ministero, cioè dal 15 giugno 1994 (da ultimo,
nello stesso senso, Cass. 4 marzo 2011 n. 5212 che si fonda su
Cass. 10 febbraio 2004 n. 2489, 20 aprile 2008 n. 10912 e 11
settembre 2009 n. 19867).
Correttamente si sono quindi riconosciuti gli interessi dalla
domanda dell’indennizzo presentata in sede amministrativa al
saldo, ritenendo che il coefficiente di rivalutazione 1,90,

previsto dalla legge del 1985, per gli indennizzi chiesti dopo il
1950, comprende i soli interessi spettanti ai danneggiati fino
alla data di entrata in vigore della legge citata, per cui gli
ulteriori interessi domandati si fanno decorrere dalla richiesta
in sede amministrativa, anche se nella somma determinata nel
provvedimento giudiziale, sono compresi l’indicato coefficiente
di rivalutazione e gli interessi maturati prima di quelli
successivi alla domanda, per cui va esclusa ogni ingiusta
locupletazione del danneggiato.
La liquidazione degli interessi nel provvedimento amministrativo
10

4)), appare chiaro che il diritto all’indennizzo compete dal

dalla data della domanda di indennizzo fino a quella di
determinazione del dovuto, comprende pure gli accessori maturati
fino all’atto amministrativo che precede (su tali interessi, cfr.

Si è quindi correttamente ritenuto che la corresponsione degli
interessi per il periodo precedente alla liquidazione
amministrativa del dovuto, si è avuta con applicazione del
coefficiente 1,90 e, di conseguenza, sulla somma comprensiva di
tali accessori, si sono riconosciuti gli ulteriori interessi
effetto della messa in mora costituita dalla domanda del Dordolo
di pagamento dell’indennizzo al Ministero, dalla quale essi erano
certamente da pagare fino al momento della determinazione di esso
in sede ministeriale (così cfr.: Cass. 4 marzo 2011 n. 5212),
continuando a maturare successivamente sulla somma liquidata fino
al saldo.
2.4. Quanto detto esclude la contraddizione denunciata nel quarto
motivo di ricorso, perchè la sentenza impugnata esclude ogni
interesse maturato fino alla legge n. 135 del 1985, compreso nel
coefficiente 190 di moltiplicazione dell’ indennizzo, a copertura
di ogni danno fino alla sua entrata in vigore, ma non vieta che,
se la perdita dei diritti sia successiva a tale data ovvero in
ogni caso di danno successivo alla entrata in vigore della legge
citata del 1985, siano dovuti detti accessori dalla data della
11

Cass. 11 settembre 2009 n. 19687).

domanda al Ministero, parificata ad una messa in mora di
quest’ultimo.
Anche il quarto motivo di ricorso deve quindi rigettarsi.

essere accolto, mentre gli altri motivi o sono assorbiti ovvero
devono essere rigettati.
La sentenza deve quindi essere cassata in relazione al motivo
accolto e la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’
art. 384 c.p.c., non essendo necessari altri accertamenti di
fatto, in ordine all’indennizzo che deve

determinarsi in

proporzione al danno subito, corrispondente al 95% del patrimonio
sociale, e quindi da liquidare in e 1.414.129,99, invece che
nella maggior somma riconosciuta dalla Corte d’appello di
1.488.557,89, confermandosi tutte le altre statuizioni della
sentenza impugnata.
L’accoglimento per quanto di ragione del ricorso del Ministero,
con la riduzione del dovuto nella misura indicata, comporta la
soccombenza in questa sede del Dordolo, che dovrà corrispondere
al Ministero le spese del giudizio di cassazione, che si
liquidano nella misura di cui in dispositivo, ai sensi del D.M.
12 luglio 2012 n. 140, da applicare anche per le prestazioni
professionali eseguite nel vigore delle già vigenti tariffe non
più applicabili, come chiarito da S.U. 12 ottobre 2012 n. 17405.
12

3. In conclusione, il primo motivo di ricorso è fondato e deve

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dichiara assorbito il secondo e

motivo accolto e, decidendo la causa nel merito ai sensi
dell’art. 384 c.p.c., riduce l’indennizzo dovuto al
controricorrente Dordolo ad E 1.414.129,99, ferme restando le
residue statuizioni della stessa pronuncia e condanna il Dordolo
a rimborsare al Ministero le spese del presente giudizio di
cassazione che liquida in 5.000,00 a titolo di compenso oltre
alle spese prenotate a debito.
Così deciso il 24 ottobre 2013 nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte suprema di cassazione.

rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA