Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26668 del 28/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26668 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA

sul ricorso 20572-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 2013

contro

3047
T

VITTORINI

MICHELA

C.F.

VTTMHL73C41F499A,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,
presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la

Data pubblicazione: 28/11/2013

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 5837/2005 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/07/2007 r.g.n.
R84/2003

.282 ,(120o 3

udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO
LUIGI;
udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, cheha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30.7.2007, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto
dalla società Poste Italiane avverso la sentenza resa in prime cure, con la quale, in

accoglimento della domanda proposta da Vittorini Michela, il Tribunale di Roma aveva

dichiarato l’intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato con decorrenza dal 14.10.1997, ordinando alla società la riammissione al

2.8.2000 per un importo mensile di euro 1.366,95, oltre accessori di legge. Rilevava la
Corte d’appello che doveva ritenersi illegittimo il termine apposto al contratto stipulato
dopo il termine del 30.4.1998 per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di
ristrutturazione degli assetti occupazionali, con riferimento a quanto previsto dall’art. 8
c.c.n.l. 26.11.1994 ed, in particolare, al contratto del 4.12.1998 e che, dopo la data
suindicata, fosse venuta meno la contrattazione autorizzatoria, non potendo attribuirsi ai
successivi accordi intercorsi valenza solo ricognitiva della persistenza delle ragioni
giustificative del ricorso alla stipulazione a termine. Aggiungeva che l’apposizione del
termine era illegittima anche per gli altri contratti, non essendo stata dimostrata la
necessaria correlazione tra le ragioni addotte dalla società e “quelle specifiche…”
Riteneva, altresì, che non era stata gravata con appello incidentale la pronunzia negativa
di primo grado relativa al contratto a tempo determinato stipulato in relazione ad esigenze
sostitutive nel periodo feriale.
Per la cassazione di tale pronunzia ricorre la società affidando l’impugnazione a cinque
motivi. Resiste , con controricorso, la Vittorini, che illustra ulteriormente le proprie difese
nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi la società ricorrente denunzia rispettivamente violazione e falsa
applicazione degli art. 1 e 2 della legge 18 aprile 1962 n. 230, nonchè dell’art. 23 della
legge 26 febbraio 1987 n. 56 e violazione di tale articolo e degli artt. 1362 e ss. ai sensi
dell’art. 360 n, 3 c.p.c.., nonché vizio motivazionale, sostenendo che la pronunzia
impugnata, pur riconoscendo che l’art. 8 c.c.n.l. 94 con i relativi accordi integrativi
costituisce applicazione della deroga di cui all’ari. 23 I. 56/87 e consente il ricorso ai
contratti a tempo determinato, ha, però, erroneamente affermato che il potere riconosciuto
ai contraenti collettivi di introdurre nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a

lavoro della Vittorini e condannandola al pagamento di tute le retribuzioni maturate dal

quelle previste dalla legge, sia soggetto a precisi limiti temporali a termine possa essere
esercitato senza limiti di tempo.
Censura la decisione anche in relazione alla questione della dimostrazione della

sussistenza del nesso eziologico tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze

dedotte in contratto, con riferimento allo specifico ufficio di applicazione.

negoziale ma meramente ricognitiva degli accordi successivi a quello del 25.9.1997 e la
erroneità della tesi della limitata efficacia temporale dell’accordo del 25.9.1997,
interpretato in violazione degli artt. 1362 e 1363 c. c., senza considerare gli accordi
ulteriori, e limitandosi al senso letterale delle disposizioni.
Con il quinto motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1217 e 1233 c. c.
in relazione all’applicazione del principio di corrispettività.
Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., dal momento che è
incompleta la copia della sentenza impugnata prodotta, tale da non consentire la
conmenza ocila snotimaziane pAute a base della decisione. Nella specie manca la pagina
14 della intleAta deciúíff3riO, dalla quale dovrébbe rilevami in qua tar -fnirll il valsile* del

gravame ha motivato l’assunto della necessità di correlazione tra esigenze generali
contrattualmente previste ed esigenze particolari verificatesi nell’ufficio di destinazione
della controricorrente e non è consentito ricavare ali unde le dette ragioni poste a sostegno
della decisione.
Al riguardo è giurisprudenza di questa Corte che l’art. 369 c.p.c. non prevede eccezioni
alla regola che il deposito di copia autentica della sentenza impugnata deve essere
effettuato dalla parte ricorrente, onde è improcedibile il ricorso qualora sia incompleta la
copia della sentenza impugnata prodotta (cfr. Cass. 19.1.2007, n.1240). E’ stato, poi,
affermato che l’improcedibilità deve essere dichiarata ogni qualvolta non sia consentito, in
conseguenza dell’incompleta produzione, dedurre con certezza l’oggetto della
controversia e le ragioni poste a base della pronuncia (cfr. Cass. 17.2.2005 n. 3254) e,

negli stessi sensi, che all’onere di produzione di copia autentica della decisione deve
essere equiparata la produzione di copia non integrale delle stessa, che non consenta alla
Corte di Cassazione di esaminare le ragioni poste dal giudice d’appello a base della
pronunzia (cfr. Cass. 3.8.2006, n. 17587).

Con il terzo e quarto motivo, censura la sentenza impugnata rilevando la natura non

Le spese di lite seguono la soccombenza della società e sono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso. Condanna la società al pagamento delle
spese del presente giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 3500,00 per

Così deciso in Roma il 24.10. 2013

compensi professionali, oltre accessori come per legge.

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