Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26665 del 21/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 21/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 21/10/2019), n.26665
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29198-2017 proposto da:
T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI
PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA
RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO
ANTONIO BRIGANTE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 195/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di TRIESTE, depositata il 24/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
T.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro l’Agenzia delle entrate ed ha impugnato la sentenza della CTR Friuli Venezia Giulia indicata in epigrafe con la quale sono state liquidate le spese del giudizio in favore dello stesso ed a carico dell’Agenzia delle entrate senza motivazione sulla riduzione operata dal giudice di appello rispetto alla nota spese ritualmente depositata.
L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
Con l’unico motivo proposto il ricorrente deduce la violazione della disciplina in tema di regime delle spese giudiziali, in relazione all’immotivata riduzione delle spese del giudizio nel quale lo stesso era risultato vincitore, senza che il giudice dell’ottemperanza avesse speso alcuna motivazione per ridurre la nota spese che analiticamente aveva indicato il valore della causa e le varie voci per ogni singola fase del giudizio.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa – evidenza occorsa nel caso di specie -, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. n. 794 del 1942, art. 24, – cfr. Cass. n. 20604/2015, Cass. n. 8824/2017, Cass. n. 22991/2017 -.
La CTR non si è uniformata a tale indirizzo, sicchè la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Friuli Venezia Giulia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Friuli Venezia Giulia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019