Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26661 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 22/12/2016, (ud. 15/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23141/2015 proposto da:

REAL ACADEMIA DE ESPANA DE BELLAS ARTES EN (OMISSIS), in persona

dell’Ambasciatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA DI

LOLLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO DE

MARCHIS GOMEZ, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

E.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato ETTORE PAPARAZZO, che

lo rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

7271/2015 del TRIBUNALE di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Giovanni GIACALONE, il quale chiede che la Corte, a Sezioni Unite,

pronunciando sul ricorso, dichiari il difetto di giurisdizione del

giudice italiano limitatamente alla domanda volta alla

reintegrazione del controricorrente nel posto di lavoro, emettendo

le pronunzie conseguenti per legge.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 48, depositato il 7.3.15, E.G.A. ha impugnato nei confronti della Real Academia de Esparia de Bellas Artes en (OMISSIS) il licenziamento intimatogli in data 11.10.14, chiedendone la declaratoria di nullità (unitamente a quella del patto di prova), perchè discriminatorio e comunque viziato da motivo illecito, e la conseguente reintegra nel posto di lavoro L. n. 300 del 1970, ex art. 18.

Ex art. 41 c.p.c., comma 1, la Real Academia de Espalia de Bellas Artes en (OMISSIS) propone istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, cui resiste con controricorso E.G.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Preliminarmente va disattesa l’eccezione, sollevata dal controricorrente, di difetto di procura speciale poichè il ricorso ne reca una, in calce, priva di data e che per il suo contenuto appare genericamente riferita ad un giudizio di merito.

Invero, per costante giurisprudenza di questa S.C. (cfr., ex aliis e da ultimo, Cass. n. 18468/14), la procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicchè è irrilevante che manchi un espresso richiamo al giudizio di legittimità o che la formula adottata faccia cenno (come avvenuto nel caso di specie) a poteri e facoltà rapportabili al procedimento di merito.

2- Del pari va respinta l’eccezione di difetto di autosufficienza del ricorso, poichè – in realtà – esso reca tutti i riferimenti necessari alla delibazione dell’istanza, che è fondata, dovendosi dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano.Si premetta che la Real Academia de Esparia de Bellas Artes en (OMISSIS) è un organismo del Ministero degli esteri del Regno di Spagna, rappresentato dall’ambasciatore spagnolo in Italia.

Pertanto, riguardo ad essa trova applicazione l’insegnamento, cui va data continuità, di Cass. S.U. n. 9034/14, in forza del quale, in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze delle ambasciate di Stati esteri (o di organismi dei rispettivi ministeri degli esteri, come nel caso in oggetto) la domanda intesa ad ottenere la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro postula apprezzamenti, indagini o statuizioni idonee ad incidere od interferire sugli atti o comportamenti dello Stato estero espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione.

Per l’effetto, in applicazione del principio dell’immunità ristretta, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano, dovendosi escludere che le parti possano, in via convenzionale, derogare al suddetto principio.

Nè è ammissibile una soluzione diversa in relazione ai principi sanciti dall’art. 11 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali, degli Stati e dei loro beni (Convenzione di New York del 2 dicembre 2004, ratificata con la L. 14 gennaio 2013, n. 5).

Tali principi costituiscono, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU, sentenza 18 gennaio 2011, Guadagnino c. Italia e Francia), parte integrante del diritto consuetudinario internazionale atteso che, ai sensi dell’art. 11, par. 2, lett. c), della citata Convenzione, sussiste l’immunità giurisdizionale ove l’azione abbia ad oggetto, tra l’altro, “il reinserimento” di un lavoratore, senza che possa essere invocato il disposto del successivo art. 11, par. 2, lett. f), che, nel consentire la devoluzione, convenzionale, alla giurisdizione esclusiva dei tribunali dello Stato estero (e, dunque, con ampliamento dell’immunità giurisdizionale), non può essere interpretato nel senso – inverso – di introdurre una generale derogabilità, convenzionale, all’immunità medesima.

3- In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano limitatamente alla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro L. n. 300 del 1970, ex art. 18 (cfr. Cass., S.U., n. 19674/14) e non anche a quella di accertamento della nullità del patto di prova e del licenziamento.

Trattandosi di regolamento preventivo di giurisdizione che incide su un processo potenzialmente destinato a proseguire innanzi al giudice italiano (sebbene non anche in ordine alla domanda di reintegra ex art. 18 cit.), non è dovuta pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte, a Sezioni Unite:

dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano limitatamente alla domanda di reintegra.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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