Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26674 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. un., 24/11/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 24/11/2020), n.26674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24306/2018 proposto da:

C.C., M.P., A.A.,

F.F., G.G., R.S., RO.CL.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 123, presso lo

studio dell’avvocato BENEDETTO SPINOSA, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

SOGEI S.P.A. – SOCIETA’ GENERALE D’INFORMATICA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SIMONE PIETRO

EMILIANI;

– controricorrente –

per revocazione della sentenza n. 2990/2018 della CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, depositata il 07/02/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE.

 

Fatto

RILEVATO

1. gli odierni ricorrenti, insieme ad altri lavoratori, avevano agito in sede monitoria sulla base delle sentenze del Tribunale di Roma che avevano dichiarato l’interposizione fittizia di manodopera nell’appalto di servizi tra la società SOGEI e la società COS e avevano conseguentemente riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato tra la società SOGEI e i lavoratori, tra i quali gli odierni ricorrenti;

2. questi ultimi, inottemperante la società all’ordine di ripristino dei rapporti di lavoro, avevano rivendicato in sede monitoria il pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo agosto 2009- febbraio 2010;

3. le opposizioni proposte dalla Società Sogei avverso i decreti ingiuntivi furono accolte dal Tribunale e la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 8979/2014 depositata il 16.1.2015, confermò la sentenza del giudice di primo grado;

4. la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 8979/2015 fu impugnata con ricorso per cassazione da R.S. ed altri litisconsorti;

5. con la sentenza 7 febbraio 2018 n. 2990 queste Sezioni Unite: hanno affermato il principio per il quale “in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l’illegittimità e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere le retribuzioni, salvo gli effetti del D.Lgs. n. 76 del 2003, art. 3 bis, a decorre dalla messa mora”; in applicazione del predetto principio di diritto hanno accolto il ricorso per cassazione proposto dalla ricorrente V.P. e hanno cassato la sentenza impugnata in ordine al ricorso accolto, rinviando la causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione per “i necessari accertamenti circa la posizione lavorativa della stessa e l’eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro con la soc. Cos o il verificarsi di altre ipotesi di cessazione del rapporto”; in applicazione del medesimo principio di diritto hanno rigettato il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza innanzi citata della Corte di Appello di Roma, confermandola, seppur con diversa motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., “essendo pacifico che i ricorrenti R., A., M., C., Ro., F. e G. hanno percepito la retribuzione dalla Cos, nè essendo stata prospettata la corresponsione di una retribuzione inferiore a quella che avrebbero percepito presso la Sogei, null’altro è dovuto agli stessi..”;

6. avverso questa sentenza gli odierni ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione, al quale ha resistito con controricorso Sogei spa – Società Generale per l’Informatica;

7. il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, previa rituale comunicazione alle parti della proposta di inammissibilità formulata dal Consigliere nominato relatore; i ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1.

Diritto

CONSIDERATO

8. i ricorrenti domandano la revocazione della sentenza di queste Sezioni Unite n. 2990 del 7 febbraio 2018 sul rilievo che “La supposizione del fatto adempimento di SOGEI è incontrastabilmente esclusa, è stata supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e il fatto non costituì un punto controverso tra le parti sul nella sentenza è stato pronunciato”;

9. imputano alle Sezioni Unite un “errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della causa” per avere omesso di considerare che Sogei non aveva mai dedotto che la ricorrente Ro. continuava a lavorare per Almaviva, di avere ritenuto pacifico che “i ricorrenti R., A., M., C. Ro., F. e G. hanno continuato a lavorare per la COS percependo la retribuzione” e di avere trascurato il fatto che “Sogei eccepiva comunque che i lavoratori avevano percepito (alcuni) la retribuzione dalla Cos. Infatti Sogei è riuscita ad ottenere dalla società appaltatrice le buste paga dei ricorrenti che lavoravano ancora su altri appalti, ma non ha prodotto le buste paga della Signora V. nè quelle della signora Ro.”;

10. il Collegio reputa il ricorso inammissibile per la decisiva ragione che i vizi denunciati sono estranei al perimetro del mezzo impugnatorio delineato dall’art. 395 bis e dall’art. 395 c.p.c., n. 4;

11. questa Corte ha reieratamente affermato che restano fuori dall’area del vizio revocatorio: la sindacabilità di errori formatisi sulla base di un’assunta errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perchè siffatto tipo di errore, ove pure in astratta ipotesi fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto (Cass. Sez. Un. 10 novembre 2020 n. 25212, Cass. Sez. Un. 27 dicembre 2017, n. 30994, Cass. Sez. Un. 16 novembre 2016 n. 23306); l’erronea comprensione del contenuto giuridico-concettuale delle difese (Cass. 10 novembre 2020 n. 25212, cit., Cass. 22 marzo 2005, n. 6198) e l’inesatta qualificazione dei fatti ivi esposti (Cass. 10 giugno 2009, n. 13367); l’errato apprezzamento di un motivo di ricorso (Cass. 15 giugno 2017, n. 14937);

12. è stato, inoltre, affermato che la pronunzia del giudice, che si assuma erronea, sull’esistenza di uno o più fatti ritenuti pacifici per difetto di contestazione, costituisce frutto non di un errore meramente percettivo, ma di un’attività valutativa, nel senso che il giudice stesso, postasi la questione della mancanza di contestazioni in ordine all’esistenza di uno o più fatti determinati, l’ha risolta affermativamente all’esito di un giudizio di per sè incompatibile con l’errore di fatto e non idoneo, quindi, a costituire motivo di revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4 (Cass. 31 marzo 2011 n. 7488);

13. ebbene, i ricorrenti, al di là della titolazione del mezzo impugnatorio, denunciano in realtà non un errore meramente percettivo ma un preteso errore di giudizio valutativo per avere la sentenza revocanda ritenuto non contestato il fatto che i ricorrenti R., A., M., C. Ro., F. e G. avevano continuato a lavorare per la COS percependo da questa la retribuzione e per non avere apprezzato la mancata produzione da parte della soc. Sogei delle buste paga dei ricorrenti emesse dalla Cos;

14. questi vizi, per quanto innanzi osservato, sono estranei al ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4;

15. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile;

16. le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza;

17. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.

PQM

La Corte;

Dichiara l’inammissibilità del ricorso

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, Euro 10.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

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