Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26668 del 22/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 22/10/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 22/10/2018), n.26668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12655/2013 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE

ROSE, LELIO MARITATO e CARLA D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

NUOVA ELITE DI P.G. & C. S.N.C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA KATTE

KLITSCHE DE LA GRANGE, rappresentata e difesa dagli avvocati ENRICO

D’ANTONIO e MICHELINA MOLA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1144/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 08/05/2012, R.G.N. 1729/2010.

Fatto

RITENUTO

che:

la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 1144/2011, accoglieva l’appello della Nuova Elite di P.G. & C. contro la sentenza che aveva respinto le opposizioni proposte dalla medesima società avverso il verbale di accertamento n. 529/2008 dell’Inps e la corrispondente cartella esattoriale con cui si richiedeva il versamento della somma di Euro 191.832,00 per omissioni contributive, stante la pretesa natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra la medesima società e 14 insegnanti assunti con contratto co.co.co. e co.co.pro. per l’espletamento di attività di docenza;

in riforma della sentenza di primo grado la Corte territoriale sosteneva che dalle prove raccolte non erano emersi elementi sufficienti atti a comprovare la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi fra la società opponente e le 14 insegnanti e, conseguentemente, annullava per intero il verbale ispettivo numero (OMISSIS) e la cartella esattoriale impugnati;

avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con due motivi; la società intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo l’Inps lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), in quanto la Corte d’Appello salernitana aveva annullato interamente il verbale ispettivo e la cartella esattoriale, nonostante il ricorso in appello proposto dalla controparte non avesse ad oggetto tutte le pretese dell’Inps fondate su detto verbale e sulla cartella esattoriale, ed oggetto del giudizio di primo grado; in sede ispettiva erano state, infatti, accertate due diverse inadempienze contributive: una concerneva l’irregolare assunzione della lavoratrice V.F. con conseguente decadenza del datore di lavoro dal diritto di usufruire dei benefici contributivi di cui alla L. n. 407 del 90, art. 8, comma 9; l’altra inadempienza riguardava l’omesso versamento di contribuzione per i lavoratori con mansioni di insegnanti che avevano stipulato contratti di co.co.co. e co.co.pro. qualificati dall’Inps come lavoratori subordinati;

rilevava, inoltre, l’Inps che il tribunale in primo grado si era occupato solamente dei rapporti di collaborazione continuativa ed a progetto, senza alcun riferimento all’altra pretesa dell’ente relativa al recupero delle somme indebitamente godute a titolo di benefici della L. n. 407 del 1990, ex art. 8, comma 9, a causa dell’irregolarità commessa nell’assunzione della lavoratrice F.; nè il ricorso in appello faceva specifico riferimento a tale questione, posto che in esso si lamentava genericamente l’omessa pronuncia del tribunale sulla richiesta di declaratoria di nullità del verbale ispettivo e sul quantum della pretesa; sicchè la Nuova Elite, per evitare che cadesse il giudicato sulla stessa pretesa dell’Inps, essendo stati rigettati per intero i due ricorsi da essa proposti, avrebbe dovuto proporre in sede di gravame un motivo avente ad oggetto proprio l’omessa pronuncia del primo giudice sul motivo di opposizione corrispondente; mentre non avrebbe potuto limitarsi a lamentare la nullità del verbale ispettivo; non avendo fatto ciò il giudice d’appello aveva cognizione limitata ai motivi di gravame proposti; per cui una volta ritenuto di accoglierli non avrebbe potuto disporre l’annullamento della totalità del verbale e della cartella che si riferivano pure a pretese non oggetto di gravame;

col secondo motivo l’Inps deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè l’annullamento della cartella, che si riferiva anche a crediti non oggetto d’appello, non poteva essere disposto per la totalità, ma solo con riferimento alla parte dei crediti oggetto della statuizione e quindi con esclusione delle somme iscritte a ruolo a seguito dell’accertamento delle irregolarità commesse in relazione alla lavoratrice V.F.;

i due motivi, i quali possono essere esaminati unitariamente per la connessione delle censure, sono infondati;

anzitutto perchè contradditori, dal momento che si sostiene, per un verso, che il rigetto delle opposizioni in primo grado, senza pronuncia in materia di sgravi, avrebbe dovuto essere riproposto in fase di appello con uno specifico motivo relativo alla omessa pronuncia sulla questione, in difetto di che sarebbe passata in giudicato la sentenza di rigetto; nonostante si dia pure atto, per altro verso, che l’appellante abbia comunque impugnato la sentenza sostenendo la nullità per intero del verbale (e l’illegittimità del quantum della pretesa); e quindi anche nella parte relativa al recupero delle somme oggetto di indebito sgravio;

risulta pertanto evidente che non possa ritenersi passato in giudicato il punto (relativo alla spettanza degli sgravi) su cui la sentenza di primo grado non aveva nemmeno pronunciato e che comunque era stata fatto oggetto di un motivo di impugnazione attraverso la denuncia di nullità dell’atto oltre che di illegittimo calcolo del quantum della pretesa;

altro è se la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto per difetto del requisito di specificità; ma non risulta che l’Inps abbia fatto valere alcuna eccezione in tal senso in sede appello; e comunque non ha impugnato la sentenza in relazione a questo vizio, non avendo neppure riportato in ricorso il contenuto integrale dell’atto di appello nella misura necessaria ad evidenziarne la mancanza di specificità;

in altri termini, come risulta dallo stesso ricorso dell’INPS, la sentenza di primo grado, pur non pronunciando su una delle questioni, era stata integralmente censurata in appello attraverso argomentazioni idonee ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; ed alla Corte d’appello era stata devoluta la cognizione dell’intera pretesa avanzata dall’Istituto nel verbale e conseguentemente nella cartella, impugnati quindi anche per la parte riguardante gli sgravi contributivi (nullità del verbale e quantum);

l’eventuale difetto di specificità dei motivi di appello non è stato invece adeguatamente censurato in questa sede di legittimità, essendosi l’INPS limitato ad invocare un insussistente giudicato interno, di cui invece non è dato discorrere senza l’adozione di una decisione espressa o implicita della materia controversa; così come l’INPS non ha specificamente ed adeguatamente impugnato la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di appello sulla domanda relativa agli sgravi;

per quanto precede il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; deve darsi atto, inoltre, che sussistono le condizioni richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 6200,00, di cui Euro 6000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018

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