Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26667 del 30/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 30/09/2021), n.26667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5044/2016 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Cassiodoro 6

presso lo studio dell’avvocato Lepore Maria Claudia che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Lepore Carlo;

– ricorrente –

contro

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5661/2015 della COMM.TRIB.REG. LAZIO,

depositata il 28/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2021 dal consigliere Dott. D’AQUINO FILIPPO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente P.M. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2004, redatto con metodo sintetico a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 con cui venivano accertate maggiori imposte sulla base di una serie di elementi indicativi di capacità contributiva, quali l’acquisto di un immobile nell’anno 2007, il possesso di un motociclo e la stipula di un contratto di locazione. In particolare, per come risulta dalla sentenza impugnata, veniva addebitata al contribuente, a seguito di PVC, una quota di incremento patrimoniale non giustificata pari ad Euro 135.100,00. Il contribuente ha dedotto che tali elementi di capacità contributiva erano giustificabili sulla base di elargizioni liberali da parte di familiari, una delle quali risultante da assegno circolare dell’importo di Euro 167.000,00 direttamente intestato al venditore dell’immobile acquistato dal contribuente, nonché alla distribuzione di utili di società di capitali e a risparmi.

La CTP di Roma ha rigettato il ricorso.

La CTR del Lazio, con sentenza in data 28 ottobre 2015, ha rigettato l’appello del contribuente, ritenendo che l’Ufficio può basare l’accertamento con metodo sintetico mediante l’utilizzo di elementi parametrici, dotato di carattere di presunzione legale ex art. 2728 c.c., comma 1, e che il contribuente non avrebbe fornito la prova contraria su di esso incombente.

Propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 e art. 118 disp. att. c.p.c., denunciando la presenza meramente grafica della motivazione. Evidenzia il contribuente di avere dedotto anche in appello di avere prodotto un assegno circolare di Euro 167.000,00 al fine di giustificare l’incremento patrimoniale di Euro 135.100,00, nonché di avere prodotto ulteriore documentazione (tra cui, assegni e bonifici da parte dei propri familiari) ai fini dell’assolvimento della prova contraria su di lui incombente, il cui esame non risulta espressamente oggetto di vaglio da parte della sentenza impugnata.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 nella parte in cui la sentenza impugnata ha fatto impropria applicazione di presunzioni legali, ove ha ritenuto assolto l’onere della prova da parte dell’Ufficio sulla base degli indici redditometrici, attribuendo a tali elementi efficacia di presunzione legale, laddove tali elementi costituiscono mere presunzioni semplici che dovrebbero essere corroborate da gravità, precisione e concordanza.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., non avendo il giudice di appello motivato adeguatamente circa l’esistenza di elementi dotati di gravità, precisione e concordanza, avendo acriticamente ritenuto valido l’accertamento senza premurarsi di procurarsi ulteriori riscontri.

1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Ritiene il ricorrente che la motivazione è priva di una ratio decidendi, nonché priva dell’esame della documentazione, parte della quale relativa all’esistenza di elargizioni da parte di familiari.

2. Il secondo e il terzo motivo, i quali assumono ruolo pregiudiziale in quanto investono la parte di motivazione della sentenza impugnata relativa all’onere della prova gravante sull’Ufficio, possono essere esaminati congiuntamente e vanno rigettati in quanto infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la determinazione del reddito delle persone fisiche – ove effettuata con metodo sintetico sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro – dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27811). L’allegazione di elementi indicativi di capacità contributiva accertati mediante redditometro costituisce, pertanto, circostanza tale da comportare l’inversione dell’onere della prova, che impone al contribuente l’allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell’inesistenza del maggior reddito attribuito dall’Ufficio (Cass., Sez. V, 8 ottobre 2020, n. 21700; Cass., Sez. V, 17 marzo 2006, n. 5991), ovvero tali da dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass., Sez. VI, 10 agosto 2016, n. 16912), essendo l’amministrazione finanziaria legittimata a risalire, secondo il meccanismo dell’art. 2727 c.c., da un fatto noto (l’esistenza degli elementi di capacità contributiva) a quello ignoto (la sussistenza di un certo reddito: Cass., Sez. VI, 14 febbraio 2014, n. 3445). La sentenza impugnata non si è discostata da tali principi.

3. Il primo motivo è fondato. Costituisce principio consolidato anche a seguito di Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 – che l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è costituita dal mancato rispetto del minimo costituzionale, ossia una anomalia motivazionale che si traduca in mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, in motivazione apparente, tale da impedire alla motivazione di ripercorrere il percorso logico della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598), avendo il giudice del merito l’onere di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione.

4. La sentenza impugnata, dopo avere dato conto dell’assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Ufficio, si è limitata a ritenere non assolto l’onere della prova del contribuente, sulla base di “gravi incongruenze tra i compensi dichiarati e quelli ragionevolmente attesi in base alla capacità di spesa e che il contribuente non ha prodotto idonee prove atte a rendere inapplicabili i parametri”. La sentenza non dà alcuna contezza circa l’esame della documentazione prodotta da parte contribuente, parzialmente indicata nella narrativa della sentenza impugnata (documentazione di provenienza bancaria afferente a membri del nucleo familiare del contribuente relativa alle giustificazioni di spesa, documentazione relativa alla domiciliazione del contribuente e alla compartecipazione di terzi alle spese, visura ACI), relativamente alla quale il contribuente aveva in appello sollecitato (anche con nuove produzioni documentali) il giudizio di rilevanza ai fini della giustificazione, in tutto o in parte, dell’incremento patrimoniale attribuito dall’Ufficio ai fini dell’accertamento per cui è causa.

5. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo e, previo assorbimento del quarto motivo, la sentenza va cassata con rinvio alla CTR a quo, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo e il terzo motivo, dichiara assorbito il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021

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