Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26673 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. un., 24/11/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 24/11/2020), n.26673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. TRIA Lucia – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 36244/2018 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 30, presso lo studio del Dott. ALFREDO PLACIDI,

rappresentato e difeso dagli avvocati SERENA FILIPPI FILIPPI, e

FRANCESCO ADAVASTRO;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARNABA TORTOLINI 30, presso il Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentata

e difesa dall’avvocato ANNALISA AVOLIO, e dall’avvocato LUCIANO

VITTORIA;

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA FLAUTI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato AMBROGIO ROBECCHI

MAJNARDI;

– controricorrenti –

e contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA, COMMISSIONE ISTITUITA CON

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA IN

DATA 28/01/2010, M.G.L., MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3648/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 13/06/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto

del ricorso;

uditi gli avvocati Giulio Cerceo, per delega degli avvocati Francesco

Advastro, e Serena Filippi Filippi, S. Sticchi Damiani, per delega

dell’avvocato Annalisa Avolio, ed Alessandra Flauti.

 

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

1. Con distinti ricorsi proposti, in via successiva in ordine di tempo, dinanzi al TAR Lombardia, sede di (OMISSIS), il prof. B.M. aveva impugnato gli atti dei procedimenti culminati nella proposta dell’Università di Pavia di assegnazione al prof. M.G. delle funzioni assistenziali di responsabile dell’Unità di Pediatria, operante in regime di convenzionamento presso il Policlinico San Matteo di Pavia, e nel conferimento, ad opera del Direttore Generale del suddetto Policlinico, al medesimo prof. M. di tali funzioni.

2. Il prof. B., nell’impugnare gli atti afferenti ai procedimenti interni all’Università propedeutici alla formulazione della proposta di assegnazione, aveva sostenuto che la declaratoria di illegittimità di tali atti avrebbe riverberato effetti sul provvedimento conclusivo del procedimento, costituito dal conferimento delle funzioni assistenziali apicali al prof. M. da parte del Direttore Generale dell’Azienda.

3. Il Consiglio di Stato, adito dal prof. B., previa riunione dei due distinti ricorsi in appello:

4. ha confermato la sentenza del T.A.R. n. 1853/2014 che aveva dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado;

5. in parziale riforma della sentenza del T.A.R. n. 1185/2016 di primo grado, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione l’intero ricorso di primo grado; ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario presso cui la domanda doveva essere devoluta nella sua interezza;

6. Per quanto oggi rileva, il decisum della sentenza impugnata poggia sulle argomentazioni motivazionali che seguono.

7. Ricorso proposto avverso la sentenza del TAR Lombardia n. 1853 del 2014.

8. il ricorso di primo grado era improcedibile in quanto il sopravvenire dei provvedimenti che avevano ridisciplinato la situazione giuridica controversa aveva fatto venir meno, ai sensi dell’art. 34 c.p.a., comma 3, l’interesse all’accertamento della illegittimità degli atti oggetto del primo, in ordine di tempo, ricorso e alla fondatezza della correlata domanda risarcitoria.

9. Ricorso proposto avverso la sentenza del TAR n. 1185/2016:

10. ai fini dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione, l’unico criterio rilevante è quello del petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscano manifestazione;

11. il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 2, distingue il rapporto di lavoro dei Professori e dei ricercatori con l’Università da quello instaurato dagli stessi con le aziende ospedaliero-universitarie e dispone che, ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale; sicchè quando la parte datoriale si identifichi nell’azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’azienda, determinandosi perciò l’operatività del principio generale di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale;

12. la controversia non aveva ad oggetto la dinamica del rapporto universitario, ma l’affidamento, in ragione di specifica convenzione, dell’incarico di direzione della struttura complessa di Pediatria della Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia, affidamento che il D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 5, demanda al Direttore Generale dell’Ospedale convenzionato, previa intesa con il Rettore dell’Università, sentito il Direttore del Dipartimento;

13. era irrilevante, ai fini della determinazione del giudice munito di giurisdizione, il fatto che in via principale erano stati impugnati gli atti dell’Università, e solo in via consequenziale, era stato impugnato il provvedimento del Direttore Generale del Policlinico di conferimento dell’incarico al prof. M.;

14. la fase endoprocedimentale che si svolge all’interno dell’Università non conclude il procedimento ma è solo propedeutica all’adozione dell’atto finale con il quale viene conferito l’incarico assistenziale, rimesso alla valutazione discrezionale del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria, che non è vincolato dalla designazione del Rettore;

15. dalla giurisdizione amministrativa esulano le controversie relative ai provvedimenti assunti dalle Aziende sanitarie per il conferimento, ad un dirigente medico, dell’incarico di direzione di una struttura complessa, adottati in forza di una scelta di carattere fiduciario, affidata alla discrezionalità ed alla responsabilità del Direttore Generale, sia pure d’intesa con il Rettore;

16. poichè gli atti propedeutici assunti dall’Università per la designazione del candidato al quale assegnare le funzioni assistenziali sono atti amministrativi presupposti che il giudice ordinario può conoscere incidentalmente e disapplicare, ove li ritenga illegittimi, la controversia spettava nella sua interezza al giudice ordinario;

17. Avverso questa sentenza il prof. B.M. ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 362 c.p.c. e art. 110 c.p.c., affidato ad un unico motivo, al quale hanno resistito con controricorso il Prof. M.G. e la Fondazione I.R.C.C.S Policlinico San Matteo di Pavia.

18. L’Università degli Studi di Pavia e la Commissione istituita con deliberazione del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 28 gennaio 2010 per l’espressione di un parere non vincolante sull’idoneità dei candidati alla Direzione della struttura complessa, sono rimasti intimati.

19. Successivamente alla soppressione della Pubblica Udienza del 12 maggio 2020, disposta dal Primo Presidente ai sensi del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, art. 1, comma 1, il ricorso è stato avviato alla trattazione per la Pubblica Udienza odierna. La Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo e il prof. M. hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

20. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 3 e 63 e del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 7, per inconfigurabilità di fattispecie rimessa alla giurisdizione del G.O. e per contraddittorietà e perplessità manifesta della motivazione in punto di giurisdizione.

Sintesi del motivo.

21. Il ricorrente addebita al Consiglio di Stato di non avere considerato, per la determinazione della giurisdizione, che esso ricorrente si era doluto della lesione del diritto a concorrere e ad essere valutato dall’Università per la designazione ai fini della copertura dell’incarico di direzione di struttura complessa. Assume che:

22. il petitum sostanziale della sua domanda è costituito dall’accertamento del diritto a essere valutato e comparato ai fini della designazione dell’incarico di direzione, diritto violato dall’Università di Pavia attraverso gli atti, oggetto dell’impugnativa innanzi al Giudice Amministrativo, culminati nella designazione da parte del Rettore del prof. M.;

23. ai fini della giurisdizione lo status di universitario di esso ricorrente in relazione al petitum non può essere qualificato presupposto irrilevante;

24. la materia relativa al conferimento di funzioni assistenziali, benchè svolte presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, sono attratte alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, perchè sono connesse alle qualifiche professionali del candidato e perchè la procedura di valutazione effettuata dall’Università ha natura concorsuale in forza dei criteri valutativi adottati dalla Commissione istituita dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia ai quali l’Università si era spontaneamente vincolata;

25. il Consiglio di Stato aveva implicitamente affermato la propria giurisdizione laddove aveva confermato la statuizione della sentenza del T.A.R. n. 1813/2014 in punto di improcedibilità del primo ricorso.

Esame del ricorso.

26. Il ricorso deve essere rigettato con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

27. A partire dalla L. 18 marzo 1958, n. 311, la quale, nel ridefinire lo stato dei professori universitari, dispose all’art. 6, che le esercitazioni nei laboratori e nelle cliniche erano ricomprese tra i doveri di insegnamento, la stretta connessione ed inscindibilità dell’attività di assistenza ospedaliera con quella didattico-scientifica affidata al personale medico universitario rappresenta un principio-cardine del sistema, che nel corso degli anni è stato oggetto di ulteriori riconoscimenti legislativi, sempre più incisivi (Cass. sez. lav. 27 ottobre 2017 n. 25670).

28. La natura necessariamente teorico-pratica dell’insegnamento medico, a livello sia universitario sia post-universitario, risulta ribadita anche dalle fonti di livello comunitario in tema di reciproco riconoscimento dei diplomi medici, recepite nel nostro ordinamento giuridico (D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, attuazione della direttiva 93/16/CEE; D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277, attuazione della direttiva 2001/19/CE; D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuazione della direttiva 2005/36/CE; D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE).

29. Anche il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, nel disciplinare i rapporti fra Servizio sanitario nazionale e Università, a norma della L. 30 novembre 1998, n. 419, art. 6), sottolinea la necessaria complementarietà dell’attività assistenziale rispetto a quella didattica e di ricerca, e ad un tempo, afferma l’autonomia di tali attività.

30. In particolare, all’art. 1 dispone (comma 1) che L’attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d’intesa stipulati dalla regione con le università ubicate nel proprio territorio e che (comma 2). I protocolli d’intesa di cui al comma 1 sono stipulati in conformità ad apposite linee guida contenute in atti di indirizzo e coordinamento emanati, su proposta dei Ministri della sanità, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 8. Stabilisce (comma 3) che l’integrazione tra l’attività assistenziale, formativa e di ricerca deve essere ispirata al principio di leale collaborazione anche quanto alla programmazione delle attività proprie del SSN e delle Università.

31. L’art. 2, prevede che La collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e università, si realizza, salvo quanto previsto ai commi 4, ultimo periodo, e 5, attraverso aziende ospedaliero-universitarie, aventi autonoma personalità giuridica…

32. Il successivo art. 5 dello stesso decreto (Norme in materia di personale) dispone che (comma 1). I professori e i ricercatori universitari, che svolgono attività assistenziale presso le aziende e le strutture di cui all’art. 2 sono individuate con apposito atto del direttore generale dell’azienda di riferimento d’intesa con il rettore, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d’intesa tra la regione e l’università relativi anche al collegamento della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale. Con lo stesso atto, è stabilita l’afferenza dei singoli professori e ricercatori universitari ai dipartimenti di cui all’art. 3, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta e l’attività del dipartimento. I protocolli d’intesa tra università e regione determinano, in caso di conferimento di compiti didattici, l’attribuzione di funzioni assistenziali alle figure equiparate di cui alla L. 19 novembre 1990, n. 341, art. 16, con l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all’art. 6.

33. Prevede (comma 2) che ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale…. Dell’adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al direttore generale….

34. Precisa che (comma 3) Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 15,15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e art. 15-novies, comma 2 e successive modificazioni”).

35. Ebbene, l’analisi delle disposizioni di legge sopra richiamate conduce ad un primo evidente approdo, quello che evidenzia che l’attività di didattica e di ricerca, da un lato, e quella correlata alla assistenza medica, dall’altro, pur integrandosi, nondimeno restano distinte per molti aspetti, come si desume dalla salvezza (D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 5, comma 2) dello status di professore e di ricercatore universitario, con conseguenze pregnanti in punto di giurisdizione.

36. Queste Sezioni Unite (Cass. Sez. un. 7 maggio 2020 n. 8633, Cass. Sez. Un. 28 maggio 2014 n. 11916, Cass. Sez. Un. Cass. Sez. Un. 6 maggio 2013, n. 10406, Cass. Sez. Un. 15 maggio 2012 n. 7503), nell’affrontare e risolvere tale questione, hanno affermato reiteratamente che, ai sensi del citato D.Lgs. n. 165, art. 63, comma 4, sono attratte alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie che riguardano direttamente il rapporto di lavoro del professore con l’Università, mentre restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti sia l’esercizio dell’attività assistenziale svolta dai professori e dai ricercatori universitari, sia il loro rapporto con le Aziende sanitarie.

37. Tanto sul rilievo che, rispetto a queste ultime controversie, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo, perchè l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’Azienda sanitaria, con conseguente operatività del principio generale di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1.

38. In aggiunta alle considerazioni svolte deve osservarsi che, con specifico riguardo alla materia della attribuzione degli incarichi dirigenziali nell’ambito sanitario, queste Sezioni Unite hanno precisato che la selezione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15 ter, introdotto dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 13, comma 1, modificato del D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254, art. 8, comma 2, lett. a), non integra un concorso in senso tecnico, perchè è articolata secondo uno schema destinato a concludersi con una scelta essenzialmente fiduciaria operata dal direttore generale (Cass. S.U. 21 settembre 2020 n. 19668, Cass. S.U. 6 marzo 2020 n. 6455, Cass. S.U. 13 novembre 2018 n. 29081, Cass. S.U. 17 febbraio 2017 n. 4227, Cass. S.U. 9 maggio 2016, n. 9281, Cass. SU 3 febbraio 2014, n. 2290, Cass. SU 13 ottobre 2011, n. 21060,Cass. Sez. Un. 5 marzo 2008 n. 5920), con conseguente inapplicabilità della disposizione contenuta del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4.

39. La natura non concorsuale della selezione prevista per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali non è stata incisa minimamente dalle modifiche apportate al D.L. n. 158 del 2012, art. 15-ter, convertito con modificazioni dalla L. n. 189 del 2012, sicchè deve ribadirsi, che anche successivamente all’intervento riformatore, tutte le controversie attinenti sia alle procedure di selezione previste sia al provvedimento finale del direttore generale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, tanto più che vengono in rilievo atti adottati dal Direttore Generale dell’Azienda con la capacità e i poteri propri del datore di lavoro privato (Cass. S.U. 21 settembre 2020 n. 19668, Cass. S.U. 6 marzo 2020 n. 6455, Cass. S.U. 13 novembre 2018 n. 29081, Cass. S.U. 17 febbraio 2017 n. 4227).

40. In applicazione dei principi innanzi richiamati, quanto alla posizione ordinamentale dei Professori Universitari che svolgono attività assistenziale e quanto all’individuazione del giudice cui sono devolute le controversie che attengono all’attività assistenziale ed al conferimento di incarichi dirigenziali in ambito sanitario, la controversia in esame deve ritenersi devoluta al giudice ordinario.

41. Essa, infatti, non ha ad oggetto la dinamica del rapporto universitario, ma la legittimità del conferimento dell’incarico di responsabile apicale di unità operativa di azienda ospedaliero- universitaria.

42. Il ricorrente, infatti, ha contestato la legittimità degli atti del procedimento che, a partire da quello di designazione da parte dell’Università del controinteressato professor M.G.L., sono culminati nel provvedimento con il quale il direttore generale dell’I.R.C.C.S. ha conferito a quest’ultimo le funzioni assistenziali di responsabile della struttura complessa di Pediatria.

43. In particolare, le doglianze attengono agli atti della fase procedimentale interna all’Università di Pavia che ha condotto alla designazione del professor M. da parte del Rettore e, con riferimento a tali doglianze, il ricorrente desume la giurisdizione del giudice amministrativo dalla stretta relazione tra i provvedimenti adottati dall’Università e lo status ordinamentale di professore universitario.

44. Ebbene, come già osservato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4, riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3 dello stesso D.Lgs., tra le quali rientrano (comma 2) quelle concernenti il rapporto d’impiego dei professori e dei ricercatori universitari e non anche quelle che hanno ad oggetto le funzioni assistenziali dei professori universitari e il conferimento di incarichi dirigenziali all’interno delle strutture del servizio sanitario, che sono devolute al giudice ordinario (cfr. pp. 36 – 39 di questa sentenza).

45. Diversamente da quanto opina il ricorrente, non ha alcuna influenza sulla devoluzione della presente controversia al giudice ordinario la circostanza che del D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 5, comma 5, esclude l’applicazione della procedura di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 ter e dispone che l’assegnazione dell’incarico di responsabilità deve essere oggetto di un’intesa tra il Direttore Generale e il Rettore.

46. Tanto perchè il fatto che la specifica procedura D.Lgs. n. 502 del 1992, ex art. 15-ter, sia stata sostituita dall’art. 5, comma 5 del D.Lgs., dall'”intesa con il rettore”, ed eventualmente da una procedura selettiva esperita in ambito universitario, non vale a mutare la natura e la sostanza del conferimento, da parte del Direttore Generale della struttura sanitaria, dell’incarico di direzione di struttura complessa, finalizzato all’inserimento del docente nella struttura aziendale assistenziale, con un rapporto assimilato a quello del personale del servizio sanitario, nè attribuisce alla intera procedura, ovvero alla fase propedeutica interna all’Università, la natura di procedura concorsuale.

47. D’altra parte, il concerto tra gli enti coinvolti e la designazione del soggetto cui affidare l’incarico dirigenziale da parte dell’Università, non è vincolante per il direttore Generale, che potrebbe disattenderlo, in ragione dell’elemento della fiduciarietà.

48. Deve, poi, essere ribadito (Cass. Sez. Un. 21 settembre 2020 n. 19668, Cass. Sez. Un. 18 gennaio 2019 n. 14113, Cass. Sez. Un. 5 dicembre 2018 n. 31370) che nel caso di procedimenti complessi e caratterizzati da una pluralità articolata di fasi, tra cui, come nel caso in esame, quella dedicata alla designazione da parte dell’Università e quella finale in cui si compendia la scelta conclusiva e fiduciaria ad opera del Direttore Generale, il principio di concentrazione delle tutele esclude che la determinazione della giurisdizione possa avvenire per fasi, separando e disarticolando ciascuna di esse allo scopo di ricercare e ottenere una giustiziabilità frazionata, con riferimento ai singoli segmenti del procedimento, così da individuare, per ciascuna fase, il giudice avente la relativa giurisdizione.

49. In conclusione, il ricorso va rigettato e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

34. Le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.

35. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte;

Rigetta il ricorso.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Fondazione IRCCS Policlinico San Mateo e di M.L., spese liquidate, in favore di ciascuno, in Euro 7.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

 

 

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