Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26671 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/11/2020, (ud. 01/10/2020, dep. 24/11/2020), n.26671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10763/2013 R.G. proposto da:

B.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Carrese,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Flavio Maria

Musto, in Roma, Via Tembien, n. 15, giusta procura speciale a

margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata

s.p.a., s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Umbria, n. 204/2/2012 depositata il 23 ottobre 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 1 ottobre 2020

dal Consigliere Luigi D’Orazio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso chiedendo

dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia

del contendere;

udito l’Avv. Vincenzo Carrese, per il ricorrente e l’Avv. Lucrezia

Fiandaca per l’Avvocatura Generale dello Stato.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Commissione tributaria regionale dell’Umbria rigettava sia l’appello principale di B.L., sia l’appello incidentale della Agenzia delle entrate, proposti avverso la sentenza della Commissione tributarla provinciale di Perugia, che aveva accolto solo in parte il ricorso presentato dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti, per gli anni 2004 e 2005, con il redditometro, in relazione, tra l’altro, alla titolarità di n. 15 auto d’epoca, tra cui una (OMISSIS) e 2 (OMISSIS). Il giudice di appello rilevava, per quel che ancora qui rileva, che il possesso di n. 15 veicoli d’epoca tra cui 2 (OMISSIS) ed una (OMISSIS) costituiva indice di capacità contributiva e che, pertanto, le spese indicate dal consulente di parte in Euro 200,00 o Euro 300,00 l’anno apparivano inverosimili.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione ii contribuente, depositando memoria scritta e rinunciando al ricorso avendo presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6.

3. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

4. Il Procuratore Generale deposita memoria contenente le conclusioni.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione il contribuente deduce la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”, in quanto la Commissione regionale ha violato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, laddove ha ritenuto che l’autoveicolo storico non può costituire bene indice di capacità contributiva secondo i criteri di cui al D.M. 10 settembre 1992. Il fatto che i coefficienti del “redditometro” non prevedessero espressamente differenze tra auto nuove ed auto d’epoca (o storiche) non escludeva che queste ultime potessero essere valutate in modo diverso ai fini della determinazione della capacità reddituale. In più occasioni l’Amministrazione ed il legislatore hanno ritenuto l’atipicità delle auto storiche. Il giudice di appello ha ritenuto che il possesso di 15 auto d’epoca tra cui 2 (OMISSIS) ed una (OMISSIS) comportano spese di manutenzione superiori ad Euro 200,00 o 300,00, come stimate dal consulente tecnico di parte del contribuente. In realtà, però, i circa 15 autoveicoli del ricorrente restano fermi per la quasi totalità dell’anno, muovendosi (alcuni e non tutti) solo in occasione di rare manifestazioni amatoriali. Le spese per la loro manutenzione sono, allora, inferiori a quelle di un “normale” autoveicolo. Le spese di assicurazione, proprio per il limitato utilizzo, sono minime. Inoltre, dalla relazione tecnica emerge che almeno cinque veicoli erano privi di assicurazione. Peraltro, il servizio consultivo ed ispettivo tributario del Ministero dell’economica nella relazione dell’1-6-2000 ha rilevato che l’esiguità delle spese di gestione porta ad escludere, ai fini dell’applicazione del redditometro, le auto e le moto d’epoca. Inoltre, il Direttore regionale della Agenzia delle entrate per l’Umbria, nel 2008, ha affermato che i collezionisti d’auto non avrebbero subito modifiche reddituali incentrare sul possesso di auto da collezione. Ancora, in base al codice della strada tali veicoli sono classificati come “atipici” ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 47 e 60. E’ stato, poi, predisposto un disegno di legge (n. 339 del 18 maggio 2010) proprio su questo tema, al fine di chiarire che la proprietà di un veicolo di interesse storico e collezionistico non costituisce elemento indicativo di capacità contributiva ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38. Quella di cui al D.M. 10 settembre 1992, costituisce, peraltro, una presunzione semplice.

2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce “motivazione insufficiente e contraddittoria su punti decisivi e controversi del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, in quanto la motivazione della decisione del giudice di appello si sarebbe appiattita sulla apodittica affermazione che il possesso di n. 15 veicoli d’epoca, tra cui n. 2 (OMISSIS) ed una (OMISSIS) non fa ritenere verosimile una spesa per la manutenzione di ciascuna auto di circa Euro 200,00 o 300,00 all’anno. Vi sarebbe, poi, anche un errore materiale perchè nella consulenza tecnica la “spesa normale” era stata individuata in Euro 200/300 all’anno per ogni veicoli e non per il loro insieme, quindi per una spesa complessiva di Euro 3000,00 o 4.000,00 all’anno. Nè si potevano applicare i coefficienti moltiplicatori di cui al D.M. 10 settembre 1992, a ciascun singolo veicolo.

3. Preliminarmente, la Corte osserva che, con istanza depositata il 29-9-2020, il contribuente ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare, come in effetti, rinuncia, al ricorso.

Tale atto è stato sottoscritto personalmente dal contribuente e dal suo difensore. La rinuncia è stata anche notificata alla Agenzia delle entrate via Pec.

Per questa Corte la rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c., produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass., sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., sez. un., 24 dicembre 2019, n. 34429; Cass., sez. 1, 2 maggio 2020, n. 9474).

4. Nella specie, il Collegio ritiene che le spese del giudizio di legittimità debbano essere compensate per intero tra le parti, avendo il ricorrente aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, (con riferimento alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 147 del 2017, vedi Cass., sez. 6-5, n. 5497 del 2017).

5. Si precisa che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 1, come sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. i), conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016, la decisione della Corte di cassazione sull’estinzione per rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza, deve essere assunta, all’esito di quest’ultima, con ordinanza, in quanto detta disposizione prevede che questa sia la veste formale “ordinaria” della pronuncia di estinzione, ove la Corte non debba decidere su altri ricorsi contro lo stesso provvedimento (Cas., sez. un., 2 agosto 2017, n. 19169).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.

Compensa le spese del giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

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