Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26667 del 28/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26667 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 20951-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
contro

3045

BOLLINI GRAZIANO C.F. GZN55E12E058P, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo
studio

dell’avvocato

VACIRCA

SERGIO,

che

lo

Data pubblicazione: 28/11/2013

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI
CLAUDIO, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 946/2007 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata

il

22/08/2007 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega PESSI
ROBERTO;

udito l’Avvocato VACIRCA SERGTO;
udito il

P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MARCELLO MATERAlche ha concluso per il
rigetto del ricorso.

102/2006;

Svolgimento del processo
Con sentenza del 5/7 — 22/8/2007 la Corte d’appello dell’Aquila ha accolto
l’impugnazione proposta da Bollini Graziano avverso la sentenza del giudice del
lavoro del Tribunale di Teramo, che gli aveva respinto la domanda diretta

con la società Poste Italiane s.p.a. in data 10/10/2000, ed in riforma della stessa
decisione ha ritenuto fondata la domanda, affermando l’esistenza tra le parti di un
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorre dalla suddetta
data e condannando l’appellata società a riammetterlo in servizio, con condanna
al pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa in mora del 25/2/2003.
La Corte è pervenuta a tale decisione dopo aver escluso che nella fattispecie
ricorresse l’ipotesi della risoluzione per mutuo consenso prospettata dalla difesa
della società e dopo aver rilevato che il ricorso alla causale dell’assunzione a
termine per “esigenze eccezionali”, di cui all’art. 8 del c.c.n.I 26/11/94, era
avvenuto in epoca successiva a quella stabilita dalla contrattazione collettiva di
riferimento per l’accesso a tale specifica tipologia contrattuale, con conseguente
trasformazione del contratto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società Poste Italiane s.p.a
che affida l’impugnazione a quattro motivi di censura.
Resiste con controricorso Bollini Graziano.
Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo vengono denunziati i vizi di violazione e falsa applicazione
degli artt. 1362, 1363 e seguenti del codice civile, nonché di omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, il tutto ai sensi
dell’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.
In particolare la ricorrente contesta che, contrariamente a quanto ritenuto in
sentenza, le parti sociali abbiano inteso delimitare temporalmente l’efficacia

1

all’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso

dell’accordo sindacale del 25/9/97, in assenza di qualsiasi indicazione specifica in
tal senso, per cui l’interpretazione di quest’ultimo da parte della Corte di merito
avrebbe finito per comportare, secondo tale tesi, la disapplicazione di fatto delle
ampie previsioni di cui all’art. 23 della legge n. 56/87; nel contempo, la ricorrente

stesse parti sociali posteriormente alla stipula dell’accordo di cui trattasi,
comportamento dal quale si evinceva l’intenzione delle parti collettive di
considerare ancora in vigore il precedente accordo del 1997.
Il motivo è infondato.
Orbene, osserva il Collegio che la Corte di merito, tra l’altro, ha attribuito rilievo
decisivo alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per
“esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione
degli assetti occupazionali in corso, ed in ragione della graduale introduzione di
nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa
dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse
umane” – ai sensi dell’art. 8 del ccnI del 1994, come integrato dall’accordo
aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998, vale a dire,
come emerge dagli atti, per il periodo 1.3.2000— 1.6.2000.
Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da
questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnI del 2001 ed
al d.lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in
relazione alla nullità del termine apposto al contratto “de quo”.
Al riguardo, sulla scia della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.
S.U. 2-3-2006 n. 4588), è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione
collettiva, ex art. 23 della legge n. 56 del 1987, del potere di definire nuovi casi di
assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla legge n. 230 del 1962,
discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti
sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed

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i,

imputa alla Corte di merito di non aver esaminato il comportamento tenuto dalle

efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione
della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a
tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi
specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a

contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di
procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v.
anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n.
14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti
collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla
individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma
dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed
inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n.
21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).
In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato
previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo),
la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine
(v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-22004 n. 2866).
In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va
anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con
l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26
novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16
gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della
situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla
conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti
occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne
consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute

3
A,

condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare

dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la
ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo
indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230” (v., fra le altre,
Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-1-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062;

In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur
riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29-7-2005 n. 15969,
Cass. 21-3-2007 n. 6703), va, quindi, confermata la declaratoria di nullità del
termine apposto al contratto de quo, risultando superfluo l’esame di ogni altra
censura al riguardo.
2. Col secondo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 1372,
comma 1 e 2, cod. civ., nonchè per omessa, insufficiente o contraddittoria
pronuncia circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (360 nn. 3 e 5 c.p.c.),
ci si duole dell’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nel respingere
l’eccezione di risoluzione del rapporto di lavoro per effetto del mutuo consenso
tacito, laddove la prolungata inerzia dell’intimato, unitamente ad altre circostanze,
quali la percezione del trattamento di fine rapporto senza alcuna riserva e la
mancata comunicazione della volontà di riprendere il servizio presso lo stesso
ente postale, giustificava la fondatezza del rilievo.
Il motivo è infondato.
Invero, la Corte d’appello si è espressamente pronunziata in merito all’eccezione
di cui trattasi in termini logico-giuridici tali da fugare ogni sorta di dubbio sulla loro
immunità dai rilievi mossi, osservando che alla luce delle allegazioni e delle prove
offerte non erano rilevabili circostanze atte a manifestare un completo disinteresse
delle parti alla attuazione del rapporto in guisa tale da poterlo considerare risolto.
Il giudice d’appello ha, infatti, evidenziato che l’inerzia si era protratta per un
periodo di tempo tale da non consentire di ritenere che ciò equivalesse alla

4

1w>

Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

volontà de lavoratore di rinunciare all’azione di nullità del termine ed al
conseguente ripristino del rapporto di lavoro.
E’, inoltre, il caso di ricordare che l’indirizzo consolidato di questa stessa Sezione
(Cass. sez. lav. n. 5887 dell’i 1/3/2011; Cass. sez. lav. n. 23057 del 15/11/2010;

lav. n. 20390 del 28/9/07; C. sez. lav. n. 23554 del 17/12/04; C. sez. lav. n. 17674
dell’i 1/12/02) è nel senso di ritenere che la mera inerzia del lavoratore dopo la
scadenza del contratto a termine è di per sè insufficiente a ritenere sussistente
una risoluzione del rapporto per mutuo consenso in quanto, affinchè possa
configurarsi una tale risoluzione, è necessario che sia accertata – sulla base del
lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine,
nonchè del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze
significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre
definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, sicchè la valutazione del
significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice
di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non
sussistono vizi logici o errori di diritto.
È, comunque, onere della parte che faccia valere in giudizio la risoluzione per
mutuo consenso allegare prima e provare poi siffatte circostanze (v. Cass. sez.
lav. n. 2279 dell’1/2/2010, n. 16303 del 12/7/2010, n. 15624 del 6/7/2007), non
potendo ritenersi, quindi, sufficiente la sola allegazione delle stesse.
Per tali ragioni appare necessario, per la configurabilità di una risoluzione per
mutuo consenso, manifestatasi in pendenza del termine per l’esercizio del diritto o
dell’azione, che il decorso del tempo sia accompagnato da ulteriori circostanze
oggettive le quali, per le loro caratteristiche di incompatibilità con la prosecuzione
del rapporto, possano essere complessivamente interpretate nel senso di
denotare “una volontà chiara e certa della parti di volere, d’accordo tra loro, porre

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Cass. sez. lav. n. 26935 del 10/11/08; C. sez. lav. n. 17150 del 24/6/08; C. sez.

definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (v. anche Cass., 2/12/2000 n.
15403; Cass., 20/4/98 n. 4003).
3. Col terzo motivo, dedotto per violazione ed erronea applicazione degli artt. 2697
cod. civ., 421 e 437 cod. proc. civ., nonché per omessa, insufficiente e

nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente contesta la decisione della Corte di aver ritenuto che
fosse suo onere quello di dimostrare, a fronte della contestata inosservanza del
rispetto della percentuale di assunzioni a termine, l’adempimento della relativa
clausola contrattuale sul contingentamento del personale da assumere a tempo
determinato.
La ricorrente chiede, quindi, di accertare se incombeva al lavoratore, il quale
aveva denunziato la violazione della quota numerica di assunzioni a termine
contemplata dall’accordo collettivo, provare le ragioni della dedotta illegittimità e
se il giudicante aveva il potere—dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori
idonei al superamento dell’incertezza sui fatti costitutivi del diritto in esame.
Il motivo è infondato.
Come è stato affermato da questa Corte e va qui ribadito (v. per tutte Cass. 19-12010 n. 839), “nel regime di cui alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, la facoltà delle
organizzazioni sindacali di individuare ulteriori ipotesi di legittima apposizione del
termine al contratto di lavoro è subordinata dall’art. 23 alla determinazione delle
percentuali di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine sul
totale dei dipendenti; pertanto, non è sufficiente l’indicazione del numero massimo
di contratti a termine, occorrendo altresì, a garanzia di trasparenza ed a pena di
invalidità dell’apposizione del termine nei contratti stipulati in base all’ipotesi
individuata ex ari 23 citato, l’indicazione del numero dei lavoratori assunti a tempo
indeterminato, sì da potersi verificare il rapporto percentuale tra lavoratori stabili e
a termine. L’onere della prova dell’osservanza di detto rapporto è a carico del
datore di lavoro, in base alle regole di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 3,

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contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio (art. 360,

secondo cui incombe al datore di lavoro dimostrare l’obiettiva esistenza delle
condizioni che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro”. (v. in
tal senso Cass. Sez. 6 — Lav., Ordinanza n. 21100 del 27/11/2012)
Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la determinazione da parte

1987, art. 23, della percentuale massima di contratti a termine rispetto a quelli di
lavoro a tempo indeterminato nella azienda, è stabilita per la validità della clausola
appositiva del termine per le causali individuate dalla medesima contrattazione
collettiva (cfr. ad es., implicitamente, Cass. 24 novembre 2011 n. 22009 o 3 marzo
2006 n. 4677, nonché in maniera esplicita Cass. Sez. 6— Lav., Ordinanza n.
20398 del 20 novembre 2012)
4. Col quarto motivo, formulato per violazione e falsa applicazione di norme di
diritto, nonché per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, la ricorrente
si duole dell’accoglimento delle richieste economiche non supportate, a suo
giudizio, da elementi di prova del danno che sarebbe conseguito alla nullità del
contratto a termine. Ritiene la ricorrente che per il principio della “corrispettività
della prestazione” il lavoratore avrebbe avuto diritto alle retribuzioni solo dal
momento della effettiva ripresa del servizio o solo dalla formale messa in mora.
A conclusione del motivo è posto il quesito di diritto teso ad accertare se nei casi
di scioglimento del rapporto per nullità della clausola temporale rimanga a carico
della parte attrice l’onere di allegare e di provare il danno equivalente alle
retribuzioni perdute a causa della mancata esecuzione delle prestazioni lavorative
e se ciò presupponga che queste siano state offerte e che la parte datoriale le
abbia illegittimamente rifiutate.
Il motivo è inammissibile.
Osserva il Collegio che il quesito riguardante la “mora credendi” risulta del tutto
generico e non pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nella
enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il

7

/vi

della contrattazione collettiva, in conformità di quanto previsto dalla legge n. 56 del

momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai
giudici di merito (in tal senso v. fra le altre Cass. 4/1/2011 n. 80 e Cass. 29/4/2011
n. 9583), i quali hanno posto in risalto che l’offerta della prestazione lavorativa
poteva collocarsi al momento dell’espletamento del tentativo obbligatorio di

Il quesito di diritto richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, in base
alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve infatti essere formulato in
maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in
giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5/1/2007 n. 36), dovendosi, pertanto, ritenere come

inesistente un quesito generico e non pertinente. In particolare deve comprendere
l’indicazione sia della “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del
diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto
applicare in sostituzione del primo e la “mancanza anche di una sola delle due
suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile.” (v. Cass. 30-9-2008, n.
24339). Del resto è stato anche precisato che “è inammissibile il motivo di ricorso
sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa
proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di
diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie” (v.
Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in
base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica
sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4-2009 n. 8463).
Così risultato inammissibile il quarto motivo, riguardante le conseguenze
economiche della nullità del termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo
0
nel presente giudizio lo “ius superveniens”, rappresentato dall’art. 32, commi 5 , 60
e 7° della legge 4 novembre 2010 n. 183, in vigore dal 24 novembre 2010.
Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio,
costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo
ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova

8

P>

conciliazione.

disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo
pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della
natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di
ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere
sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (v. fra le altre
Cass. 4-1-2011 n. 80 cit.).
Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.
In definitiva il ricorso va respinto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno
poste a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio
nella misura di € 3500,00 per compensi professionali e di € 100,00 per esborsi,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche

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