Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26663 del 28/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26663 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 20516-2010 proposto da:
BIASONE NICOLA C.F. BSNNCL41S13E056S, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 76, presso lo
studio dell’avvocato D’AMORE SEVERINO, rappresentato
e difeso dall’avvocato GIALLORETO GIUSEPPE, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013

2981

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 28/11/2013

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA
LUIGI, ROMEO LUCIANA, giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 464/2010 della CORTE D’APPELLO

596/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato PUGLISI LUCIA per delega LA
PECCERELLA LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di L’AQUILA, depositata il 04/05/2010 R.G.N.

RG 20516-10

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello dell’Aquila, riformando la sentenza di primo grado,
rigettava la domanda di Biasone Nicola, proposta nei confronti dell’INAIL,

dell’indennizzo per malattia professionale.

A fondamento del decisum la Corte del merito, nel condividere le conclusioni
del ctu di secondo grado, poneva il rilievo fondante secondo il quale le
discopatie denunciate, di cui era portatore l’assicurato, trovavano
nell’attività lavorativa un ruolo eziologico del tutto trascurabile sì da non
poter assumere nemmeno i caratteri di concausa.

Avverso questa sentenza l’assicurato ricorre in cassazione sulla base di sei
censure, specificate da memoria.

L’INAIL resiste con controricorso illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciandosi violazione dell’art. 13 DLGS n.38 del 2000,
del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2000
e della tabella ad esso allegata, si sostiene che la Corte del merito non ha
tenuto conto che si tratta di malattia tabellata e come tale assistita da
presunzione di eziologia professionale.

COn il secondo motivo, deducendosi vizio di motivazione, si assume che la
Corte del merito ha omesso di procedere alla verifica di cui al primo motivo.

diretta ad ottenere la condanna dell’Istituto convenuto al pagamento

Le censure, che in quanto strettamente connesse dal punto di vista logicogiuridico vanno esaminate congiuntamente, sono infondate.

Il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2000,
richiamato dal ricorrente, infatti, riguarda le tabelle delle menomazioni,

13 del DLGS n. 38 del 2000 e non attiene in alcun modo alla tabella delle
malattie professionali di cui agli artt. 3 e 211 del DPR n.1124 del 1965 in
ordine alle quali opera la presunzione della eziologia professionale della
patologia.

Non ricorre, pertanto, la denunciata violazione di legge e l’assunto correlato
vizio di motivazione

Con la terza censura, allegandosi vizio di motivazione, si prospetta che la
Corte del merito non ha tenuto conto della rilevanza anche concausale
dell’attività lavorativa ai fini dell’indennizzabilità della malattia, né ha
considerato i rilievi del CT di parte.

Con la quarta critica, denunciandosi violazione dell’art. 3 del DPR n. 1124
del 1965, si richiamano le argomentazioni di cui ai precedenti motivi.

Con la quinta censura, assumendosi violazione dell’art. 3 del DPR n. 1124 del
1965 e vizio di motivazione, si prospetta che la Corte del merito non ha
applicato il principio di equivalenza delle cause stabilita dall’art. 41 cp.

Con il sesto motivo, prospettandosi vizio di motivazione e violazione degli
artt. 191 e seg., 61 e seg. 115 e 116 cpc, si denuncia che la Corte del merito

2

dell’indennizzo e dei coefficienti relative al danno biologico di cui all’art.

ha omesso di procedere al rinnovo di consulenza o quantomeno di chiamare a
chiarimenti il CTU.

I motivi, che sono connessi sotto il profilo logico giuridico e come tali
vanno trattati unitariamente, sono infondati.

appello di procedere al rinnovo della disposta consulenza tecnica ovvero di
sentire a chiarimenti il CTU in quanto è rimessa alla sua valutazione la
persuasività della perizia redatta dal nominato CTU (Cfr. Cass. 13 aprile 2004
n. 7013).

Nella specie la Corte del merito dà conto della ragioni per le quali condivide
le conclusioni del CTU anche alla luce delle note medico legali del CT di
parte.

Pertanto, sia pure implicitamente, la Corte territoriale valuta, anche in
relazione alle note del CT di parte, superflua la nomina di un ulteriore CTU e
la necessità di sentire a chiarimenti il CTU già nominato.

Quanto alle critiche circa la valutazione medico legale condivisa dalla Corte
del merito vi è, di contro, il rilievo fondante che non è dedotta
significativa devianza dai canoni scientifici e la motivazione sul punto è
formalmente logica e priva di contraddizioni e tanto, altresì, per quanto
attiene l’esclusione di un ruolo anche concausale dell’attività lavorativa.

Ciò, evidentemente, esclude l’applicazione dell’ invocato art. 41 cp atteso
l’accertamento di fattori esterni all’attività lavorativa sufficienti di per
sé a produrre l’infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni.

3

Innanzituttot mette conto rilevare che non vi è alcun obbligo per il giudice di

( Cfr., per tutte, Cass. 4 giugno 2008 n. 14770 e Cass. 19 gennaio 2011 n.
1135).

Il ricorso in conclusione va rigettato rimanendo nelle svolte considerazioni
assorbiti tutti rilievi di cui alle memorie difensive.

previgente art. 152 Disp. Att. cpc non trovando applicazione ratione temporis
la nuova disciplina delle spese nei procedimenti in materia di previdenza e
assistenza, introdotta dall’art. 42, comma undicesimo, decreto legge 30
settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre
2003 n. 326.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013

Il Presidente

Dott. Antonio Lamorgese

Il Consigliere est.
Dbtt. Giuseppe N

leta

1,4

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4

Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità ai sensi del

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