Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2667 del 04/02/2010
Cassazione civile sez. lav., 04/02/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 04/02/2010), n.2667
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 292/2009 proposto da:
F.F., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
POSTE ITALIANE SPA, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio
dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende, giusta
procura speciale ad litem a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1324/2 007 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata l’08/11/2007;
è presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
ritenuto che F.F. ha notificato in data 7 settembre 2008 ricorso per cassazione a Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno – sezione Lavoro – n. 1324/2007 pubblicata in data 8 novembre 2007;
che Poste Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso notificato il 17 dicembre 2008 e depositato in cancelleria il 7 gennaio 2009;
che, a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in Camera di consiglio;
che il ricorso non è stato depositato, come attestato dal certificato negativo della Cancelleria della Corte;
che pertanto il ricorso va dichiarato improcedibile (art. 369 c.p.c.), con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente alle spese, in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1500,00 per onorario, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010