Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26666 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 21/10/2019), n.26666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 546-2018 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO, 14,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ITRI, rappresentato e difeso

dall’avvocato STEFANO CROCAMO;

– ricorrente –

Contro

COMUNE di CASAL VELINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 15444/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 21/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

G.A. ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza resa da questa Corte di Cassazione il 21 giugno 2017 n. 15444/2017 che ha rigettato il ricorso proposto dal predetto nei confronti delle pronunzie resa dalla CTR del Campania nn. 5425/4/2015, 5426/4/2015, 5427/4/2015, 5428/4/2015, 5429/4/2015, depositate il 5.6.2015.

Secondo la Cassazione i motivi di ricorso proposti dal ricorrente, che potevano esaminarsi congiuntamente, erano infondati, risultando in fatto che l’immobile sito nel Comune di (OMISSIS) non costituiva dimora abituale della famiglia, risultando il coniuge del G. residente in (OMISSIS).

Il Comune di Casal Velino non si è costituito.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Nel proposto ricorso il G. si duole della decisione della Cassazione di esaminare congiuntamente i tre motivi proposti, poichè in realtà sarebbe stata scrutinata unicamente la prima censura concernente l’onere della prova in ordine alla convivenza in (OMISSIS) della moglie di esso ricorrente, mentre la sentenza impugnata non avrebbe esaminato la questione relativa all’irrilevanza della residenza anagrafica in Salerno del coniuge e quella della violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, in relazione all’erronea valutazione del precedente rappresentato da Cass. n. 14389/2010.

Il ricorso è inammissibile.

La censura, infatti, involge un ipotetico errore in diritto nel quale sarebbe incorso il giudice di legittimità, il quale, diversamente da quanto affermato dal ricorrente in revocazione in ordine al fatto che non sarebbero stati esaminati due dei tre motivi di ricorso, ha puntualmente scrutinato, anche se in modo congiunto, i tre profili censori esposti nel ricorso per cassazione escludendone, con unica motivazione, la fondatezza. Ciò ha fatto tanto con riguardo al primo motivo – com’è pacifico per lo stesso ricorrente – quanto con riferimento al secondo ed al terzo motivo – correlati rispettivamente all’irrilevanza della residenza anagrafica in ragione del dato fattuale ed all’interpretazione di Cass. n. 14389/2010 – in relazione al fatto che spettava al contribuente dimostrare – per superare la presunzione relativa contraria posta dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, – che l’immobile di (OMISSIS) costituisse per entrambi i coniugi dimora abituale, ciò scontrandosi con l’accertamento di fatto di diverso tenore compiuto dal giudice di merito e non censurato dal ricorrente.

In altri termini, la sentenza non si è basata sull’erronea percezione del contenuto del ricorso, anzi riproducendo espressamente i tre motivi esposti dal G., ma ha semmai considerato infondate le censure sulla base di un iter logico giuridico che si sottrae al sindacato di questa Corte in sede di revocazione.

In conclusione, la censura proposta non attiene all’omesso esame di un motivo contenuto nel ricorso per cassazione, ma alla valutazione giuridica operata dalla Corte in ordine all’infondatezza di tutti i motivi sulla base di un ragionamento che non può essere in alcun modo rivisitato in sede di revocazione.

Tali conclusioni resistono alle diverse prospettazioni difensive esposte dalla parte ricorrente anche in memoria, dovendosi soltanto chiarire che quanto prospettato in calce alla memoria non può avere alcuna rilevanza ai fini della decisione del presente ricorso.

Nulla sulle spese, dando atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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