Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26671 del 28/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26671 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DI AMATO SERGIO

SENTENZA

sul ricorso 1575-2007 proposto da:
GUISCARDI MARIA BEATRICE (c.f. GSCMBT54E46F839G),
GUISCARDI

GUGLIELMINA

ROBERTA

(C.F.

GSCRTT57R71F839J), elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13 – INT.18, presso
l’avvocato VALENSISE CAROLINA, che le rappresenta e
2013
1463

difende unitamente all’avvocato SCAGLIONE FRANCESCO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 28/11/2013

COMUNE DI MONASTERACE;
– intimato –

sul ricorso 3996-2007 proposto da:
COMUNE DI MONASTERACE (P.I. 00734340805), in persona
del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato

FRANCESCO SALVATORE, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ALVARO PIETRO, giusta
procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– contrari corrente e ricorrente incidentale contro

GUISCARDI MARIA BEATRICE, GUISCARDI GUGLIELMINA
ROBERTA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
MONTE DELLE GIOIE 13 – INT.18, presso l’avvocato
VALENSISE CAROLINA, che le rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SCAGLIONE FRANCESCO, giusta
procura a margine del ricorso principale;
– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n.

in ROMA, VIA BOEZIO 92, presso l’avvocato DE

204/2006 della CORTE

D’APPELLO di REGGIO CALABRIA,

depositata il

10/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott. SERGIO
DI AMATO;

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udito, per i ricorrenti,

l’Avvocato FRANCESCO

SCAGLIONE che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
principale, rigetto dell’incidentale;
udito,

per

il

controricorrente

e

ricorrente

incidentale, l’Avvocato PIETRO ALVARO che ha chiesto

dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 ottobre 2006 la Corte di appello di
Reggio Calabria rigettava l’opposizione proposta da Ester
Di Francia avverso la stima con cui la Commissione
provinciale per le indennità di esproprio aveva

determinato in lire 112.280.000 l’indennità dovuta per
l’espropriazione di un terreno di mq 16.040=, sito in
Comune di Monasterace e destinato in parte a verde
pubblico attrezzato per lo sport, in parte a zona
agricola ed in parte a zona di rispetto; con la stessa
sentenza la Corte di appello determinava l’indennità di
occupazione nella misura degli interessi legali annui
sulla somma dovuta a titolo di indennità di
espropriazione, oltre rivalutazione delle singole
annualità ed interessi sulle somme rivalutate. La Corte
di appello, in particolare, osservava che: l’indennità
dovuta ai sensi dell’art. 5 della legge n. 359/1982
(rectius

art. 5

bis

del d.l. n. 333/1992, introdotto

dalla legge di conversione n. 359/1992) ammontava a lire
82.606.000 ed era perciò inferiore a quella stimata; 2)
non potevano essere prese in considerazione, in quanto
integravano gli estremi di una

mutati° libelli,

le

richieste fondate sulla dedotta decadenza della
dichiarazione di pubblica utilità per lo spirare del
termine per il decreto di esproprio; 3) l’indennità di

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occupazione doveva essere determinata sulla base della
somma liquidata come indennità di espropriazione.
Maria Beatrice Guiscardi e Roberta Guglielmina
Guiscardi, eredi di Ester Di Francia propongono ricorso
per cassazione, deducendo quattro motivi. Il Comune di

Monasterace resiste con controricorso e propone ricorso
incidentale affidato a due motivi, al quale le ricorrenti
principali resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti, come dispone l’art.
335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa
sentenza.
Con il primo motivo le ricorrenti principali deducono
la violazione degli artt. 182 e 184 c.p.c., lamentando
che la Corte di appello erroneamente non aveva preso in
considerazione la causa di inammissibilità della domanda,
rilevabile ex

officio,

conseguente alla scadenza dei

termini previsti dall’art. 13 della legge n. 2359/1965.
Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano che
l’applicazione dell’art. 5

bis

del d.l. n. 333/1992

doveva ritenersi in contrasto sia con l’art. 6 della CEDU
e con l’art. 1 del protocollo addizionale ratificato con
legge n. 848/1955, sia con gli artt. 111, commi 1 e 2, e
117, comma 1, della Costituzione.
Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art.
19 della legge n. 865/1971 in quanto la Corte di appello
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aveva omesso di ordinare il deposito della differenza tra
l’indennità provvisoria ed il valore di mercato accertato
dal c.t.u. o, almeno, l’importo dell’indennità
determinato dalla Commissione provinciale per le
indennità di esproprio.

Con il quarto motivo si denunzia la violazione
dell’art. 20 della legge n. 865/1971, lamentando che il
rigetto dell’opposizione alla stima, proposta dalla sola
espropriata, avrebbe dovuto comportare la determinazione
dell’indennità di espropriazione nella somma determinata
dalla Commissione provinciale.
Con il primo motivo del ricorso incidentale il Comune
di Monasterace deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c.,
lamentando che la Corte di appello aveva pronunciato
condanna al pagamento della rivalutazione della indennità
di occupazione, malgrado la mancanza di una specifica
domanda.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale si
deduce la violazione dell’art. 1224 c.c., lamentando che
la Corte di appello aveva riconosciuto il danno da
svalutazione monetaria in assenza della prova del maggior
danno rispetto agli interessi legali.
Il primo motivo di ricorso è fondato. Invero,
«nell’ipotesi in cui il giudice adito in sede di
opposizione alla stima rilevi, anche d’ufficio, la
mancanza di un presupposto di validità del decreto di

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espropriazione, e quindi il venir meno della pretesa
indennitaria, deve dichiarare l’inesistenza del diritto
del privato a proporre opposizione alla stima, pur in
difetto di specifica eccezione di parte, trattandosi di
questione che attiene alla “legitimatio ad causam” ossia

alla titolarità in astratto del diritto fatto valere con
l’atto introduttivo del giudizio» (Cass. 27 marzo 2008,
n. 7952; Cass. 10 luglio 1999, n. 7256; Cass. 10 gennaio
1998, n. 147). Erroneamente, pertanto, la Corte di
appello non ha preso in considerazione le deduzioni
dell’odierna ricorrente circa la scadenza dei termini
della dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi
documenti allegati al fascicolo di parte, dai quali
risulta, come è pacifico in causa, che il decreto di
approvazione del progetto in data 3 dicembre 1979
prevedeva, ai sensi dell’art. 13 della legge n.
2359/1865, il termine di quattro anni per il compimento
delle espropriazioni e dei lavori; pertanto, alla
scadenza del 3 dicembre 1983 si è verificata la decadenza
della dichiarazione di pubblica utilità.
Restano assorbiti il terzo motivo ed il quarto motivo
del ricorso principale. Si devono, invece, esaminare il
secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso
incidentale. Infatti, «la tardiva emissione del decreto
di espropriazione non incide sulla legittimità
dell’occupazione
.

preespropriativa,

disposta

ed
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intervenuta in costanza di una valida dichiarazione di
pubblica utilità, con la conseguenza che in detta ipotesi
non viene meno il diritto del proprietario del bene
occupato ed eventualmente anche irreversibilmente
trasformato all’indennità di occupazione legittima e,

dunque, la possibilità di agire per la relativa
determinazione» (Cass. 30 gennaio 2009, n. 2437; Cass. 11
novembre 2003, n. 16907; Cass. n. 7256/1999 cit.). Al
riguardo è vero che le vicende del provvedimento
contenente la dichiarazione di pubblica utilità si
ripercuotono necessariamente sul decreto di occupazione,
il cui procedimento rappresenta una fase della procedura
d’espropriazione e si inserisce anche cronologicamente
tra la dichiarazione di pubblica utilità ed il decreto di
espropriazione, con la conseguenza che, ove sopravvenga
la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità per
la scadenza dei termini finali fissati per il compimento
delle espropriazioni e dei lavori, anche il provvedimento
che autorizza l’occupazione dell’immobile privato viene
travolto. Tuttavia, la sopravvenuta carenza di potere
riguarda soltanto il periodo eccedente l’indicata
scadenza; il decreto di occupazione, invece, mantiene la
sua efficacia per il periodo precedente durante il quale
resta idoneo a sorreggerlo la dichiarazione di pubblica
utilità sino ad allora valida ed efficace.

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Tanto premesso, il secondo motivo (che rileva solo ai
fini

della

determinazione

dell’indennità

di

espropriazione virtuale) è fondato. La Corte
costituzionale con la sentenza n. 348/2007 ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, commi l e

2, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333. Tale pronunzia,
atteso il disposto dell’art. 30, comma terzo, della legge
11 marzo 1953, n.87, ha efficacia riguardo ai giudizi
pendenti alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale; ne consegue che nella specie diventa
applicabile il criterio generale dell’indennizzo pari al
valore venale del bene, fissato dall’art. 39 della legge
25 giugno 1865, n. 2359 (Cass. 28 maggio 2012, nn. 8433 e
8442; Cass. 1 0 dicembre 2011, n. 25718; Cass. 17 ottobre
2011, n. 21386; Cass. 22 settembre 2011, n. 19345): si
tratta, infatti, dell’unico criterio ancora vigente
rinvenibile nell’ordinamento, destinato a trovare
applicazione in ogni ipotesi o tipo di espropriazione,
salvo che un’apposita norma provveda diversamente. Tale
criterio, inoltre, consente la riparazione integrale in
rapporto ragionevole con il valore venale del bene
garantita dall’art. l del Protocollo allegato alla
Convenzione europea sui diritti dell’uomo,
nell’interpretazione offerta dalla CEDU.
Il ricorso incidentale, i cui motivi possono essere
esaminati congiuntamente, è fondato, come riconosciuto
.

9

dalle stesse ricorrenti principali. Infatti, poiché
l’indennità di occupazione legittima è oggetto di «un
debito di valuta, il proprietario del bene, ove intenda
ottenere, oltre agli interessi sulla somma liquidata,
anche il risarcimento del maggior danno derivante dalla

svalutazione monetaria ai sensi dell’art. 1224, secondo
comma, cod. civ., ha l’onere di proporre espressa domanda
a tale riguardo, allegando e dimostrando l’ulteriore
pregiudizio, anche con ricorso ad elementi presuntivi o a
fatti notori acquisiti alla comune esperienza» (e
plurimis Cass. 9 aprile 1996, n. 3271).

Ai fini di una decisione nel merito non sono necessari
ulteriori accertamenti poiché, da un lato, dalla sentenza
impugnata risulta il valore venale del terreno (lire
160.400.000), non contestato dal Comune di Monasterace ed
accettato anche dalle ricorrenti principali sia pure solo
ai fini della determinazione dell’indennità di
occupazione, e poiché, d’altro canto, il Comune di
Monasterace non ha contestato l’individuazione della data
cy.~
finale del periodo di occupazionelidell’inutile emanazione
del decreto di esproprio. Inoltre, il Comune non ha
contestato il diritto delle ricorrenti al pagamento
diretto, in luogo dell’ordine di deposito. Ne consegue
che, esclusa la rivalutazione, il Comune di Monasterace
deve essere condannato al pagamento, a titolo di
indennità di occupazione legittima, degli interessi
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legali sulla indennità virtuale (Cass. sez. un. 2 luglio
2004, n. 12139) di C 82.839,68 (pari a lire 160.400.000)
dalla data di inizio dell’occupazione alla data del
decreto di espropriazione, oltre interessi sulle singole
annualità.

La soccombenza reciproca e la circostanza che
l’improcedibilità dell’opposizione alla stima, eccepita
dalla stessa parte opponente, è sopraggiunta in corso di
causa giustificano la compensazione delle spese
dell’intero giudizio.
P . Q. M.
riunisce i ricorsi; accoglie il primo ed il secondo
motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli
altri; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza
impugnata e decidendo nel merito così provvede: l)
dichiara l’improcedibilità dell’opposizione alla stima
proposta da Ester Di Francia; 2) condanna il Comune di
Monasterace al pagamento in favore di Maria Beatrice
Guiscardi e Roberta Guglielmina Guiscardi, eredi di Ester
Di Francia, dell’indennità di occupazione nella misura
degli interessi legali, dalla data di inizio
dell’occupazione alla data del decreto di espropriazione,
sulla somma di C 82.839,68=, oltre interessi sulle
singole annualità; 3) compensa le spese dell’intero
giudizio.

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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
novembre 2013.

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