Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26670 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19145/2015 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato LUIGI ANGELOZZI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI,

EMANUELA CAPANNOLO, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 349/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

20/01/2015, depositata il 23/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato Clementina Pulli difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 23 novembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 23.1.2015, la Corte di appello di Roma accoglieva il gravame dell’INPS e, in riforma della decisione di primo grado – che aveva accolto la domanda di F.L. intesa al riconoscimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità – all’esito di nuova ctu medico legale, rigettava la domanda dell’assicurata.

Rilevava la Corte che la relazione peritale di secondo grado presentava valutazione più complete rispetto a quella di primo grado laddove aveva considerato che, sia all’atto dell’istanza amministrativa, che nel periodo successivo, l’appellata presentava gli esiti di una quadrantectomia dx, radiotrattata, ma con follow-up negativi nei quasi cinque anni successivi, che le ulteriori patologie a carico dell’apparato cardiovascolare, osteoarticolare, endocrino -metabolico e della sfera psichica erano di lieve entità o non sufficientemente documentate dalla data dell’istanza amministrativa e che, comunque, le valutazioni tecniche erano sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici nè infirmate da diversa valutazione della parte appellata.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la F., affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’INPS. Viene dedotta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, rilevandosi che la Corte territoriale aveva acquisito acriticamente le conclusioni del Ctu officiato senza nulla indagare e motivare, rispetto alle palesi lacune della consulenza espletata, con riferimento all’incidenza delle patologie riscontrate sulla capacità di lavoro in relazione alle mansioni espletata, non operando la necessaria valutazione dei fattori soggettivi atti a determinare le attitudine della ricorrente, non fornendo alcun giudizio sull’usura lavorativa ovvero sull’abnorme utilizzo delle energie lavorative residue, nè individuando attività confacenti non declassanti e degradanti.

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza gravata è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012. Trova dunque applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. A norma dell’art. 54, comma 3, del medesimo decreto, tale disposizione si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012). Nel sistema l’intervento di modifica del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto.

Con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, le Sezioni Unite hanno chiarito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Dunque, per le fattispecie ricadenti ratione temporis nel regime risultante dalla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge. La legge in questo caso è l’art. 132 c.p.c., che impone al giudice di indicare nella sentenza “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Perchè la violazione sussista, secondo le Sezioni Unite, si deve essere in presenza di un vizio “così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”.

Mancanza di motivazione si ha quando la motivazione manchi del tutto oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo “talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum”.

Pertanto, a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta)” (par. 14.6).

Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame, atteso che la motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori.

La citata sentenza n. 8053/14 delle S.U. di questa Corte ha chiarito, riguardo ai limiti della denuncia di omesso esame di una questio facti, che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consente tale denuncia nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

In proposito, è stato altresì chiarito che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (sent. cit.).

Il “fatto storico” censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 5, non può, dunque, identificarsi con la pretesa mancata valutazione del profilo dell’incidenza delle patologie accertate sull’attività lavorativa, che evidentemente costituiva il fulcro dell’esame demandato al Ctu sulla sussistenza del requisito) sanitario, nell’ottica della ripercussione del quadro patologico sulle residue energie lavorative, e, in ogni caso, come rilevato nella sentenza impugnata, le conclusioni del Ctu non erano state infirmate da diverse valutazioni della parte appellata. Tutto ciò senza considerare che la prospettazione del vizio esula dalla violazione dedotta, posto che con la censura non si fa valere l’omesso esame di un “fatto storico”, quanto piuttosto la violazione di principi di diritto connessi alla previsione di legge (L. n. 222 del 1984, art. 1) sulla prestazione previdenziale, che attribuisce rilevanza all’incidenza delle patologie sulla capacità lavorativa dell’istante. Quest’ultima, peraltro, neanche ha esaustivamente enunciato l’asserito vizio della pronuncia, mancando di precisare quale fosse l’attività lavorativa svolta, ai fini dell’evidenziazione della carenza “motivazionale” dedotta.

Alla stregua di tali considerazioni, si propone la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso, da trattare in sede camerale”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Osserva il Collegio che il contenuto della sopra riportata relazione sia pienamente condivisibile siccome coerente alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ciò comporta l’inammissibilità del ricorso della F..

Va disposto l’esonero dal pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, stante la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

Attesa la proposizione del ricorso in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, vigente il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, deve rilevarsi, in ragione della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’indicata normativa, posto a carico della ricorrente.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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