Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26667 del 22/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 22/10/2018, (ud. 19/06/2018, dep. 22/10/2018), n.26667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24805/2014 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO NATALE, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI e EMANUELA CAPANNOLO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 203/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 06/05/2014, R.G.N. 3775/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/06/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato DI MEGLIO ALESSANDRO per delega verbale CLEMENTINA

PULLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Lecce con la sentenza n. 903/2014 ha respinto l’appello proposto da C.P. avverso la sentenza che aveva negato il suo diritto all’assegno di invalidità previa sospensione o neutralizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione D.P.R. n. 818 del 1957, ex art. 37.

A fondamento della sentenza, confermando la tesi del giudice di primo grado, la Corte territoriale riteneva che l’appellante non avesse maturato il requisito contributivo (specifico); e, poichè le patologie accertate a carico dell’appellante risalivano al 2003, non fosse sussistente nemmeno “il requisito contributivo c.d. mobile” poichè la neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale D.P.R. n. 818 del 1957, ex art. 37, era applicabile soltanto per gli anni dal 2003 in poi, con la conseguenza che il computo dell’ultimo quinquennio dalla domanda amministrativa (presentata nel 2009) andava effettuato con riferimento agli anni dal 1998 al 2002, tutti privi di copertura assicurativa. Rigettava pertanto la tesi sostenuta con l’appello secondo cui la condizione necessaria per l’accesso alla prestazione fosse quella del possesso del requisito generico di almeno cinque anni di contribuzione nella vita lavorativa, e non fosse invece richiesto il requisito specifico della contribuzione immediatamente precedente l’evento invalidante quando l’assicurato non aveva potuto lavorare in ragione dell’invalidità da cui era affetto.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.P. con un motivo al quale ha resistito l’Inps con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta l’errata interpretazione ed applicazione del D.P.R. n. 818 del 1957, art. 37,atteso che nel caso di specie il ricorrente, nel 2009, alla data di presentazione della domanda amministrativa possedeva una anzianità contributiva pari a 400 contributi settimanali, superiore ai cinque anni richiesti per la maturazione del requisito contributivo generico in forza dei contributi versati negli anni dal 1976 al 1989; alla stessa data tuttavia non possedeva i tre anni (pari a 156 contributi settimanali) nel quinquennio antecedente costituente il requisito specifico; ma, sia nella fase amministrativa che in quella giudiziaria, aveva chiesto espressamente l’applicazione del principio di neutralizzazione stabilito dal D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 37, ed affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 166 dell’8 gennaio 2009 stante la riconosciuta e non contestata impossibilità a svolgere proficuo lavoro nel quinquennio precedente la domanda amministrativa.

2.- Il ricorso è fondato. I giudici di merito, premesso che l’ultimo contributo utile accreditato a favore del ricorrente risalisse al 1989, hanno ritenuto oltre all’insussistenza del requisito contributivo specifico, anche la mancanza del “requisito contributivo c.d. mobile” poichè la neutralizzazione richiesta in giudizio poteva operare soltanto dalla data del riconoscimento dello stato invalidante ovvero “dal 2003 in poi”; con la conseguenza che il computo dell’ultimo quinquennio dalla domanda amministrativa (presentata nel 2009) andava effettuato con riferimento agli anni dal 1998 al 2002, tutti privi di copertura assicurativa.

3.- Per contro va rilevato che,nel quinquennio precedente la domanda amministrativa, il ricorrente si trovasse pacificamente in uno stato di assoluta impossibilità a svolgere proficuo lavoro; posto che la domanda è stata presentata nel 2009 mentre lo stato invalidante accertato in giudizio ha avuto inizio nel 2003.

3.1- Ciò giustifica l’erogazione della prestazione sulla base della neutralizzazione prevista dal D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 37 e del riconoscimento del requisito contributivo generico, giusto quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte; da ultimo con sentenza n. 6585/2016 ed in precedenza con la sentenza n. 166/2009 (cfr. pure nn. 8895/2003; 3826/1999).

3.2.- E’ stato infatti chiarito, con le predette pronunce, che la neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale obbligatorio, che derivino da alcune obiettive situazioni impeditive (quali l’astensione facoltativa dal lavoro per maternità, la prestazione di lavoro all’estero, la malattia di una certa durata e altre) – prevista dal D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 37, ai fini dell’esclusione dei periodi medesimi in sede di verifica dei requisiti contributivi e, in particolare, del requisito del prescritto numero minimo di contributi nell’ultimo quinquennio ai fini del diritto alla pensione di invalidità – è espressione di un principio generale del sistema previdenziale, diretto ad impedire che il lavoratore perda il diritto alla prestazione previdenziale allorchè il versamento contributivo sia carente per ragioni a lui non imputabili. Ne consegue che non è necessario che la causa impeditiva operi nel corso di un rapporto di lavoro, in atto sospeso; e che, in caso di mancata maturazione del requisito contributivo specifico, consistente nella contribuzione nell’ultimo quinquennio precedente la domanda per il pensionamento di invalidità imputabile ad infermità dell’assicurato, deve ritenersi sufficiente il requisito contributivo c.d. generico.

4.- Alla luce di tale chiaro orientamento non può essere quindi accolta, anzitutto, la tesi sostenuta dall’Inps secondo cui il principio della cosiddetta neutralizzazione dei periodi di malattia, prevista e regolata dal D.P.R. n. 818 del 1957, art. 37,non sarebbe applicabile nel caso di specie posto che la malattia del signor C., accertata a decorrere dal 2003, non è intervenuta in costanza di rapporto sì da interromperlo.

5.- Ed in secondo luogo neppure è fondato quanto afferma l’INPS con riferimento alla mancanza totale del requisito assicurativo sostenendo che i contributi maturati dal C. dal 1976 al 1989 siano “del tutto irrilevanti” in quanto non versati nell’ultimo quinquennio precedente la domanda presentata nel 2009.

6.- Per contro, va ribadito che, ai fini della neutralizzazione del requisito contributivo specifico (il periodo contributivo minimo richiesto nell’ultimo quinquennio) non è necessario che la malattia intervenga nel corso di rapporto. E che, nell’ipotesi in cui il requisito contributivo specifico non sia stato maturato in conseguenza della malattia dell’assicurato, la prestazione d’invalidità deve essere riconosciuta ugualmente sulla base del possesso del requisito assicurativo generico (consistente nel versamento di cinque anni complessivi di contribuzione comunque maturati).

7.- In tal caso, la legge richiede dunque, come requisito contributivo, soltanto un’anzianità assicurativa di cinque anni, ma non prescrive che esso maturi nell’ultimo quinquennio precedente la domanda amministrativa. Di requisito contributivo c.d. mobile non è dato perciò discorrere quando l’impedimento al lavoro ex art. 37 cit. sussista per l’intero periodo utile alla maturazione del requisito specifico (tre anni nell’ultimo quinquennio); dovendosi ritenere in tal caso sufficiente il solo requisito generico ovvero che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio dell’assicurazione e vi sia stato un versamento o un accredito complessivo di almeno cinque anni. Mentre nessuna norma prevede che questo requisito sia mobile ovvero debba maturare nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda.

8.- Poichè la sentenza impugnata si è discostata dal principio di diritto appena formulato, il ricorso risulta meritevole di accoglimento. La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, perchè, uniformandosi al principio di diritto enunciato, proceda al riesame della controversia, provvedendo altresì al regolamento delle spese di questo giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018

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