Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26675 del 22/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.22/12/2016), n. 26675
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20952-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., ((OMISSIS)), – Società con socio unico in
persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/a, presso lo
studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 120/2013 della CORTI D’APPELLO DI BRESCIA del
14/3/2013, depositata il 20/3/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito l’Avvocato MATTEO SILVESTRO (delega verbale avvocato GIAMPIERO
PROIA) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata alle parti: “Con ricorso al Giudice del lavoro di Brescia, M.M. chiedeva che fosse dichiarato nullo il termine apposto a due contratti a tempo determinato con i quali era stata assunta alle dipendenze di Poste Italiane S.p.A. per l’espletamento dell’attività di sportellista presso l’UP di (OMISSIS), stipulati, il primo, ai sensi ddel D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, per il periodo 4/4/2007-29/9/2007, ed il secondo ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 bis, come modificato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, per ragioni di carattere organizzativo, per il periodo 22/10/2007-29/2/2008. Il Tribunale dichiarava l’illegittimità del primo contratto rilevando che l’assunzione era stata disposta per ragioni diverse da quelle prettamente postali. La decisione veniva confermata dalla Corte di appello) di Brescia.
Avverso questa sentenza Poste Italiane propone ricorso per cassazione con tre motivi.
Con il primo motivo la soc. Poste denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, rilevando l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l’applicabilità della norma solo nell’ipotesi dello svolgimento del servizio di postale (di recapito) e non anche nel caso della odierna intimata, assunta per svolgere servizio di sportelleria, considerato non riconducibile al primo, bensì di natura finanziaria e creditizia.
Con il secondo motivo la società denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. dolendosi del mancato accertamento delle mansioni in concreto svolte dalla lavoratrice (addetta allo sportello per l’esecuzione di operazioni proprie del servizio postale).
Con il terzo motivo la società denuncia omesso esame circa un fatto decisivo della controversia in relazione alla mancata valutazione dell’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso.
Il primo motivo è manifestamente fondato e determina l’assorbimento degli altri.
Come da questa Corte più volte affermato, il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, aggiunto dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 558, ha introdotto, per le imprese operanti nel settore postale, un’ipotesi di valida apposizione del termine autonoma e speciale rispetto a quelle stabilite dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1. E’ stato anche evidenziato che il suddetto D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 2, comma 1 bis, fa riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene l’assunzione – quelle concessionarie di servizi e settori delle poste – e non anche alle mansioni del lavoratore assunto, in coerenza con la `ratiò della disposizione, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 214 del 2009, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento del cd. “servizio universale” postale, ai sensi del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 1, di attuazione della direttiva 1997/67/CE” mediante il riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato, pur sempre nel rispetto delle condizioni inderogabilmente fissate dal legislatore. Ne consegue che al fine di valutare la legittimità del termine apposto alla prestazione di lavoro, si deve tenere conto unicamente dei profili temporali, percentuali (sull’organico aziendale) e di comunicazione previsti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, non operando l’onere di indicare sotto il profilo formale e di rispettare sul piano sostanziale la causale, oggettiva e di natura temporanea, giustificatrice dell’apposizione di un termine al rapporto (Cass. 26 luglio 2012, n. 13221; Cass. 2 luglio 2015, n. 13609; Cass. 5 febbraio 2016, n. 2324 nonchè la più recente Cass., Sez. un., 31 maggio 2016, n. 11374).
La sentenza impugnata non ha fatto applicazione degli indicati principi laddove ha escluso la compatibilità dell’attività svolta dalla lavoratrice ricorrente rispetto alla ratio della disposizione speciale, come detto individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento del cd. servizio universale postale. Per tutto quanto sopra considerato, si propone l’accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento degli altri, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice per l’ulteriore esame (si evince dalla sentenza impugnata che in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di appello la lavoratrice aveva riproposto tutte le eccezioni di cui al ricorso di primo grado non esaminate dal giudice); il tutto, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.
2 – La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2 (ovviamente adesiva).
3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.
4 – In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso (con assorbimento degli altri); la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Milano che procederà all’ulteriore esame e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso (con assorbimento degli altri); cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016