Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26666 del 28/11/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 26666 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BERRINO UMBERTO
SENTENZA
sul ricorso 20946-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
2013
contro
3044
AVVENTURATO MARIA ROSARIA;
– intimata –
avverso
la
sentenza n.
5258/2007
della CORTE
Data pubblicazione: 28/11/2013
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/08/2007 R.G.N.
10286/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO
Svolgimento del processo
Con sentenza del 21/6 — 20/8/2007 la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma
della decisione del giudice del lavoro del Tribunale di Benevento che aveva
rigettato la domanda di Avventurato Maria Rosaria volta alla dichiarazione di
s.p.a nel corso del triennio 1999 – 2002, ha dichiarato la nullità del termine apposto
al contratto concluso 1’11/11/1999 e l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro
a tempo indeterminato a partire da tale data, condannando l’appellata società a
riammettere la ricorrente in servizio e a corrisponderle le retribuzioni spettanti in
relazione alle mansioni esercitate nell’area operativa a decorrere dalla notifica del
ricorso di primo grado, nonché al pagamento degli accessori di legge e delle
spese del doppio grado di giudizio.
La Corte territoriale è pervenuta a tale decisione dopo aver rilevato che il ricorso
alla causale dell’assunzione a termine per “esigenze eccezionali” di cui all’art. 8
del c.c.n.I 26/11/94 era avvenuto in epoca successiva a quella stabilita dalla
contrattazione collettiva di riferimento per l’accesso a tale specifica tipologia
contrattuale, con conseguente trasformazione del contratto a termine in rapporto
di lavoro a tempo indeterminato.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la s.p.a Poste Italiane che affida
l’impugnazione a tre motivi di censura.
Rimane solo intimata Avventurato Maria Rosaria.
Motivi della decisione
Osserva la Corte che nelle more del giudizio è intervenuto un accordo conciliativo
tra la società ricorrente e Avventurato Maria Rosaria, come da copia in atti del
verbale di conciliazione del 29/1/2009 redatto in sede sindacale con l’assistenza
delle rispettive organizzazioni sindacali delle parti, per cui Il ricorso va dichiarato
inammissibile.
1
nullità del termine apposto a tre contratti di lavoro intercorsi con le Poste Italiane
Invero, dal predetto verbale risulta che le parti hanno raggiunto un accordo
transattivo concernente la controversia “de qua”, con rinuncia alle rispettive
pretese e con reciproca accettazione di tali rinunzie, previa assunzione della
lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato disciplinato dal contratto
Rileva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a
dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione
ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il
processo; alla cessazione della materia del contendere consegue, pertanto, la
declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi
anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta
l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla
quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato
l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n.
16341).
La dichiarazione delle parti, risultante dal predetto verbale di conciliazione, di
ritenere definite le spese delle fasi giudiziali ancora aperte in coerenza con
l’accordo conciliativo induce questa Corte a compensare tra le stesse le spese del
presente giudizio.
P.Q.M
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Compensa tra le parti le spese del
presente giudizio.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2013
Il Consigliere estensore
collettivo nazionale di lavoro dell’il luglio 2007.