Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2667 del 05/02/2018


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Cassazione civile, sez. III, 05/02/2018, (ud. 27/10/2017, dep.05/02/2018),  n. 2667

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.F. convenne in giudizio L.B.V. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che assumeva di avere subito a seguito di una denuncia, sporta nei suoi confronti dal convenuto, che era risultata infondata in quanto il relativo procedimento penale si era concluso con l’assoluzione dell’attore.

Il convenuto resistette alla domanda, escludendo che ricorressero nella denuncia gli estremi della calunnia e rilevando che, per uno dei capi di imputazione, il C. era stato condannato in primo grado, salvo essere successivamente prosciolto per intervenuta prescrizione del reato.

Il Tribunale di Vibo Valentia accolse la domanda e condannò il convenuto al risarcimento dei danni nella misura di 176.500,00 Euro, oltre accessori.

La Corte di Appello di Catanzaro ha accolto il gravame del L.B. e ha riformato la sentenza, negando qualunque risarcimento e compensando le spese del doppio grado di giudizio.

Hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi, D.M.R. e R.A. e C.G., in qualità di eredi di C.F.; ad esso hanno resistito, quali eredi del L.B., P.A. e L.B.D., Do., M. e M.E..

I controricorrenti hanno depositato memoria con cui hanno eccepito l’improcedibilità del ricorso perchè depositato tardivamente, a seguito di spedizione a mezzo di corriere.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’eccezione di improcedibilità del ricorso, per tardivo deposito, è fondata.

A fronte della notifica del ricorso effettuata il 28.4.2014, il deposito risulta effettuato in data 11.6.2014 – come da attestazione sottoscritta dal Cancelliere di questa Corte in calce alla nota di iscrizione a ruolo – e pertanto oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 1.

Premesso che l’atto è stato trasmesso alla Corte a mezzo di corriere privato, con spedizione che parrebbe risalire al 9.5.2014 (per quanto si evince dalla stampigliatura presente nell’etichetta apposta sulla busta), deve escludersi la possibilità di applicare in via analogica la previsione dell’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5, (introdotta dalla legge n. 59/1979), che consente l’invio al Cancelliere della Corte di Cassazione a mezzo di plico postale raccomandato, prevedendo che il deposito si abbia per avvenuto, “a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata”.

Costituendo un’eccezione rispetto alla diretta presentazione degli atti alla Cancelleria, tale modalità di deposito risulta applicabile soltanto alle condizioni previste dalla norma, giacchè “solo la certificazione di un pubblico ufficiale (quale l’agente postale) può conferire quella certezza che è imprescindibile nella materia processuale soprattutto quando si tratti dell’osservanza di termini perentori” (Cass. n. 1465/1991); certezza che non ricorre nel caso di spedizione avvenuta a mezzo plico postale ordinario (Cass. n. 3384/1997) o tramite un concessionario del servizio postale (Cass. n. 5387/1991) o a mezzo di un corriere privato (Cass. n. 1465/1991).

Deve parimenti escludersi che l’irritualità del deposito a mezzo corriere possa ritenersi sanata, per raggiungimento dello scopo, alla data in cui il plico è comunque pervenuto alla Corte (nel caso il 13.5.2014, come da timbro datario dell’Ufficio Protocollo apposto sulla busta) giacchè tale sanatoria non può prodursi prima della “ricezione dell’atto da parte del Cancelliere a fini processuali” (Cass., S.U. n. 5160/2009; cfr. anche Cass. n. 1027/2017), ossia prima che si siano determinate la “presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario” e la “messa a disposizione delle altre parti” (Cass. n. 9772/2016; cfr. anche Cass. n. 20650/2017), avvenute – nel caso di specie – soltanto in data 11.6.2014, allorchè gli atti trasmessi sono pervenuti nell’effettiva disponibilità del Cancelliere.

2. Le spese di lite seguono la soccombenza.

3. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2018

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