Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26673 del 28/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26673 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: MACIOCE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11659 del R.G. anno 2007

proposto da:
Co.e.stra. s.p.a. – Socio Unico dom.ta in Roma via Mercalli 13
presso l’Avv. Pierluigi Piselli con l’avv. Giuseppe Moreschini che
la rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso
ricorrente-

contro
Regione Toscana – Ufficio del Commissario per l’invaso di
Bilancino

domiciliato in Roma via della Vite 7 presso l’avv.

Piero D’Amelio con l’avv.to Renato Salimbeni che lo rappresenta e
difende per procura speciale a margine

contro ricorrente

nonchè
sul ricorso iscritto al n. 14450 del R.G. anno 2007

proposto da:
Regione Toscana – Ufficio del Commissario per l’invaso di
Bilancino

domiciliato in Roma via della Vite 7 presso l’avv.

Piero D’Amelio con l’avv.to Renato Salimbeni che lo rappresenta e
difende per procura speciale a margine

2o13

ricorrente incidentale

Data pubblicazione: 28/11/2013

contro
Co.e.stra. s.p.a. – Socio Unico dom.ta in Roma via Mercalli 13
presso l’Avv. Pierluigi Piselli con l’avv. Giuseppe Moreschini che
la rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso

con troricorrente a ricorso incidentale
Entrambi avverso la sentenza 1900 del 7.12.2006 della
Corte di Appello di Firenze ; udita la relazione della causa svolta

G.Moreschini e, per R.Salimbeni, Flavia Pozzolini; presente il
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta
Carestia che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e
l’assorbimento dell’incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All’esito di aggiudicazione a conclusione della gara indetta dal
Consorzio per l’Organizzazione delle Risorse Idriche-Schema 23
(Consorzio del Bilancino) venne appaltato alla s.p.a. geom. Rosario Parasaliti il lavoro di costruzione – sistemazione di cui al Lotto
22 per la sistemazione dell’invaso del Bilancino in Comune di Barberino del Mugello. Il contratto 4.7.1984, regolato dal c.s.a. e dal
capitolato di cui al dPR 1063 del 1962, venne ceduto il 2.8.1985
dall’appaltatore alla s.p.a. Co.e.stra e tra committente ed appaitatore vennero stipulati due atti aggiuntivi. Successivamente al
disciolto consorzio ebbe a succedere come da contratto, la Regione Toscana – Commissario per l’invaso del Bilancino ed i lavori
ebbero termine nel 1991. Redatto nel Maggio 1997 lo stato finale
e collaudata l’opera il 16.11.1998, il Commissario respinse le riserve formulate da CoeStra in corso d’opera e nello stato finale e
pertanto venne dalla Impresa, con atto 26.6.2002, promosso il
giudizio arbitrale, con l’adesione successiva della Regione Toscana.
Il Collegio Arbitrale, con lodo 26.4.2004, accolse le domande di
cui ai quesiti 2, 3, 4, 5, 9 ed 11, rigettando quelle di cui ai quesiti
1, 6 riserva 7, 7 riserva 9, 8, 10.
Con citazione del 12.4.2005 Coestra ha quindi proposto innanzi
alla Corte di Firenze impugnazione del lodo chiedendo dichiararsi

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nella p.u. del 23.10.2013 dal Cons.Luigi MACIOCE; uditii gli avv.ti

la sua nullità in relazione alle decisioni assunte sulle domandequesiti 1, 6-7, 9,11. Si è costituita la Regione-Commissario per
l’invaso del Bilancino che ha anche proposto impugnazioni incidentali autonome e condizionate.
La Corte di Firenze con sentenza 7.12.2006 ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di Coestra ed ha accolto in parte
l’impugnazione incidentale dichiarando non dovuta la somma di €

lo di interessi.
Nella motivazione della sentenza la Corte di Appello, dopo aver
descritto la vicenda:
1) Ha riferito le ragioni di impugnazione del lodo arbitrale da
parte di Coestra – impugnante principale – A) la prima che
si doleva della reiezione da parte del Collegio delle sue pretese indennitarie per i danni cagionati dalla indisponibilità di
aree (occupate da fabbricati e linee elettriche) e per i maggiori oneri sopportati a sua cagione: il Collegio aveva ritenuto la tardività della relativa riserva, non apposta al primo
SAL dell’11-11-1986 pur essendo la dannosità percepibile,
ma l’impugnante deduceva che la contabilizzazione definitiva era stata instaurata ben dopo il primo SAL sì chè non vi
era decadenza di sorta, che inoltre la percezione del fatto
dannoso era riferibile solo al secondo SAL, quando era stata
iscritta riserva, che in ogni caso non era stata disposta
CTU, B) la seconda, che afferiva la decisione negativa degli
arbitri sui maggiori oneri per escavazione del materiale di
cava, essa essendosi rivelata di qualità deteriore e di minor
quantità: il Collegio aveva ritenuto che non fossero condivisibili le valutazioni peritali che avevano dissentito dalle emergenze del registro di contabilità, le quali non erano state contestate con tempestive riserve. L’impugnante assumeva che per quantità provvisorie non vi sarebbe stato onere di porre riserva, che il quantum estratto a tutto l’8
marzo 1989 non era stato sottoscritto da essa appaltatrice,
che la riserva sulla remuneratività del prezzo comunque

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140.522 al cui pagamento era stata condannata la Regione a tito-

comprendeva la questione delle quantità, C) la terza, afferente il mancato accoglimento della domanda di pagamento
degli interessi sul dovuto, per sorte ed IVA nonché l’errata
regolamentazione delle spese.
2) Ha esaminato quindi le ragioni della impugnante incidentale
Regione, A) quella afferente i riconosciuti interessi legali,
essa Regione sia dolendosi della decisione di riconoscere

tandosi del fatto che non si era considerata la maturazione
della prescrizione decennale, inidonea essendo alla interruzione del suo corso la sola iscrizione di riserva sia ancora
contestandosi che fosse stato ritenuto essere eccezione in
senso stretto quella relativa alla articolazione temporale dei
titoli di spesa (sino ai quali far decorrere l’obbligazione di
interessi) là dove, essendo la questione oggetto di mera difesa, la eccezione finale si sarebbe dovuta ritenere comunque tempestiva ed esaminabile sia infine dolendosi in relazione al carattere facoltativo della so/utio in appalto di valore quale aveva quello di specie, B) quella relativa all’errato
accoglimento della riserva per i maggiori costi di deviazione
del torrente Lora, costi rimasti privi di prova nonostante la
diversa opinione del CTU e comunque relativi a lavori eseguiti senza variante riconosciuta come indispensabile ex
art. 103 RD 350/1895, C) quella afferente il riconoscimento
di maggior prezzo per l’esecuzione di lavori di appoggio sul
torrente Stura, ignorandosi che sarebbe mancata la prova
sia della indispensabilità sia dei maggiori costi, D) quella
relativa al riconoscimento errato da parte del Collegio di interessi anatocistici e di rivalutazione monetaria.
Su tali premesse la Corte ha statuito, con riguardo alle ragioni di impugnazione di Coestra:

che – con riguardo alla prima ragione di impugnazione, attingente
la ritenuta tardività della apposizione di riserva (omessa al primo
SAL dell’11.11.1986) – non avevano pregio le doglianze di Coestra posto che le pretese attingevano i maggiori costi correlati alla

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interessi senza alcuna loro iscrizione in riserva sia lamen-

condizione del terreno sì chè la riserva ben si sarebbe potuta apporre anche nel conto provvisorio, che la valutazione arbitrale sul
tempo della percepibilità dell’insorgere del fatto dannoso in tema
di fatti continuativi era giudizio di merito del Collegio che non poteva essere contestato in sede rescindente, che la questione della
erroneità della mancata disposizione di CTU sul punto restava assorbita nella esattezza della decisione di intempestività della riser-

che – con riguardo alla seconda ragione di impugnazione principale, afferente il diniego di riconoscimento dei maggiori costi estrattivi – nessuno dei profili di doglianza di Coestra aveva fondamento: non quello per il quale non vi sarebbe stato onere di iscrizione a riserva con riguardo a quantità provvisorie, essendo ben
possibile l’iscrizione in contabilitàprovvisoria di riserva afferente
maggior onere già percepibile; non quello afferente la rilevanza
della sottoscrizione (dubbia) del registro in data 8.3.1989 dato
che era assorbente che fosse stato sottoscritto il 6° SAL; non infine quello relativo alla valenza assorbente del tempestivo rilievo
della non remuneratività del prezzo, posto che, inscindibile il legame tra quantità estratte e prezzi stabiliti, era da ribadire che la
mancata contestazione tempestiva della quantità precludeva
l’esame della questione del prezzo.
Venendo quindi all’esame delle ragioni impugnatorie incidentali, la Corte di Firenze ha affermato:

che, con riguardo al primo motivo, andava ritenuto fondato e con
forza assorbente rispetto agli altri, il profilo che censurava la statuizione arbitrale di tardività della “eccezione” della Regione relativa alla mancata prova della emissione dei titoli di spesa al fine
del computo degli interessi corrispettivi: si trattava infatti di mera
difesa essendo la prova delle date incombente su Coestra, che
non la aveva fornita, e pertanto andava esclusa – per nullità del
lodo in parte qua -la condanna a pagare € 140.522;

che – in relazione al secondo motivo, afferente i maggiori prezzi
pretesi per scavo e deviazione del torrente Lora – il lodo aveva
dato atto delle eccezioni sollevate dalla committente e le aveva

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va;

disattese in modo corretto sia richiamando una motivata valutazione peritale sia rettamente disattendendo la questione di pretesa spettanza al G.A. della contestazione sulla revisione prezzi (dato che l’art. 5 C.S.A. contemplava il relativo diritto
dell’appaltatore) sia considerando, con riguardo alla questione
della necessità di un riconoscimento della indispensabilità della
variante ex art. 103 RD 350/1895, che tanto la valutazione del

erano state dal Collegio rettamente ritenute soddisfare la esigenza di cui all’art. 103 richiamato;

che – in relazione allo stesso motivo ma con riguardo ai maggiori
oneri riconosciuti per l’argine del torrente Stura – le censure dovevano essere disattese, condividendosi la valutazione arbitrale,
alla stregua delle analoghe considerazioni formulate per il precedente quesito n. 4;

che – ancora – con riguardo alle censure alla decisione arbitrale
assunta per l’attribuzione degli interessi legali e della rivalutazione
monetaria,
si rilevava,per i primi il Collegio aveva ritenuto unica ed indifferenziata la domanda diretta al computo degli interessi sullo spettante e per la seconda il lodo aveva rettamente ricavato dalla natura imprenditoriale del soggetto Coestra presunzione di dannosità derivante dalla svalutazione monetaria, altrettanto esattamente
riconoscendo gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate.
Per la cassazione di tale sentenza, notificata dalla
Regione in data 7.1.2007, Coestra ha proposto ricorso il
10.4.2007 articolando sei motivi. La Regione si è difesa con controricorso 18.05.2007 nel quale ha proposto ricorso incidentale
condizionato affidato a tre motivi, ai quali Coestra ha opposto le
sue difese nel controricorso 25.06.2007.
I difensori hanno depositato memorie finali e discusso oralmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c., si esamina prioritariamente.
il ricorso della Co.e.stra.

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D.L. quanto la constatazione contenuta nel verbale di collaudo

Primo motivo: esso, denunziando in rubrica violazione
degli artt. 112 e 829 cpc e delle norme di cui a dPR 1063/62, RD
350/1895, 554/99, nonché vizio di motivazione, e concluso da
quesito di diritto articolato in nove paragrafi, si duole del fatto che
la Corte di Firenze da un canto abbia statuito ben potersi procedere alla iscrizione di riserva pur in presenza di contabilità “provvisoria” (tal onere dovendosi escludere alla luce della giurisprudenza

abbia ignorato la reale portata della censura rivolta al lodo da essa Coestra, che lamentava non già la esistenza di un originario
impedimento bensì la permanenza di una negligente disattenzione
del Consorzio per la esigenza di rimuoverlo quando, dopo il SAL n.
1, la rimozione diventava necessitata per effetto dello stato dei
lavori. Il motivo appare privo di fondamento.
Sotto il primo profilo la risposta data dalla sentenza alla eccezione
afferente la disponibilità di mera contabilità provvisoria appare affatto in linea con l’indirizzo di questa Corte, espressivo di un principio ratione temporis applicabile e dal quale il Collegio non ha ragione alcuna di discostarsi.
Le sentenze di cui a Cass.

6569 del 1996 e 13589 del 2000

hanno infatti precisato che l’onere dell’appaltatore di formulare
tempestiva riserva di maggiori compensi od indennizzi, rispetto al
corrispettivo pattuito, secondo la disciplina del R.D. n. 350 del
1895, se non sussiste nel caso di contabilità informe ed irricostruibile, cioè non consacrata in quei registri ed inidonea a consentire il riscontro dei titoli di spesa e delle spettanze riconosciute
dalla stazione appaltante, va invece affermato nella diversa ipotesi di contabilità provvisoria ma formalmente inserita nei registri
stessi, sì chè le eventuali inesattezze, irregolarità, approssimazioni, od anche difformità dalla realtà di tale contabilità provvisoria
restano irrilevanti, al fine in questione, nei limiti in cui non impediscano all’appaltatore medesimo l’immediato riscontro di quell’aggravio di spesa, secondo i criteri menzionati.
Sotto il secondo profilo, il tentativo palesato nel motivo in disamina di spostare il momento della insorgenza dell’onere di riserva

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poi confermata dall’art. 165 c. 6 dPR 554/99) e dall’altro canto

dal piano della fattuale percepibilità dell’insorgere del fatto dannoso (insuperabile anche ad avviso della ricorrente) al piano della
rilevanza causale della negligenza della committente nel non rimuovere gli ostacoli al lavoro al momento nel quale esso andava
espletato, appare privo di consistenza. Lo stesso Collegio arbitrale, come riferisce il ricorso a pag. 60, aveva sottolineato che Coestra già con raccomandata 27.11.1986 (ben anteriore alla sotto-

nibilità dell’area. E la Corte fiorentina , giustamente non occupandosi della prospettazione sulla “tempistica” della concreta efficacia
impeditiva della indisponibilità predetta, ha affermato che la valutazione del Collegio (sopra riportata) circa la percezione della potenzialità dannosa sin dal 27.11.1986 era una valutazione di merito che, essendo conforme a diritto, non poteva essere sindacata.
E poiché detta decisione è certamente esatta – sol che si ricordi la
recente pronunzia di Cass. 4566 del 2012 per la quale l’appaltatore che, in relazione a situazioni sopravvenute, intenda far valere
pretese di compensi aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale, ha
l’onere di inserire, in contabilità, formali riserve entro il momento della prima iscrizione successiva all’insorgenza della situazione
integrante la fonte delle vantate ragioni, anche con riferimento a
quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la potenzialità
dannosa delle quali si presenti peraltro, ab initio , obbiettivamente
apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede ne discende che la prospettazione di errore per disattenzione contenuta nel motivo è inconsistente. Una volta incontestato che sin
dal 27.11.1986 la potenzialità dannosa era emersa ed era stata
percepita, non si scorge la ragione per la quale la riserva potesse
differirsi4:11 momento nel quale l’estensione dei lavori avesse nel
concreto interessato l’area occupata e non utilizzabile appieno.
Secondo motivo: con esso ci si duole, in termini di omessa
pronunzia o di omessa motivazione, per il fatto che la Corte avesse omesso di valutare, o lo avesse fatto implicitamente con
apodittica considerazione, in ordine alla questione dei danni da
impedimento delle lavorazioni per la preesistenza nelle aree delle

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scrizione 11.12.1986 del primo SAL) aveva lamentato la indispo-

case Lazzaretto e Bellavista, questione sulla quale il Collegio non
aveva disposto accertamento peritale.
Il motivo appare inammissibile ben prima che per indeterminatezza della doglianza, come osservato dalla contro ricorrente, per
l’assorbente mancata comprensione-contestazione della ratio de-

cidendi della pronunzia: ed infatti la sentenza, ben percependo la
portata della doglianza (che attraverso la censura della omessa

tazione del danno da mancata rimozione di manufatti ostativi del
previsto lavoro), ha rilevato che la questione- con le censure relative alla sua soluzione – restava assorbita nella dichiarata inammissibilità della pretesa per tardività della relativa riserva. Orbene, che la statuizione della sentenza sia o meno pertinente (la
rilevata intempestività della riserva dopo il primo SAL non essendo chiarito se coinvolgesse anche i danni per le “case Lazzaretto e

Bellavista”) è dato irrilevante posto che nel motivo in disamina
essa viene, puramente e semplicemente, ignorata con la evidente
conseguenza di far ritenere inammissibile la sua proposizione in
questa sede.

Terzo motivo: il complesso motivo, denunziante violazioni di legge ma sostanzialmente lamentante una omessa pronunzia della Corte di merito sul secondo motivo di impugnazione
proposto avverso la decisione arbitrale, non ha fondamento alcuno. Si riferisce nel motivo che trattasi delle contestazioni dei
maggiori oneri espresse nella riserva 7 accedente il SAL n. 4 e relative alle pretese per oneri di vagliatura e lavaggio non adeguatamente compensati dal prezzo NP1. Si narra delle valutazioni peritali espresse al proposito e si riferisce del lodo che, pur condividendo quelle valutazioni peritali (di condivisione della pretesa di
Coestra), nondimeno aveva respinto la pretesa stessa posto che
le contestazioni alle evidenze del registro di contabilità non avrebbero trovato sede nella necessaria riserva. Si afferma poi di aver
censurato tale decisione affermando che non potevasi inserire riserva al proposito in presenza di contabilità provvisoria e di aver
contestato non quantità ma congruità dei prezzi e si riferisce di

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attivazione di indagine peritale muoveva critiche alla omessa valu-

aver ricevuto la errata risposta della Corte di merito, per la quale
detta provvisorietà non sarebbe stata ostativa alla iscrizione e la
valutazione data dal Collegio anche in punto incontestabilità delle
quantità sarebbe stata non denunziabile.
Il motivo non ha fondamento alla luce delle esatte statuizioni della
sentenza impugnata rese a pagg. 11 e 12. In primo luogo la Corte
territoriale ha esattamente rammentato, con riguardo al preteso

soria, quanto detto con riguardo al primo motivo di impugnazione
(e pertanto anche il profilo in disamina segue la stessa sorte). In
secondo luogo la Corte di Firenze, dato atto della valutazione del
Collegio per la quale i dati del registro di contabilità non potevano
considerarsi congrui (stante l’effettivo peggioramento della resa
dei materiali rispetto a quello atteso per vagliatura), ha però condiviso appieno la valutazione espressa nel lodo per la quale non
costituiva certo esimente dall’onere di contestare con riserva la
difformità delle quantità giornalmente prodotte il fatto che la ragione della contestazione fosse solo quella della inadeguatezza del
prezzo a remunerare l’Impresa. Se infatti, come ribadito nel motivo in disamina, si assumeva che la rilevanza del dato quantitativo
era per l’Impresa correlata alla sola non remuneratività del prezzo, e se pertanto non era esigibile alcuna riserva sul solo emergere di dati quantitativi difformi da quelli previsti, la statuizione della
sentenza della Corte fiorentina – lungi dall’essere elusiva della
questione di diritto, come sostiene il motivo – è pertinente e corretta. La Corte di merito ha infatti stabilito che la insindacabile valutazione del Collegio sulla incontrovertibilità dei dati numerici sulle quantità estratte, rendeva e rende improponibile (per difetto di
riserva) la questione della non renumeratività dei prezzi delle lavorazioni “…atteso l’inscindibile legame tra quantità estratte e
remuneratività dei prezzi stabiliti”

E siffatta statuizione appare del tutto conforme a diritto: da un
canto si ricorda quale sia il fine normativo della previsione della
riserva, quello di assolvere alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di con-

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esonero dall’onere di apporre riserva in caso di contabilità provvi-

trastanti valutazioni tra le parti e perciò suscettibili di aggravare il
compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria (Cass. 15013 del 2011); dall’altro canto è ancora da richiamare il principio (da ultimo in Cass. 6443 del 2009) per il
quale il termine per la iscrizione di riserva decorre dal momento
in cui, nel mondo fenomenico, si verifica obiettivamente la denunciata diversita’ della situazione di fatto rispetto a quella

prosieguo e dalla previsione della sua ripetitivita’, del suo permanere o venir meno, sia dall’apprezzamento da parte dell’appaitatore della potenzialita’ dannosa e delle conseguenze lesive
dell’evento. Sotto entrambi i profili, pertanto, appare evidente la
correttezza del giudizio per il quale, essendo la difformità della
quantità estratta da quella prevista immediatamente percepibile
ed essendo tale divario la base materiale e logica per far valere
pretese correlate alla inadeguatezza del prezzo, la riserva doveva
essere apposta all’atto del primo SAL successivo alla evidenza della richiamata difformità di fatto .

Quarto motivo: con esso si allega la carenza di espressa
pronunzia e/o di adeguata motivazione in ordine alla questione,
decisa a pag. 12 nell’ambito delle tematiche proprie del secondo
motivo di impugnazione e sopra esaminate nel terzo motivo, questione che la Corte di merito ha qualificato come il secondo profilo
del secondo motivo ad essa proposto. Pura espressione difensiva
è, in primo luogo, la pretesa “omessa pronunzia” posto che sulla
questione la sentenza si è chiaramente pronunziata alle righe da
15 a 21 della citata pag. 12.
Semmai valutabile sarebbe la censura, confusamente giustapposta alla prima nel corpo dello stesso motivo, per la quale la risposta data dalla Corte – ai cennati righi della pagina 12 – sarebbe
“confusa, illogica e contraddittoria”. Ma siffatto controllo di congruità logica non solo non è richiesto con una precisa – e comprensibile – prospettazione (come rettamente notato dalla Regione in controricorso) ma è del tutto ignorato nel quesito finale che,

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programmata, a prescindere sia dai suoi ulteriori sviluppi nel

con evidente contraddittorietà, predica una omessa pronunzia sul
profilo di nullità afferente la …..illogicità del lodo arbitrale. Ed invero, da un canto il quesito è funzionale ad una censura di omessa
pronunzia senza avvedersi del fatto che proprio tal omissione
difetta clamorosamente. Dall’altro canto detto quesito evidenzia la
illogicità non della risposta della Corte di Appello alla censura avverso il lodo ma, direttamente, del lodo impugnato. E pare appena

non può essere contestata in sede impugnatoria se non per sua
totale assenza od incomprensibilità grafica o logica (Cass. 8049
del 2011 e 4919 del 2012). Sotto ogni profilo, pertanto, il motivo appena esaminato devesi considerare radicalmente inammissibile.
Quinto motivo: esso si articola in due doglianze. In primo
luogo si duole – per violazione di legge – della decisione della Corte, motivata a pag. 13 della sentenza, di ritenere la nullità del lodo per avere gli arbitri ritenuto incombere sulla committente
l’onere di indicare e provare le date di emissione dei titoli di spesa
al fine di collegare la scadenza alla decorrenza degli interessi dovuti, in tal guisa invece onerandosi dalla Corte la stessa Impresa
appaltatrice. Il motivo trascrive da pag. 96 a pag. 100 la statuizione del lodo e passa poi a denunziare la violazione del dPR 1063
del 1962 commessa dalla Corte di Firenze ignorando che Coestra
aveva provato quel che doveva provare e cioè la emissione, e le
relative date, dei certificati di pagamento e del collaudo finale e
che incombeva alla Regione allegare i mandati di pagamento estintivi delle obbligazioni di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato,
tanto con riguardo ai vari SAL quanto in relazione allo Stato finale.
In ogni caso, ad avviso della ricorrente, la non contestazione da
parte della Regione aveva fatto maturare la prova delle date indicate e la Corte avrebbe dovuto comunque, in sede rescissoria, ricalcolare l’importo senza coinvolgere nella condanna restitutoria
anche la parte degli interessi afferente il ritardo nel pagamento
delle somme di cui allo stato finale.

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il caso di ricordare che la motivazione della decisione del Collegio

Il motivo esprime poi distinta doglianza, relativa al fatto che essa
Coestra aveva chiesto gli interessi anche per la ritardata contabilizzazione dello stato finale (dal 10.10.1991 al 22.05.1997), che il
Collegio arbitrale aveva accertato la debenza di tali interessi (ben
€ 118.117 sul totale di € 140.552 al cui pagamento la Corte aveva
condannato in accoglimento della impugnazione regionale), che la
Corte di Firenze aveva omesso di pronunziare sulle obiezioni che

ta emissione dello stato finale – e che pertanto sul punto vi era
omessa pronunzia.
Ritiene il Collegio che il primo profilo del motivo, il quale, contrariamente alla opinione della controricorrente, è del tutto ammissibile e concluso dal quesito A, a pag. 108, di assorbente pertinenza, sia non fondato, avendo la Corte di merito, evidentemente
sull’esatto assunto della applicabilità per richiamo ( ad opera del
C.S.A.) degli artt. 33, 35 e 36 dPR 1063/1962 e dell’art. 4 della
legge 741/1981 1 gravato la Impresa dell’onere di addurre e provare il momento temporalmente finale del credito per interessi
capitolari, costituito dalle emissioni dei titoli di spesa, quindi dichiarato la nullità in parte qua del lodo che aveva riconosciuto interessi capitolari sia sui SAL sia sullo stato finale (per quest’ultimo
con applicazione del termine dilatorio ex art. 60 CSA e con il minor tasso del 9,50%). La Corte di Firenze, con proposizione della
quale viene inesattamente indicata la incomprensibilità, ha genericamente parlato di onere dell’appaltatore di fornire “…..la prova
dei termini di decorrenza degli interessi…”.
E’ noto l’indirizzo di questa Corte per il quale il pagamento degli
interessi dovuti alle scadenze previste dagli artt. 35 e 36 del capitolato generale d’appalto per le opere pubbliche, di cui al d.P.R.
n. 1063 del 1962, non necessita di domanda alcuna da parte dell’appaltatore, essendo a carico dell’amministrazione appaltante
l’onere della prova dell’eventuale non imputabilità del ritardo.
Ferma la decorrenza dalle dette scadenze, gli interessi spettano
dunque sino al momento dell’emissione del mandato di pagamen-

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la Coestra aveva mosso – con riguardo agli interessi nella ritarda-

to da parte della P.A. : e per emissione va intesa non la mera redazione del titolo di spesa, bensì la redazione seguita dall’invio
del titolo all’organo destinato al pagamento di esso, costituendo
tale invio attività indispensabile perchè il titolo stesso risulti idoneo a produrre l’effetto cui è inteso (Cass 10692 del 2005,
16814 del 2006, 5936 del 2010, 11297 del 2010 e 7917 del
2012).

teramente sostitutiva di quella civilistica (Cass.

19960 del 2011

e 5936 del 2010) comporta, come compreso dalla Corte di Firenze, che la fattispecie di ritardo tra emissione del SAL ed emissione
del titolo di spesa debba per intero essere allegata e documentata e non possa, come fatto dagli Arbitri, essere solo presunta,
spettando a chi abbia richiesto con domanda di arbitrato proprio il
pagamento degli interessi la completa e compiuta dimostrazione
della vicenda costitutiva della sua pretesa.
Ritiene però il Collegio che sia fondato il secondo profilo del motivo in disamina, quello che si duole della riconduzione ad un’unica
risposta delle diverse pretese di Coestra ad interessi capitolari e,
segnatamente, quello che lamenta che si sia data la (qui ritenuta
esatta) risposta sull’onere della prova del titolo di spesa anche alla domanda di interessi per il quinquennale ritardo nella contabilizzazione dello stato finale che, ovviamente, nulla aveva a che
vedere con il momento satisfattivo. Contrariamente alla opinione
della contro ricorrente il quesito al proposito è stato posto con
chiarezza e pertinenza (vd. pag. 109 lett. C del ricorso) sì che, evidente l’errore commesso dalla Corte nel trattare con unicità di
approccio interessi nella ritardata emissione del certificato ed interessi nella ritardata adozione del titolo di spesa (per i primi dei
quali il Collegio arbitrale aveva accertato il tempo trascorso), il
profilo appare indiscutibilmente fondato.
Consegue l’accoglimento del secondo profiltotivo e la cassazione in parte qua della sentenza.

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Ebbene, la peculiarità della disciplina degli interessi capitolari, in-

Sesto motivo: esso, attinente al regime delle spese, resta
assorbito nell’accoglimento del motivo appena esaminato.
L’accoglimento in parte qua del ricorso impone, avveratasi la condizione apposta, di esaminare i motivi del
Ricorso incidentale della Regione Toscana -Ufficio del Commissario

formulazione di riserva per la pretesa agli interessi capitolari, prospetta la possibilità che, riserve essendo state nondimeno proposte, da esse la domanda di arbitrato non si sarebbe dovuta discostare, come invece fatto con forte “novità”. Chiede pertanto che la
Cassazione “annulli il lodo” dichiarando improponibile il quesito “.
Come esattamente notato da Coestra nel controricorso a ricorso
incidentale, la censura viene rivolta al lodo e non alla sentenza
della Corte di Firenze della quale non si riporta alcun passaggio di
rilievo al proposito e contro la quale, di converso, neanche si denunzia l’omessa pronunzia su ragione impugnatoria stante il dichiarato assorbimento della questione. Esso è pertanto inammissibile non essendo diretto contro alcun capo della sentenza per il
quale siasi registrata soccombenza da parte regionale, ma solo
per riproporre questioni non esaminate e ciò alla stregua di indirizzo (da ultimo Cass. 23548 del 2012), che, contrariamente alla
opinione della Regione, non si ha motivo alcuno per riconsiderare.
Secondo motivo: esso, ancora una volta, ricorda di avere
mosso doglianza alla decisione arbitrale che aveva ritenuto che
l’importo di lire 300 milioni fosse stato raggiunto in esso dovendosi computare il dovuto per acconti a titolo di revisione prezzi. La
Corte di Firenze nulla ha al proposito statuito – quindi assorbendo
la questione – e la Regione ritiene di chiedere l’annullamento del
lodo. L’inammissibilità del motivo è pertanto ut supra evidente.
Terzo motivo: anche tale censura, infine, si muove contro
l’assorbimento operato dalla sentenza impugnata della questione

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Primo motivo: esso, pur ammesso che non occorra la

della mancata spettanza degli interessi per effetto della previsione
di cui all’art. 60 c. 8 del CSA (avendo il Collegio arbitrale ritenuta
avverata una completa esecuzione delle opere sol perché era stato emesso dal D.L. il certificato di fine lavori). Anche tale censura
è inammissibile, vieppiù considerando che manca anche una comprensibile illustrazione delle ragioni per le quali la questione che
essa pone possa considerarsi pur solo “assorbita” nell’effetto re-

ricorso Coestra
L’intero ricorso incidentale è dunque inammissibile.
Si cassa con rinvio alla stessa Corte, anche per le spese.
P.Q. M.
Riuniti i ricorsi, accoglie in parte il quinto motivo del ricorso principale di Coestra e ne rigetta i motivi, primo, secondo, terzo, quarto, dichiarando assorbito il sestro; dichiara inammissibili i motivi
del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso nella c.d.c. del 23.10.2013.

scindente dell’accoglimento del quinto motivo, secondo profilo del

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