Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26674 del 28/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26674 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: FORTE FABRIZIO

SENTENZA
sui ricorsi riuniti iscritti ai n.ri 1611 e 5963 del Ruolo
Generale degli affari civili dell’anno 2007 proposti:
DA
COMUNE DI VILLAMAR (CA),

in persona del sindaco p.t.,

autorizzato a stare in giudizio da delibera della G.M. n. 4 del
17 gennaio 2006 ed elettivamente domiciliato in Roma, alla
della Via San Marcello Pistoiese n.ri 73 – 75, presso l’avv.
Paola Fiecchi, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe
Macciotta da Cagliari, per procura a margine del ricorso.

Data pubblicazione: 28/11/2013

RICORRENTE PRINCIPALE
CONTRO
RAIMONDO CABRAS, MARIOLINA PERRIA, GIANNI PERRIA, MATILDE PERRIA
e NATALINA PERRIA,

tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla

& Associati, con l’avv. Sergio Segneri da Cagliari, che li
rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso
con ricorso incidentale.
CONTRORICORRENTI E RICORRENTI INCIDENTALI
NONCHE’
IGNAZIO CABRAS, EFISIO PERRIA, GRAZIANA PERRIA, TERESINA PERRIA,
e BEATRICE PERRIA,

già domiciliati elettivamente, nel giudizio

dinanzi alla Corte d’appello di Cagliari, presso il loro

difensore avv. Sergio Segneri in Cagliari.
INTIMATI
avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione
civile, n. 381/05 del 18 ottobre – 9 novembre 2005. Udita,
all’udienza del 24 ottobre 2013, la relazione del Cons. dr.
Fabrizio Forte. Udito il P.M. in persona del sostituto
procuratore generale, dr. Pasquale Fimiani, che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello
incidentale.
Svolgimento del processo

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Via San Basilio n. 61, presso lo studio legale Eugenio Piccozza

Con un primo atto di citazione notificato il 10 novembre 2001,
Raimondo Cabras, Ignazio Cabras, Gianni Perria, Efisio Perria,
Graziana Perria, Mariolina Perria, Teresina Perria, Natalina
Perria, Matilde Perria e Beatrice Perria, comproprietari di un
appezzamento di terreno in Comune di Villamar (CA), in Catasto a

1330 (in realtà di circa mq. 10.953), convenivano in giudizio
dinanzi alla Corte d’appello di Cagliari l’indicato ente locale.
Gli attori chiedevano che fosse determinata l’indennità di
occupazione dell’area che precede, appresa il 5 giugno 1998, per
realizzare il Piano di Zona “Su Forraxi”, tenendo conto della
destinazione edificabile dei terreni, e che si ordinasse
all’occupante di depositare, presso la Cassa Depositi e Prestiti
della Provincia, l’indennità liquidata con gli interessi e ogni
altro danno per il mancato tempestivo adempimento del dovuto.
Il Comune di Villamar eccepiva l’inammissibilità della domanda,
perché agli attori, a mezzo del messo comunale, era stata
notificata, tra il 30 settembre e il 7 ottobre 1998, la
liquidazione da esso disposta della indennità di occupazione,
che non era stata tempestivamente opposta, per cui era divenuta
definitiva, negando poi che potesse esservi ogni condanna
diretta del convenuto a pagare quanto preteso o il maggior danno
da svalutazione, non dovuto trattandosi di debito di valuta.
Con altra citazione notificata il 31 luglio 2002, Gianni Perria,
Efisio Perria, Graziana Perria, Teresina Perria, Natalina
3

F. 10, Mappali 588 (ex 162/a), 137 e 156, di mq. 5188, 4435 e

Perria, Matilde Perria e Beatrice Perria si opponevano
all’indennità di espropriazione, fissata, con il decreto di
espropriazione del 4 giugno 2002 notificato loro il 1 0 luglio
successivo, in base a un valore venale dell’area di C 2,50 a mq.
del tutto incongruo, per cui la stessa doveva rideterminarsi in

praticati su piazza, con interessi e rivalutazione monetaria.
Il Comune di Villamar, nel costituirsi anche nella seconda causa
relativa all’indennità di espropriazione, chiedeva il rigetto
delle due opposizioni, per essere congrua la stima del valore
venale, che era stata di C 8,26 e non di C 2,50 a mq., come
dedotto dalle controparti; il consigliere istruttore disponeva
la riunione delle due cause relative alle diverse indennità
dovute per le medesime superfici.
Con sentenza del 9 novembre 2005, la Corte d’appello di
Cagliari, rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’
opposizione alla determinazione dell’indennità di occupazione
legittima, non essendo idonea la notifica a mezzo messo comunale
di essa a far decorrere il termine di decadenza, ha riconosciuto
la edificabilità delle aree oggetto di causa, site in zona
residenziale C2, ed ha liquidato l’indennità di espropriazione in
base al criterio di cui all’art. 5 bis della legge n. 359 del
1992, nella semisomma del valore venale delle aree e della
rendita catastale rivalutata, coacervata per dieci anni, del
terreno, ordinando il deposito della somma così calcolata di C.
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base ad un diverso valore conforme ai prezzi effettivamente

81.464,87 (in base ad un valore di mercato delle aree di circa
C 14.80 a mq. e complessivamente di E 162.109,36 per l’intera
superficie di mq. 10.953 mq.)con gli interessi dal 4 giugno 2002
– data del decreto di esproprio – al saldo.
Era esclusa la riduzione del 40% dell’indennità, all’epoca

a lui offerta anche se congrua, in quanto la somma offerta era
comunque minore di quella poi accertata come giusta, per il
periodo di occupazione legittima dal 5 giugno 1998 al 4 giugno
2002, e l’indennità relativa era determinata in una percentuale
di quella di esproprio pari al saggio degli interessi legali per
ogni anno di durata, e fissata in complessivi E 11.198,66, con
gli interessi legali dalle singole scadenze annuali all’
effettivo deposito del dovuto a cura dell’espropriante.
Il Comune di Villamar era anche condannato alle spese di causa.
Per la cassazione della sentenza che precede, propone ricorso
notificato il 27 – 30 dicembre 2006 il Comune di Villamar (CA)
con tre motivi, illustrati da memoria, cui resistono Raimondo
Carras, Mariolina Perria, Gianni Perria, Matilde Perria e
Natalina Perria, con controricorso e ricorso incidentale di un
unico motivo notificato il 7 – 15 febbraio 2007, e non gli altri
intimati in questa sede, di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti i due ricorsi contro la stessa
sentenza, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., dovendosi rilevare in
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prevista quando l’espropriato non avesse accettato una indennità

primo luogo che l’impugnazione incidentale del Cannas e dei
Perria solleva la questione di legittimità costituzionale dell’
art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, che è stata ormai
dichiarata dal giudice delle leggi con sentenza del 27 ottobre
2007 n. 348, per cui sul punto è cessata la materia del

1.1. Il primo motivo del ricorso principale del Comune di
Villamar denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5
bis del D.L. 11 luglio 1992, convertito nella L. 8 agosto 1992
n. 359 e del Decreto dell’assessore regionale agli enti locali,
Finanze e Urbanistica del 20 dicembre 1983 n. 2266/U, che
determinando il modo di fissare gli indici di densità edilizia,
incide sulla determinazione del valore di mercato delle aree, in
relazione all’art. 360, l ° comma, n. 3, c.p.c.
La Corte di merito, chiarita la natura edificabile del terreno
sito in Zona C” di espansione residenziale, ha determinato il
prezzo di mercato delle aree, in e 41,30 a mq., da essa ridotto
a circa il 34 % di tale somma, in ragione della percentuale del
66% delle stesse superfici non utilizzabili per l’edificazione
privata, in quanto riservate a strade e servizi e, quindi, ha
definito nella misura di E 14,80 a mq. il valore unitario di
mercato delle superfici, liquidando complessivamente lo stesso
in E 162.109,36, somma calcolata con il già detto prezzo
unitario a mq. (mq. 10953,333 circa X E 14,80 = 162.109,36).
Il Comune di Villamar, lamentati errori di calcolo nel computo
6

contendere.

del prezzo che precede, nel quale non sarebbe stato tenuto conto
dell’utile di impresa ricavabile dalla costruzione realizzata
sul suolo e da detrarre nella liquidazione del prezzo dei suoli
edificabili, afferma che l’indennità di espropriazione come
quella di occupazione doveva liquidarsi in misura molto minore

valore di mercato unitario proposto dal c.t.u. di circa E 14,80
a mq. per le aree espropriate, da ridurre in rapporto alla
concreta edificabilità delle aree oggetto di ablazione.
Invece l’indennità di espropriazione è stata determinata dalla
Corte d’appello di Cagliari, sulla base dei criteri all’epoca
vigenti della semisomma del valore di mercato e della rendita
catastale rivalutata e coacervata per dieci anni, ai sensi del
citato art. 5 bis della Legge n. 359 del 1992, in complessivi C
81.464,87, in ragione di un valore venale globale di circa C
162.109,36; tale valore di mercato dell’area, dimediato dopo
essere stato sommato alla rendita catastale rivalutata
coacervata per dieci anni pari ad E 820,38, aveva dato luogo ad
una indennità di E 81.464,87 (E 162.109,36 + E 820,38 : 2) che
l’ente locale ricorrente deduce essere stata eccessiva, così
come la connessa indennità di occupazione legittima, liquidata
nel merito E 11.198,66.
1.2. In secondo luogo, si lamenta la omessa, insufficiente o
contradditoria motivazione su punto decisivo del giudizio ai
sensi dell’art. 360, l ° comma, n. 5 c.p.c., per non essere
7

di quella di cui alla sentenza impugnata, anche aderendo al

esplicitate le ragioni per le quali si è ritenuto corretto il
procedimento di valutazione prospettato dal c.t.u., affermandosi
che non risultano dalle parti indicati “specifici errori”
dell’ausiliare del giudice, che invece erano stato precisamente
segnalati dal consulente di parte del comune, ma non sono

1.3. Con il terzo motivo di ricorso principale il Comune di
Villamar denuncia ancora la violazione dell’art. 5 bis del D.L.
11 luglio 1992 n. 333, convertito nella L. 8 agosto 1992 n. 359
dello stesso anno, avendo esso offerto una indennità
assolutamente congrua che era stata rifiutata dagli espropriati,
per cui si sarebbe dovuta applicare la riduzione del 40%
dell’indennità, prevista dalla normativa all’epoca vigente.
1.4. Con il loro controricorso con ricorso incidentale,
notificato il 7 – 15 febbraio 2007, come già accennato,
Raimondo Carras, Mariolina Perria, Gianni Perria, Matilde Perria
e Natalina Perria, comproprietari delle aree espropriate,
chiedono di sollevare la questione di legittimità costituzionale
del criterio di determinazione dell’indennità di espropriazione
di cui al citato art. 5 bis delle legge 359 del 1992, dichiarato
già illegittimo dal giudice delle leggi con sentenza del 27
ottobre 2007 n. 248.
2.1. Il ricorso principale è da rigettare, perché in parte
infondato e nel resto precluso.
Esso è inammissibile per la parte in cui chiede di ridurre
8

riportati nella sentenza oggetto d’impugnazione.

l’indennità liquidata ad una somma inferiore alla metà del
valore venale delle aree espropriate, in base a criteri di
determinazione previsti da leggi dichiarate incostituzionali,
perché si discostavano eccessivamente da tale valore di mercato,
riducendolo in favore dell’espropriante.

denunciando l’espropriante la violazione dalla Corte di merito
d’una norma non più vigente, perché dichiarata illegittima
costituzionalmente, in quanto reintegrava gli espropriati delle
perdite subite con l’esproprio, in misura eccessivamente ridotta
rispetto al valore venale del bene acquisito.
E’ allora palese che le censure dell’ente locale che tendono ad
una ulteriore riduzione dell’indennità, rispetto alla metà circa
del valore venale come riconosciuto nel merito, solo
genericamente censurato come eccessivo nel secondo motivo del
ricorso, non possono che dichiararsi inammissibili, perché lo
stesso espropriante ricorrente principale afferma che tale
indennità, come da esso in concreto proposta (E 84.557.16: pag.
18 del ricorso) è superiore alla indennità liquidata dalla
sentenza impugnata e dovrebbe riconoscersi, se veritiero, come
somma dovuta in base ai criteri attualmente cogenti per la
liquidazione di essa, che corrisponde al valore di mercato
dell’area.
Deve dichiararsi inammissibile anche il secondo motivo del
ricorso principale, che denuncia carenze della relazione del
9

Il primo e il terzo motivo del ricorso principale sono preclusi,

c.t.u., in ordine alla valutazione delle aree espropriate,
sempre sul presupposto della eccessività dell’indennità
liquidata con l’illegittimo criterio in concreto applicato, per
il quale si è riconosciuta dovuta all’espropriato una somma pari
circa alla metà del valore di mercato delle aree espropriate,

l’impugnazione, chiedendo la riduzione di un valore venale,
comunque superiore a quello dimediato già riconosciuto agli
espropriati e solo genericamente oggetto dell’impugnazione in
questa sede dell’ente locale espropriante.
Ad avviso di quest’ultimo, sarebbe infatti eccessiva una
reintegrazione degli espropriati pari a circa la metà del
valore venale dell’area ablata che ammonterebbe ad C 84.557,16,
da rapportare al 1998 data di inizio dell’occupazione e potrebbe
quindi essere maggiore di quanto in concreto si è liquidato cioè

4 E 81.464,87, da rapportare all’epoca dell’esproprio (2002).
Deve quindi ritenersi venuto meno l’interesse del Comune di
Villamar alla denuncia del difetto di motivazione su un valore
venale dell’area minore di quello da esso stesso indicato, che
ha determinato il pagamento di una indennità fondata sul
dimezzamento di tale valore, che l’espropriante censura solo

per cui alcun interesse ha l’espropriante comune a proporre

genericamente con il primo motivo del suo ricorso, che quindi è
anche esso precluso pureper genericità .
2.2. Se è inammissibile per difetto di interesse il ricorso
dell’espropriante contro la liquidazione delle indennità operata
10

i

dalla Corte di merito, in base ad un valore venale di E
162.109,36, in quanto ha dato luogo alla liquidazione di una
indennità di C 81.464,87, pari a meno del valore venale indicato
in ricorso dallo stesso ente locale di E 84.557,16, tale
conclusione rende palese l’ammissibilità e fondatezza del

indicati in epigrafe, ai quali spetta il valore venale della
loro quota di proprietà come indennità di espropriazione.
La unicità della liquidazione dell’indennità di espropriazione
(Cass. ord. 24 marzo 2011 n. 6873, e S.U. 9 novembre 2000 n.
1159), comporta che il ricorso incidentale deve essere accolto,
in base a quanto in esso è dedotto e alla mancata censura, da
parte di detti ricorrenti incidentali, del valore venale del
bene espropriato, come accertato dalla Corte di merito in

e

162.109,36 alla data dell’esproprio, somma impugnata solo
genericamente dall’espropriante.
La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa può essere
decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, 2 ° comma, c.p.c.
senza ulteriori accertamenti di fatto, liquidandosi, in riforma
della pronuncia della Corte cagliaritana e in accoglimento del
ricorso incidentale degli espropriati, la indennità di
espropriazione nel valore venale delle aree occupate sopra
indicate, non specificamente contestato dalle parti / di E
162.109,36, con gli interessi legali su di essa, dalla data del
decreto ablativo del 4 giugno 2002 al saldo.
11

ricorso incidentale dei comproprietari delle aree espropriate

Sulla base del detto valore venale del fondo corrispondente alla
indennità di espropriazione dovrà computarsi quella di
occupazione legittima per il periodo 5 giugno 1998 – 4 giugno
2002 in E 21.169,68, pari agli interessi al tasso legale del 5%
per il 1998 (E 4.619,00), del 2,5% per gli anni 1999-2000 (E

(e

2771,40), oltre agli interessi di legge su ciascuna annualità
dalla scadenza della stessa fino al deposito presso la Cassa
Depositi e Prestiti della Provincia, a cura dell’espropriante.
Il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello
incidentale del Cabras e degli altri controricorrenti in questa
sede, comporta che il Comune di Villamar dovrà rimborsare solo a
questi ultimi le spese di causa, che si liquidano nella misura
di cui al dispositivo per il giudizio di legittimità,
confermandosi quanto già liquidato nel merito dalla Corte
d’appello allo stesso titolo, 4in base alle tariffe previste
dalle norme vigenti al momento in cui esse dovevano essere
determinate.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e
accoglie per quanto di ragione l’incidentale; cassa la sentenza
impugnata in relazione all’impugnazione accolta e, decidendo la
causa nel merito, determina l’indennità di espropriazione, sulla
quale dovrà calcolarsi quanto spetta a Raimondo Cabras,
Mariolina Perria, Gianni Perria, Matilde Perria e Natalina
12

8.105,46), del 3,5% per il 2001 (E 5673,82) e del 3% nel 2002

kaPerria per la loro proprietà Víree espropriate e che deve
depositarsi presso la competente Cassa Depositi e prestiti, in E
162.109,36, con gli interessi legali dal 4 giugno 2002 al saldo
e quella di occupazione per il periodo dal 5 giugno 1998 al 4
giugno 2002 delle stesse aree, in E 21.169,68, con gli interessi

motivazione, dalla scadenza di ognuna di esse al saldo.
Condanna il Comune di Villemar a pagare ai controricorrenti in
solido le spese del giudizio di merito dianzi alla Corte
d’appello di Roma, che liquida in E 6.960, di cui C 4.500,00 per
onorari e C 2.260 per diritti, E 200,00 per spese, oltre a
quelle di c.t.u. se anticipate dalle controparti e quelle del
presente giudizio di cassazione, che liquida in
cui C 8.000,00 a titolo di compensi ed

e

e

8.200,00, di

200,00 per esborsi,

oltre alle spese generali e accessorie come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della l^ sezione civile
della Corte suprema di Cassazione il 24 ottobre 2013.

legali su ciascuna delle annualità come precisato in

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