Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26664 del 28/11/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 26664 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: CURZIO PIETRO
SENTENZA
sul ricorso 17697-2011 proposto da:
in persona
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585,
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo
STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALVATORE TRIFIR0′, giusta delega in
2013
atti;
– ricorrente –
2984
e
contro
GAGLIARDI NICOLA C.F. GGLNL83P22F205F,
dmiciliato in ROMA,
PIAZZALE
elettivamente
DON M/NZONT
9,
preggo
Data pubblicazione: 28/11/2013
lo studio dell’avvocato ROBERTO AFELTRA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZEZZA
LUIGI, giusta delega in atti;
– controricorrente
1079/2010
D’APPELLO di MILANO, depositata
della CORTE
il 27/12/2010
R.G.N.
4g:81/200S;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del
23/10/2013
dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO;
udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega TRIFIRO’
SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’inammissibilità per cessazione della materia del
contendere.
avverso la sentenza n.
–
Poste italiane spa chiese l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di
Milano che aveva accolto il ricorso di Nicola Gagliardi, dichiarando la conversione
del contratto a tempo determinato stipulato con l’agenzia interinale Ali spa, in un
contratto di lavoro a tempo indeterminato direttamente alle dipendenze
dell’utilizzatore della prestazione, con le conseguenti condanne al pagamento delle
retribuzioni pregresse a decorrere dalla messa in mora.
Nel corso della causa le parti hanno conciliato la controversia. Il relativo verbale è
stato depositato in cancelleria.
Di conseguenza il ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse ad agire.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013.
Ragioni della decisione