Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26676 del 22/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27603-2013 proposto da:

L.F.M., (LFCMRA26162F158Q), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE TRISCHITTA giusta procura speciale per atto

Notaio T.F. di Messina del (OMISSIS) allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO

RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in calce

al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2068/2012 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 29/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI difensore del resistente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata alle parti: “Con sentenza n. 2068/2012, depositata in data 29 ottobre 2012, la Corte di appello di Messina Palermo, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da L.F.M., dichiarava il diritto dell’appellante all’indennità per i ciechi ventesimisti a far data dal gennaio 2008 ed alla pensione quale cieca assoluta dal novembre 2010, con condanna dell’I.N.P.S. al pagamento) dei ratei delle prestazioni suddette con tali decorrenze, oltre interessi.

Avverso detta sentenza L.F.M. ricorre per cassazione con un motivo.

L’I.N.P.S. ha depositato procura in calce al ricorso notificato.

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento in favore della ricorrente dell’indennità di accompagnamento, quale cieca totale L. n. 406 del 1988, ex artt. 1 e 2.

Il motivo è manifestamente fondato.

Si evince dal ricorso (nel quale risultano puntualmente trascritte le conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e quelle del ricorso in appello) che L.F.M. aveva chiesto in via principale il riconoscimento del diritto alla pensione ed alla indennità di accompagnamento previste per i ciechi assoluti e in via subordinata il riconoscimento dell’indennità speciale quale cieca ventesimista, fonte di tale domanda, in virtù dell’accertato aggravamento, è stato solo statuito sulla sussistenza dei requisiti (sanitario e reddituale) per la pensione per i ciechi assoluti, con decorrenza dal novembre 2010. Nessuna pronuncia vi è stata da parte del giudice di appello sulla richiesta relativa all’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti e cioè alla prestazione istituita dalla L. 28 marzo 1968, n. 406 (si vedano i successivi interventi legislativi di cui alle L. 27 maggio 1970, n. 382, L. 22 dicembre 1979, n. 682, L. 29 febbraio 1980, n. 33, L. 21 novembre 1988, n. 308, L. 11 ottobre 1990, n. 289, L. 31 dicembre 1991, n. 429), concessa ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età dell’interessato.

Per quanto sopra considerato, si propone l’accoglimento del ricorso, la cassazione, in parte qua, della sentenza impugnata con invio a diverso giudice di merito per l’esame della questione omessa; il tutto, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.

2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – In conclusione il ricorso va accolto e va cassata, in palle qua, la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Lecce che, in diversa composizione, procederà all’ulteriore esame e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa, in parte qua, la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA