Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2667 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 03/02/2011), n.2667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26238/2009 proposto da:

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (OMISSIS) in

persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BABBUINO 107,

presso lo studio dell’avvocato SCHIANO Angelo, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ANCORA LUCIANO, PORTALURI GIOVANNI,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1271/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

10.6.09, depositata il 18/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito per la ricorrente gli Avvocati Angelo Schiano e Luciano Ancora

che si riportano agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

1. La Corte d’appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, impugnata dalla s.r.l. Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici, con cui quest’ultima era stata condannata al pagamento della somma specificata in atti a D.M.R., dipendente della Gestione commissariale governativa delle Ferrovie del Sud Est dal 13.6.1971 al 30.12.2002, a titolo di incidenza sul trattamento di fine rapporto di emolumenti di carattere continuativo corrisposti per lavoro straordinario feriale, indennità di trasferta e indennità di presenza prevista dall’art. 4 dell’accordo nazionale 21.5.1981.

La Corte di merito rigettava le doglianze proposte, basate sulla tesi che il R.D. n. 148 DEL 1931, art. 1, per la disciplina della retribuzione e dell’indennità di buonuscita per gli autoferrotranvieri rinvia alla contrattazione collettiva e quindi al c.c.n. del 23.7.1976 che escluderebbe la computabilità delle voci in questione, e che comunque le medesime voci non avrebbero natura di retribuzione continuativa. Si richiamava agli orientamenti giurisprudenziali sull’applicabilità agli autoferrotranvieri delle previsioni della L. n. 297 del 1982 in tema di trattamento di fine rapporto, nonchè del principio di omnicomprensività della retribuzione sancito dall’art. 2121 c.c. (testo originario) ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita spettante fino al 31.5.1982 agli autoferrotranvieri con diritto a pensione. Riguardo alla continuità degli emolumenti in questione, osservava che era comprovata la erogazione continua di un consistente compenso per straordinario feriale, che aveva rappresentato una componente stabile e programmata della retribuzione globale; e che l’indennità di trasferta, la diaria e la diaria parziale erano state corrisposte con continuità e non avevano assolto una funzione di rimborso spese ma la finalità di compensare il disagio derivante dalle modalità di espletamento delle mansioni. Era incontestabile poi la natura retributiva dell’indennità di presenza. La S.r.l. Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici ricorre per cassazione con due motivi.

L’intimato non si è costituito.

2. I due motivi di ricorso – di cui il primo denuncia violazione dell’art. 11 preleggi e il secondo violazione e falsa applicazione del R.D. n. 148 del 1931, artt. 26 e 27, del c.c.n.l. 23.7.1976 e dell’art. 2129 c.c., oltre che motivazione erronea e insufficiente su un punto decisivo – possono essere qualificati come manifestamente infondati alla stregua della costante giurisprudenza in materia della Corte, anche a Sezioni unite.

In sostanza si sostiene che la disciplina legale sul calcolo del t.f.r. non può essere applicata con riferimento al periodo anteriore al 30.6.1998, in cui vigeva per il rapporto la disciplina pubblicistica, e che la disciplina dell’indennità di buonuscita è regolata per i ferrotranvieri dal R.D. n. 148 del 1931, che al riguardo rinvia alla contrattazione collettiva del settore, non comportante il computo delle voci in discussione.

Al riguardo deve ricordarsi che al rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ferrovie del Sud Est, nonostante il passaggio dal regime della concessione alla gestione commissariale governativa abbia comportato la riconduzione dei rapporti del pubblico impiego – elemento che ha assunto rilievo ai fini della giurisdizione, salva la successiva rilevanza della disciplina della c.d. privatizzazione dei rapporti alle dipendenze della pubblica amministrazione -, ha continuato pacificamente ad applicarsi la disciplina sostanziale vigente per i c.d. autoferrotranvieri, o dipendenti di aziende concessionarie di pubblici servizio di trasporti (cfr. Cass. S.U. 26096/2007, 16532/2008; Cass. 8426/2008, 17011/2009), al riguardo essendosi anche precisato che con il D.M. 20 settembre 1985, n. 976, disponente il riscatto della concessione ferroviaria e il passaggio alla gestione commissariale governativa, era stata assicurata la conservazione dei diritti maturati e la continuità normativa del rapporto (Cass. S.U. 26107/2007).

E’ quindi in particolare applicabile il seguente principio: “Il principio di onnicomprensività della retribuzione, sancito dall’art. 2121 cod. civ. (nel testo anteriore alla L. n. 297 del 1982) ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità, poi confluita nel trattamento di fine rapporto, trova applicazione anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita spettante agli autoferrotranvieri con diritto a pensione, con conseguente nullità, ai sensi del citato art. 2121 e dell’art. 1419 cod. civ., di clausole contrattuali che escludano espressamente la computabilità di indennità corrisposte in maniera continuativa o che adottino una nozione di retribuzione non comprensiva di emolumenti percepiti in maniera continuativa, come il compenso per lavoro straordinario continuativo, il quale è computabile anche ai fini del t.f.r. per il periodo successivo al 31 maggio 1982, dovendo, per un verso, escludersi che le clausole collettive nulle, per contrarietà al principio di onnicomprensività di cui all’art. 2121 cod. civ., (vecchio testo), possano rivivere nel contesto normativo introdotto dalla stessa L. n. 297 del 1982 e, per altro verso, ritenersi che una eventuale deroga al predetto principio di omnicomprensività da parte di contratti o accordi collettivi successivi all’entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, debba essere espressamente prevista” (Cass. S.U. 26096/2007 cit; Cass. 8426/2008).

Mancano censure specifiche circa gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito in ordine alla natura retributiva e alla continuità delle voci in contestazione.

3. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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