Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26662 del 28/11/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 26662 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso 9725-2009 proposto da:
SARDANO VITO C.F. SRDVTI48A01F376B, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2,
presso lo studio dell’avvocato CONCETTI DOMENICO, che
lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
2979
contro
I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
Data pubblicazione: 28/11/2013
..
,
” 144, presso lo studio degli avvocati RASPANTI RITA, LA
PECCERELLA LUIGI, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2550/2008 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 01/07/2008 R.G.N. 1710/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato TRIVELLINI RAFFAELE per delega
CONCETTI DOMENICO;
udito l’Avvocato PUGLISI LUCIA per delega LA
PECCERELLA LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
,
RG 9725-09
– SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Bari confermando la sentenza di primo grado rigettava
la domanda di Sardano Vito, proposta nei confronti dell’INAIL, diretta al
con la condanna dell’Istituto convenuto al pagamento di una rendita nella
misura del 16%.
La Corte del merito, premesso che la domanda aveva ad oggetto esclusivamente
l’attribuzione di una rendita per postumi derivanti da malattia professionale
e non l’indennizzo per danno biologico
ex
art. 13 Dlgs n.38 del 2000,
condividendo le conclusioni del CTU nominato in appello, riteneva non
raggiunta la soglia indennizzabile.
Avverso questa sentenza il Sardano ricorre in cassazione sulla base di due
censure.
Resiste con controricorso l’INAIL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione e si assume, formulando il
relativo quesito, che erroneamente la Corte del merito non ha ritenuto
proposta la domanda di indennizzo ex art. 13 Dlgs n.38 del 2000.
Con la seconda censura si denuncia violazione e falsa applicazione degli
.
artt. 99,437cpc e 66 n.2 TU n.1124 del 1965 con riferimento all’art. 13,
‘comma 2 ° , Dlgs n.38 del 2000 e si prospetta, articolando il relativo
1
riconoscimento dell’eziologia lavorativa della patologia di cui era portatore
interpello, che in virtù del richiamato art. 13, comma 2 ° , Dlgs n.38 del 2000
il giudice è sempre tenuto a riconoscere l’indennizzo in capitale del danno
– biologico pari o superiore al 6%.
Lé censure in quanto strettamente connesse vanno esaminate congiuntamente.
dell’indennizzo in capitale per le menomazioni dell’integrità psico-fisica
pari o superiori al 6%, conseguenti a infortunio sul lavoro, costituendone un
minus,
è implicita nella domanda di riconoscimento del diritto alla rendita
per inabilità causata da menomazioni pari o superiori al 16%. ( Cass. 27
gennaio 2011 n. 2058). E’ tuttavia altrettanto vero che, sempre secondo
questa Corte, in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il
nuovo regime introdotto dall’art. 13 del dlgs. n. 38 del 2000, al fine del
riconoscimento dell’indennizzo in capitale del danno biologico per
menomazioni superiori al 6 per cento sino al 16 per cento subito dal
lavoratore, si applica unicamente per i danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente
all’entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative
del danno biologico; conseguentemente, in caso di malattia (od infortunio)
denunciata dall’interessato prima del 9 agosto 2000, esso deve essere
valutata in termini d’incidenza sull’attitudine al lavoro del richiedente, ai
sensi dell’art. 74 del d.P.R. n. 1124 del 1965, e può dar luogo ad una
rendita per inabilità permanente solo in caso di riduzione di tale attitudine
in.misura superiore al 10 per cento (Cass. 5 maggio 2011 n. 9956 e Cass. 21
-luglio 2010 n.17089).
2
E’ pur vero che secondo questa Corte nella domanda di liquidazione
Tanto comporta che poiché nella specie si tratta di malattia denunciata
. dall’interessato prima del 9 agosto 2000, la stessa può essere valutata solo
‘ in termini d’incidenza sull’attitudine al lavoro del richiedente, ai sensi
dell’art. 74 del DPR n. 1124 del 1965, e come tale può dar luogo ad una
rendita per inabilità permanente solo in caso di riduzione di tale attitudine
secondo l’incontestato accertamento del giudice di merito.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità ai sensi del
previgente art. 152 Disp. Att. cpc non trovando applicazione ratione temporis
la nuova disciplina delle spese nei procedimenti in materia di previdenza e
assistenza, introdotta dall’art. 42, comma undicesimo, decreto legge 30
settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre
2003 n. 326.
P.Q.M.
Rigetta
il
ricorso.
Nulla
per
le
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013
Il Presidente
Dott. Antno amorgese
Il Consigliere est.
– Dott. Giusep pi Na o
3
spese.
in misura superiore al 10 per cento,ipotesi questa qui non sussistente
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donateli,