Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26665 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/11/2020, (ud. 18/09/2020, dep. 24/11/2020), n.26665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 28000 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Te.-Ashpool s.r.l., in persona del legale rappresentate pro

tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine

del controricorso, dall’Avv.to Antonino Palmeri e dall’Avv.to

Francesco d’Ayala Valva, elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’ultimo difensore in Roma, Viale Parioli n. 43;

– controricorrente –

Equitalia Nord s.p.a;

– intimata

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, n. 4981/14/2014, depositata in data 25

settembre 2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 aprile 2020 dal Relatore Consigliere Dott.ssa Putaturo Donati

Viscido di Nocera Maria Giulia.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 4981/14/2014, emessa in data 10 aprile 2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio, accoglieva l’appello proposto da Te.-Ashpool s.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 69/24/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) con la quale, a seguito di controllo automatizzato del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54bis, era stata iscritta a ruolo, per quanto di interesse, maggiore Iva, oltre sanzioni e interessi, per il 2009;

-in punto di diritto, la CTR ha osservato che: 1) la prima dichiarazione dei redditi, per l’anno 2009 (Mod.Un. 2010), affetta da errore materiale, era stata emendata da dichiarazione integrativa nel termine di quattro anni; 2) il giudice di primo grado aveva ritenuto non integrabile la dichiarazione inviata per via telematica dal contribuente nel termine quadriennale; 3) per giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6318/13; sez. un. 15063/2002) le dichiarazioni fiscali, non essendo atti negoziali, ma mere dichiarazioni di scienza potevano essere “liberamente” emendate e ritrattate dal contribuente se, per effetto di errore di fatto o di diritto commesso nella relativa redazione, ne fosse derivato l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi o più gravosi di quelli, per legge, a suo carico;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso la società contribuente;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis per avere la CTR ritenuto che la dichiarazione integrativa del Modello Unico 2010- con esposizione di un volume di affari inferiore a quello indicato nella dichiarazione originaria-presentata nel termine di quattro anni fosse tempestiva, ancorchè- a differenza del citato D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, disciplinante le rettifiche “favorevoli al fisco” da presentarsi entro il più lungo termine per l’accertamento- ai sensi dello stesso D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8bis, le integrazioni finalizzate all’esposizione di un maggior credito per la contribuente dovessero essere effettuate entro il termine perentorio prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo;

– il motivo è infondato; al riguardo, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione;

– nella specie, la decisione del giudice di appello- che ha fondato la decisione circa l’illegittimità della cartella in questione sulla ritenuta libera emendabilità della prima dichiarazione, affetta da errori materiali, in forza di dichiarazione integrativa presentata nel termine quadriennale, benchè conforme a diritto nel dispositivo – risulta sul punto erroneamente motivata con conseguente possibile correzione della stessa nei termini che seguono;

– il D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, prevede che le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43;

– il citato D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8bis, introdotto con D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 (in vigore dal 1.1.2002) prevede che le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 6, per la dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto si applica la disposizione di cui al citato D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8bis;

– questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza del 7 giugno 2016, n. 13378, chiamata a decidere sul contrasto tra diversi orientamenti formatisi sulla emendabilità della dichiarazione, ha affermato il principio per il quale occorre distinguere il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione, cui si applicano i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8bis rispetto a quelle che governano il processo tributario. Ciò in quanto oggetto del contenzioso giurisdizionale è l’accertamento circa la legittimità della pretesa impositiva, quand’anche fondata sulla base di dati forniti dal contribuente. Dunque, in tal caso, non si verte in tema di “dichiarazione integrativa” ex art. 2 citato, o di richiesta di rimborso del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 e sussiste il diritto del contribuente a contestare il provvedimento impositivo, fornendo prova delle circostanze, quali anche errori o omissioni presenti nella dichiarazione fiscale;

-nella richiamata pronuncia, la Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: “la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600, art. 43 del 1973. Il rimborso dei versamenti diretti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis. Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 e dall’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria.”;

– invero, nella specie, benchè la dichiarazione integrativa fosse stata pacificamente presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo – non venendo in rilievo una fattispecie di detrazione Iva in relazione alla quale si sarebbe dovuta rispettare la cornice biennale prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 per l’esercizio del diritto di detrazione (v. ex plurimis, Cass. n. 33339 del 2019) – era sempre data al contribuente la facoltà di opporsi in sede contenziosa – come avvenuto – alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria e considerati sostanzialmente dallo stesso giudice di appello- pur ammettendo erroneamente la libera emendabilità della dichiarazioni fiscali- rilevanti;

-con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, annullato in toto la cartella di pagamento ancorchè, per la parte relativa all’Ires, la contribuente non avesse sollevato contestazioni nei gradi di merito;

– il motivo è inammissibile;

– al riguardo, si è precisato che, se è vero che la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in “error in procedendo” è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, non è meno vero che, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, nè potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato” (Sez. U, Sentenza n. 20181 del 2019; sez. U n. 157 del 2020); nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate – avendo censurato la sentenza di secondo grado per vizio di ultrapetizione, quanto all’annullamento della cartella in toto, e, dunque, anche nella parte relativa all’Ires, ancorchè per tale imposta non fosse stata oggetto di contestazione nei gradi di merito da parte della società contribuente non ha, in difetto del principio di autosufficienza, riportato nel ricorso per cassazione gli esatti termini delle doglianze di merito (riproducendo ivi il contenuto degli atti processuali di merito), impedendo a questa Corte di verificare la sussistenza dell’error in procedendo denunciato;

– in conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento in favore di Te.-Ashpool s.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore, delle spese, che liquida in complessive 7.800,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

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