Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26660 del 28/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26660 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 20246-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, ‘n persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2929

contro

SCATTONE SARA C.F. SCTSRA69B62H501F, elettivamente,—
domiciliata in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio
dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 28/11/2013

diftftUt, qivata deieg im atti’
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1348/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/07/2007 R.G.N.
6136/2005;

udienza del 17/10/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO
LUIGI;
udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RG 20246/2008

Poste Italiane / Scattone Sara

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 23/7/2007 1 ha confermato la sentenza
del Tribunale che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro tra Poste
Italiane e Sara Scattore decorrente dal 1 0 /10/2000 fino al 31/1/2001 con condanna della società a
riammettere in servizio la lavoratrice ed a corrisponderle le retribuzioni maturate.

considerato, inoltre, che il contratto era stato stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94,
e dai successivi accordo integrativi , per esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione
dell’azienda, ha affermato che la causale era da ritenere ammessa solo per le assunzioni disposte
fino alla data del 30.4.98, di modo che per quella in questione, successiva a detto termine ,
quest’ultimo era stato illegittimamente apposto. Ha osservato, inoltre, che la validità
dell’apposizione del termine non avrebbe potuto essere sostenuta sulla base del CCNL
dell’ I 1/1/2001 e dell’accordo in data 18/1/2001 tra le parti firmatarie del CCNL che non poteva
che riguardare i futuri contratti.
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione Poste Italiane formulando tre motivi .
Si costituisce la Scattone depositando controricorso e poi memoria ex art 378 cpc .
11 Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 23 della legge 28.2.87 n.
56, dell’art 8 del ceni 26.11.94, nonché degli accordi sindacali del 25.9.97, 16.1.98 e 27.4.98,
2.7.98, del 24.5.99 e del 18.1.2001 in connessione con gli artt. 1362 e seg cpc contestandosi
l’interpretazione della contrattazione collettiva cui è pervenuto il giudice di merito che ha ritenuto
di individuare nella data del 30/4/98 il termine ultimo di validità ed efficacia temporale
dell’accordo integrativo del 25/9/97 .
Con il secondo motivo denuncia insufficienza della motivazione della sentenza impugnata
quando afferma che l’accordo 25.9.97 deroga alla disciplina generale del contratto a termine e poi
sostiene che l’ipotesi pattizia derogatoria sarebbe soggetta ad un limite temporale di efficacia non
previsto né dal contratto collettivo né dall’Accordo sindacale del 25/9/1997 ma soltanto dai
cosiddetti accordi attuativi.

Le censure, congiuntamente esaminate in quanto connesse,sono infondate.

1

La Corte territoriale ,respinta l’eccezione di risoluzione del contratto per mutuo consenso,

Questa Corte ha, infatti, affermato, sulla scia di Cass. S.U. 2/3/2006 n. 4588, che “l’attribuzione alla
contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di
assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del
legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro
idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della
predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a
tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di

soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data
al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4- 8-2008 n. 21063,v.
anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta,
quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono
destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle
previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed
inserendosi nel sistema da questa delineato” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-82006 n. 18378).
In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua
inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass.
23/8/2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).
In particolare, come questa Corte ha più volte rilevato, “in materia di assunzioni a termine di
dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l.
26 novembre 1994, e coni! successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le
parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla
trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione
degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che
deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza
del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli
stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1″ (v., fra le altre,
Cass. 1/10/2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18-3-2011 n. 6294, Cass. 31-3-2011 n.
7502). Non è, pertanto, censurabile la decisione della Corte d’Appello che ha dichiarato la nullità
del termine apposto al contratto dell’ I/10/2000 con conseguente trasformazione in contratto a
tempo indeterminato a decorrere da tale data.

9

collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o

Con il terzo motivo Poste denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1217 e 1223
c.c.,
Censura la sentenza per violazione delle norme sulla messa in mora e sulla corrispettività delle
prestazioni . Osserva che a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del termine
apposto al contratto il lavoratore ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di
riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro ,offrendo
espressamente la prestazione lavorativa determinando una situazione di mora accipiendi del datore

conciliazione, esclusivamente prodromica all’instaurazione della controversia, oppure dalla notifica
del ricorso per ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento e la reintegra.
La ricorrente formula, ex art 366 bis cpc applicabile alla fattispecie ratione temporis , il seguente
quesito di diritto: dica la SC se per il principio di corrispettività della prestazione il lavoratore — a
seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato- ha diritto al
pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia
costituito in mora il datore di lavoro , offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto
della disciplina di cui all’art 1206 e seg cc”
Osserva il Collegio che il quesito riguardante la mora credendi risulta del tutto generico e non
pertinente rispetto alla fattispecie , in quanto si risolve nell’enunciazione in astratto delle regole
vigenti nella materia , senza enueleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto
accertamento operato dai giudici di merito ( cfr in tal senso tra le tante, Cass. n 80/2011, n
9583/2011).
Il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, in base alla
giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve infatti essere formulato in maniera specifica e deve
essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5-1-2007 n. 36),
dovendosi pertanto ritenere come inesistente un quesito generico e non pertinente. In particolare

di lavoro ,situazione questa che non era integrata dall’istanza per il tentativo obbligatorio di

“deve comprendere l’indicazione sia della “regola iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia
del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in
sostituzione del primo” e “la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il
ricorso inammissibile” (v. Cass. 30-9-2008 n. 24339).
Va, comunque, rilevato che anche la illustrazione della censura risulta del tutto generica e priva di
autosufficienza in quanto si incentra nella doglianza circa la asserita mancanza di una verifica da
parte della Corte territoriale sul puntò pur riconoscendo l’avvenuto riconoscimento delle
retribuzioni dalla messa in mora . Nel censurare tale statuizione, infatti, la ricorrente, anziché
lamentare genericamente una mancata verifica della messa in mora, avrebbe dovuto innanzitutto,
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nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, evidenziare le caratteristiche dell’atto che la
Corte d’Appello aveva ritenuto valido atto di messa in mora e che, invece, secondo il suo assunto
non avrebbero integrato una costituzione in mora con conseguente censurabilità della decisione
impugnata. Deve rilevarsi, inoltre, che la ricorrente non ha formulato un quesito specifico con
riferimento all’aliunde perceptum , solo genericamente dedotto dalla società.
Così risultato inammissibile detto motivo , riguardante le conseguenze economiche della

vigore dal 24 novembre 2010.
In proposito, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce
condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia
introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che
quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in
ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di
Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

ricorso

In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente,
il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile
secondo la disciplina sua propria (v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80 cit.).
Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Le spese processuali seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in € 100,00 per
esborsi ed € 3.500,00 per compensi Professionali ,oltre accessori di legge.
Roma 17/10/2013
L’estensore
Antonio
G

Il Presidente
P olo’Stile

Il Funzionario Giud ” • •
Dott.ssa Donat:

o,

nullità del termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius
superveniens, rappresentato dall’art. 32, commi 5 0 , 6° e 7° della legge 4 novembre 2010 n. 183, in

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