Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26665 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14731/2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO

MEDIATI, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOVIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1887/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 21/11/2014, depositata il 02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato Clementina Pulli difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti ed insiste per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 23 novembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria, espletata nuova c.t.u. medico legale, in accoglimento parziale del gravame dell’INPS, in riforma della decisione di primo grado, condannava l’INPS a corrispondere a C.A. l’assegno ordinario di invalidità dal luglio 2014, oltre accessori di legge, affermando che il complesso pluripatologico accertato, nell’ambito del quale assumeva rilevanza invalidante prevalente il diabete, aveva determinato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa della periziata in occupazioni confacenti alle sue attitudine di bracciante agricola, solo a far data dal momento in cui tutte le patologie (oltre il diabete e relative complicanze anche oculari, cardiopatia iscrivibile in 1^ classe nyha, spondilartrosi, discopatie) erano risultate coesistenti e documentate.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la C., affidando l’impugnazione a due motivi (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e violazione o falsa applicazione di norme di diritto). Al ricorso resiste, con controricorso, l’INPS.

In particolare, la ricorrente si duole del fatto che il Ctu abbia erroneamente motivato in ordine alla stabilita decorrenza dello stato invalidante utile alla prestazione richiesta, essendo la stessa, e la sentenza ad essa conforme, contraddittoria nella parte in cui aveva ritenuto che le gravi patologie, la cui insorgenza era provata dai referti rilasciati in sede di visite specialistiche e da strutture sanitarie pubbliche, doveva postdatarsi rispetto a quanto stabilito in primo grado. Riteneva che la patologia cardiaca, alla luce del referto cardiologico in atti, era stata erroneamente inquadrata in i classe NYHA e che anche le gravi limitazioni funzionali indotte dalle patologie osteoarticolari erano evidentemente risalenti ad epoca antecedente a quella indicata in sentenza, con incidenza sull’attività lavorativa svolta in condizioni climatiche avverse, come è quella svolta di bracciante agricola.

I due motivi (del quale il secondo non indica neanche la norma asseritamente violata), esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono manifestamente infondati.

E’ stato chiarito che in sede di legittimità la denuncia di un vizio consistente in acritica adesione alla consulenza di ufficio, pur in presenza di elementi richiedenti specifico esame, non può limitarsi alla generica espressione della doglianza di motivazione inadeguata, essendo, invece, onere della parte, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso e del carattere limitato del mezzo di impugnazione, di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali si invoca il controllo di logicità sub specie dell’apprezzamento della “causalità dell’errore”, ossia della decisività di tali circostanze (ex plurimis: Cass. n. 7078 del 2006).

Qualora in sede di giudizio di appello, venga disposta una nuova (rispetto a quella eseguita in prime cure) consulenza tecnica d’ufficio, l’eventuale accoglimento, da parte del giudice del gravame, della tesi del secondo consulente d’ufficio non necessita di una confutazione particolareggiata delle diverse risultanze e valutazioni della prima consulenza, essendo necessario soltanto che detto giudice non si limiti ad una acritica adesione al parere del secondo ausiliario, ma valuti le eventuali censure di parte, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni del primo consulente (v. tra le altre Cass. n. 4657 del 2011, n. 3577 del 2004); non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca “per relationem” le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice “a quo”, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (v. fra le altre, Cass. n. 10222 del 2006, 7078 del 2006).

Con specifico riferimento alle controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, è stato affermato che il difetto di motivazione della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile solo in caso di palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi. Al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico-formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice (v., tra le altre, Cass. n. 4570/2013, n. 26558/11, n. 9988/2009 e n. 8654/2008).

Tale affermazione deve essere correlata alla nuova configurazione del motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame in ragione della data di pubblicazione – 19.2.2014 – della sentenza impugnata.

Al riguardo le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. ss.uu. n. 8053 del 2014).

In particolare è stato precisato che il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell’art. 360 c.p.c., concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In conseguenza la parte ricorrente sarà tenuta ad indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale).

Alla luce della giurisprudenza richiamata i motivi in esame risultano inidonei alla valida censura della decisione. Premesso che la sentenza impugnata ha dichiarato di aderire alla consulenza tecnica di secondo grado esplicitando le ragioni per le quali, alla stregua della stessa, riteneva plausibile che le affezioni non incidessero sulla capacità lavorativa nei sensi richiesti dalla legge prima del luglio 2014, costituiva specifico onere del ricorrente dimostrare, mediante adeguato richiamo ai pertinenti brani della relazione peritale di secondo grado che le conclusioni attinte dal ctu erano frutto di errore sotto il profilo logico scientifico e che vi era stato omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.

Parte ricorrente si è sottratta a tale onere, limitandosi a contrastare l’accertamento di appello mediante richiami generici ai documenti in atti, non provvedendo ad individuare lo specifico fatto, avente rilievo decisivo, il cui esame sia stato omesso dalla sentenza di secondo grado.

A tale stregua il ricorrente non prospetta le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., n. 8932 del 2006, n. 1108 del 2006, n. 21659 del 2005, n. 16132; del 2005, n. 3803 del 2004, n. 15177 del 2002, n. 4777 del 1998) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass. n. 3158 del 2003, n. 12444 del 2003, n. 1161 del 1995).

Per tutte tali considerazioni, potendo il ricorso essere trattato in sede camerale, si propone la declaratoria di sua inammissibilità”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. La C. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Osserva il Collegio che il contenuto della sopra riportata relazione sia pienamente condivisibile siccome coerente alla giurisprudenza di legittimità in materia e che le osservazioni svolte dalla C. in memoria con richiamo ad un contrasto tra la sentenza emessa dalla Corte di Reggio Calabria e il contenuto di un decreto di omologa di ATPO successivo, indicante una data di decorrenza della prestazione da data antecedente a quella qui riconosciuta, non siano tali da indurre a diversa soluzione della controversia, posto che il deposito della documentazione in oggetto è inammissibile, non riguardando l’ammissibiità del ricorso (art. 372 c.p.c.) e potendo la circostanza dell’anteriore decorrenza essere rilevata in sede di esecuzione.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

Attesa la proposizione del ricorso in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, vigente il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, deve rilevarsi, in ragione del rigetto dell’impugnazione, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’indicata normativa, posto a carico della ricorrente (cfr. Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la C. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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