Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26664 del 28/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26664 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: CURZIO PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 17697-2011 proposto da:
in persona

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585,

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo
STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALVATORE TRIFIR0′, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

2984
e

contro

GAGLIARDI NICOLA C.F. GGLNL83P22F205F,
dmiciliato in ROMA,

PIAZZALE

elettivamente

DON M/NZONT

9,

preggo

Data pubblicazione: 28/11/2013

lo studio dell’avvocato ROBERTO AFELTRA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZEZZA
LUIGI, giusta delega in atti;
– controricorrente
1079/2010

D’APPELLO di MILANO, depositata

della CORTE

il 27/12/2010

R.G.N.

4g:81/200S;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

23/10/2013

dal Consigliere Dott. PIETRO

CURZIO;
udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega TRIFIRO’
SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’inammissibilità per cessazione della materia del
contendere.

avverso la sentenza n.

Poste italiane spa chiese l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di
Milano che aveva accolto il ricorso di Nicola Gagliardi, dichiarando la conversione
del contratto a tempo determinato stipulato con l’agenzia interinale Ali spa, in un
contratto di lavoro a tempo indeterminato direttamente alle dipendenze
dell’utilizzatore della prestazione, con le conseguenti condanne al pagamento delle
retribuzioni pregresse a decorrere dalla messa in mora.
Nel corso della causa le parti hanno conciliato la controversia. Il relativo verbale è
stato depositato in cancelleria.
Di conseguenza il ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse ad agire.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013.

Ragioni della decisione

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