Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26667 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/11/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 24/11/2020), n.26667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3852/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è

domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Kinetic S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Corain, presso il quale è

elettivamente domiciliato, in Roma, in via Ludovisi, n. 16;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 159/02/11 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata il 12 dicembre 2011 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 23 settembre

2020 dal Consigliere Dott.ssa Giudicepietro Andreina;

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo avverso la Kinetic S.r.l. per la cassazione della sentenza n. 159/02/11 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 12 dicembre 2011 e non notificata che ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate e confermato la sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Milano, in controversia relativa all’impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l’Ufficio, ritenendo tardivo il versamento dell’Irap 2005, ha comminato la sanzione relativa;

secondo la C.t.r. della Lombardia, l’inadempienza della contribuente era dovuta soltanto alla presentazione del modello F24 in data 19/12/05, laddove la scadenza per il pagamento dell’Irap era fissata al 30/11/2005; tuttavia, secondo i giudici d’appello, si trattava di una violazione meramente formale, posto che, secondo i principi civilistici, la compensazione opera al momento della coesistenza dei due controcrediti con effetto ex tunc, sicchè, alla scadenza per il pagamento dell’Irap, il debito risultava già sanato, anche se la relativa dichiarazione era stata effettuata solo il successivo 19/12/2005;

a seguito del ricorso la contribuente resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 23 settembre 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1, c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrare censura la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 19, commi 3 e 4, del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13 e del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

la ricorrente rileva che la contribuente aveva eseguito il versamento del secondo acconto Irap 2005 in data 19/12/2005, anzichè entro il termine del 30/11/2005, maggiorando l’imposta dovuta di interessi e sanzioni, compensando quasi interamente il debito con un credito Ires e versando un residuo di Euro 19,25;

l’Ufficio, quindi, avendo escluso l’applicabilità del ravvedimento operoso, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ex art. 13, per l’Irap 2005, aveva considerato tardivo il versamento ed applicato, con la cartella impugnata, la sanzione nella misura del 30% dell’importo dovuto;

secondo la ricorrente, poichè la compensazione era una modalità di pagamento, che nella specie era avvenuto in ritardo rispetto al termine di scadenza, risultava legittima l’irrogazione della sanzione nella misura di un terzo del tributo tardivamente corrisposto;

i giudici di appello, invece, avevano erroneamente ritenuto che, in base ai principi civilistici, la compensazione operasse automaticamente, al momento della coesistenza dei due controcrediti con effetto ex tunc, e che, quindi, la violazione imputata alla contribuente fosse meramente formale, sicchè, alla scadenza del termine per il pagamento dell’Irap, il debito risultava già sanato, anche se la relativa dichiarazione era stata effettuata solo il successivo 19/12/2005;

inoltre, la ricorrente deduce che, nel caso di specie, il ravvedimento (del quale, comunque, la contribuente non aveva rispettato le condizioni, avendo pagato l’acconto Irap, mediante compensazione con il credito Ires, ed avendo computato gli interessi ed un ottavo della sanzione in misura fissa, con riferimento al saldo zero residuato dalla compensazione) era inammissibile, in quanto espressamente precluso dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 3;

infine, secondo la ricorrente, la C.t.r. aveva errato nell’applicazione del

combinato disposto del D.Lgs n. 241 del 1997, art. 19, commi 3 e 4, perchè, con il modello F24 del 19 dicembre 2005, la contribuente aveva eseguito il versamento dell’Irap dovuta, maggiorata di interessi e della sanzione fissa, mediante compensazione con il credito Ires, ed aveva versato l’ulteriore importo di 19,35 Euro, con un saldo che non era pari a zero;

il motivo è fondato e va accolto;

nel caso di specie, è pacifico che il versamento dell’F24 sia avvenuto in data 19/12/05, laddove la scadenza per il pagamento era fissata al 30/11/2005, e che la contribuente, maggiorando l’imposta dovuta di interessi e sanzioni, abbia compensato quasi interamente il debito con un credito Ires, versando un residuo di Euro19,25;

il giudice di appello, sul presupposto che la compensazione operasse di diritto con la semplice coesistenza dei crediti contrapposti, ha ritenuto che l’appello dell’Ufficio fosse infondato, in quanto l’unica sanzione applicabile era quella prevista dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 19, comma 4, per l’omesso versamento dell’F24 a saldo zero, che la contribuente avrebbe versato nella misura di un ottavo avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ex art. 13;

deve, però, escludersi che fosse ammissibile il ravvedimento operoso con il pagamento ridotto della sanzione, di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, in quanto esso è espressamente escluso dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1;

a norma del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 3, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, “in caso di violazione dell’obbligo di versamento a saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore dei presente decreto, nonchè dell’obbligo di versamento in acconto o a saldo della medesima imposta, relativo al periodo d’imposta in corso alla predetta data, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, e successive modificazioni, nonchè dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2, e successive modificazioni”;

nel caso di specie, essendo pacifico che è in contestazione il versamento del secondo acconto dell’Irap 2005, oggetto di compensazione, la norma in oggetto non è applicabile;

inoltre, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, costituisce principio consolidato in materia tributaria che la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, stante il principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione, di rimborso, ed ogni deduzione sono regolate da specifiche, inderogabili norme di legge (vedi cass. n. 6645/2019);

tale principio, per costante giurisprudenza di questa Corte, non può considerarsi superato in virtù della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 1, (cosiddetto Statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l’estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato a decorrere dall’anno d’imposta 2002 (cfr. Cass., 05/07/2017 n. 16532; Cass. 09/07/2013 n. 17001, Rv. 627180-01; Cass., 25/05/2007 n. 12262);

il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, estende la possibilità di estinguere l’obbligazione attraverso la compensazione ai tributi non omogenei e prevede la possibilità di applicare l’istituto della compensazione al momento del versamento unitario di diverse imposte e contributi;

il suddetto articolo prevede altresì, quanto alle modalità della compensazione, che essa debba risultare “dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto” e che debba essere effettuata “entro la data di presentazione della dichiarazione successiva”;

è stato anche chiarito che “in tema di accertamento delle imposte, la compensazione fra crediti e debiti tributari, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, si fonda sul versamento, anche a saldo zero, del modello F24, sicchè non può operare in base alla mera indicazione dei relativi debiti e crediti nella dichiarazione dei redditi, in assenza della delega di versamento F24” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26086 del 16/12/2016);

pertanto, risulta legittima l’irrogazione della sanzione nella misura di un terzo del tributo tardivamente corrisposto, poichè la compensazione (nella specie parziale, in quanto il tributo dovuto andava maggiorato di interessi e sanzioni, tanto che, a tale titolo, la stessa contribuente aveva versato un ulteriore, sia pur modesto, importo) operava solo con il versamento dell’F24, nella specie avvenuto in ritardo rispetto al termine di scadenza;

la sentenza, quindi, va cassata con rinvio alla C.t.r. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso e rinvia alla C.t.r. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

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