Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26676 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, (ud. 21/02/2020, dep. 24/11/2020), n.26676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19135/2019 proposto da:

A.M., ammesso al patrocinio a spese dello Stato,

rappresentato e difeso dall’avv. Ennio Cerio, ed elettivamente

domiciliato presso lo studio del medesimo in Campobasso, via

Mazzini, 112;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro p.t.

istituzionalmente rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale

dello Stato ed elettivamente domiciliato ex lege presso la sede di

questa, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Campobasso n. 1073/2019 del

16/05/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/02/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso che A.M., cittadino (OMISSIS) e trasferitosi all’età di dodici anni a (OMISSIS), ha presentato avverso il provvedimento di diniego reso dalla Commissione Territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, Sezione distaccata di Campobasso;

– il ricorrente ha impugnato il predetto rigetto chiedendo al Tribunale di Campobasso di riconoscere lo status di rifugiato ovvero la protezione sussidiaria o quella umanitaria;

– a sostegno della propria richiesta A.M. ha dichiarato di essere fuggito dalla Nigeria perchè omosessuale, e ha affermato di temere che il suo ritorno in Nigeria segnerebbe la ripresa di una vita fatta di violenze, abusi e costrizioni, sia da parte della sua famiglia, sia da parte della comunità;

– il Tribunale di Campobasso ha confermato il rigetto delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, nonchè della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in ragione della ritenuta non credibilità ed inattendibilità del racconto del richiedente nonchè della mancata prova di sua esposizione al rischio di persecuzione o di grave danno necessari, rispettivamente, per il rifugio e per le fattispecie di a protezione sussidiaria;

– al contempo il tribunale ha respinto la domanda di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in considerazione della situazione socio-politica della Nigeria e dell’Edo State, dal quale proviene il richiedente asilo, che, secondo i rapporti internazionali più aggiornati, non risulta caratterizzato da violenza indiscriminata;

– il tribunale ha pure negato la ravvisabilità di fattori soggettivi od oggettivi di vulnerabilità rilevanti fini del riconoscimento della protezione umanitaria;

– la cassazione del decreto impugnato è chiesta con ricorso di A.M. affidato ad unico motivo;

– l’intimato Ministero dell’Interno si è costituito ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, seconda ipotesi, ai fini cioè della eventuale partecipazione alla discussione in udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 1, n. 3;

– secondo il ricorrente, il decreto impugnato deve essere cassato perchè il Tribunale adito non ha approfondito le condizioni oggettive della Nigeria, violando il dovere di cooperazione che gli impone di compiere gli accertamenti necessari sul Paese di provenienza del richiedente;

– il motivo è inammissibile;

– il tribunale ha statuito sulle domande di protezione di A.M. argomentando con considerazioni diverse in relazione a ciascuna di esse stante la diversità dei presupposti delle forme di protezione previste dall’ordinamento;

– con riguardo alla protezione sussidiaria nell’ipotesi indicata nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il tribunale ha specificamente esaminato la situazione generale della Nigeria con particolare riferimento agli stati della regione sud-ovest come l’Edo State, dal quale proviene il richiedente asilo, e lo ha fatto sulla base delle informazioni risultanti dal sito del Ministero degli esteri, (OMISSIS) aggiornato al marzo 2018;

– all’esito dell’indagine il tribunale ha ritenuto l’insussistenza della violenza indiscriminata, rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed ha negato la protezione sussidiaria;

– ebbene, tale statuizione, che, peraltro, e diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente (cfr. pag. 6 del ricorso, primo capoverso), non è fondata sulla ritenuta non credibilità del richiedente, non è stata specificamente attinta dall’impugnazione;

– il ricorrente non indica, cioè, le fonti internazionali asseritamente di contenuto diverso da quelle poste, dal decreto impugnato, a fondamento della sua conclusione e ciò sia in relazione alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), sia in relazione alla protezione umanitaria;

– pertanto, la censura appare priva di sufficiente specificità e, dunque, deve concludersi per l’inammissibilità del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese di lite stante il mancato svolgimento di effettiva attività difensiva da parte del Ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

 

 

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