Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26660 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/11/2020, (ud. 18/09/2020, dep. 24/11/2020), n.26660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20333-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

E contro

MERCURIO SRL UNIPERSONALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 955/2016 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 05/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2020 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 955/32/16 del 8 gennaio 2016, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, riformava la prima decisione, reputando illegittimo l’avviso di attribuzione di rendita catastale notificato dall’ufficio Provinciale di Benevento dell’Agenzia territorio delle Entrate, alla Mercurio Srl unipersonale ed avente ad oggetto la variazione catastale, per divisione e cambio di destinazione d’uso, di una unità immobiliare costituita da un immobile a destinazione commerciale (cat. D8), variazione richiesta dal proprietario con Docfa di variazione La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che gli avvisi in oggetto non fossero adeguatamente motivati perchè “rinvia meramente e semplicemente a disposizioni di legge; i nuovi dati di classamento e rendita accertati. Viene poi allegata una “Scheda relazione categorie speciali” in cui vengono attribuiti determinati valori ma anche in questo caso difetta una specifica motivazione di come quei dati siano stati elaborati”.

La Mercurio s.r.l. Unipersonale è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di legge per erronea e/o falsa applicazione ai sensi del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito nella L. n. 75 del 1993 e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7;

2) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di legge per erronea e falsa applicazione ai sensi della L. 11 agosto 1939, n. 1249, art. 10, modificata con D.Lgs. n. 514 del 1948.

Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice della C.T.R., quindi, nel caso di specie la rendita catastale è stata determinata direttamente, sia dal tecnico redattore del DOCFA sia dall’Ufficio, ovvero con “stima diretta” e non con il metodo parametrico che fa riferimento alle tariffe di estimo (L. n. 1249 del 1939, art. 10).

3) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di legge per erronea e falsa applicazione combinato disposto ai sensi del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 3, il D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 2, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154. Lamenta la ricorrente che il giudice non ha tenuto presente che, secondo espressa previsione legislativa, il classamento può essere eseguito, grazie alla perizia del tecnico catastale, in base alla dichiarazione di parte, alla planimetria, agli atti, ai dati e a tutta la documentazione a disposizione, senza necessità di visitare l’unità immobiliare, salva la facoltà per l’Ufficio (e non l’obbligo quindi) di procedere a successive verifiche sopralluogo. Il classamento senza obbligo di sopralluogo, che indubbiamente ha il pregio di velocizzare le operazioni catastali, è previsto dal D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 2, secondo cui “le dichiarazioni Docfa contengono dati e notizie tali da consentire l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo”.

4. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un punto decisivo della controversia. L’impugnata sentenza è priva di una adeguata disamina della realtà fattuale, rendendo, così, praticamente impossibile il controllo sulla logicità del ragionamento sviluppato: il giudice fa impropria censura alla sinteticità della “scheda di relazione” allegata all’atto di accertamento,(basata sugli stessi elementi del documento tecnico di controparte nella docfa) mentre ignora che l’appellante nei due gradi di giudizio non ha mai dimostrato come e perchè la differenza di valore determinata dall’Ufficio fosse incongrua.

I quattro motivi di ricorso – suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle questioni giuridiche dedotte che attengono a criticità di diversi aspetti delle argomentazioni motivazionali – sono fondati.

Innanzitutto, il giudice dell’appello = nell’articolare la decisione, non pone in evidenza (e non ne fa il perno del proprio argomentare) le peculiarità della procedura Docfa, disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito in L. 24 marzo 1993, n. 75, e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, che consiste nell’essere un procedimento a struttura fortemente partecipativa. Tale omissione costituisce la premessa del fraintendimento dei principi giurisprudenziali che questa Corte ha elaborato in materia e che vengono citatati non sempre coerentemente.

In particolare, la CTR non ha considerato con riguardo alla peculiare procedura DOCFA, che è principio consolidato di legittimità che l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se gli elementi di fatto indicati dal contribuente nella speciale procedura non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati. (Cass. 2268/14; 12777/18).

Tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell’attendibilità’ concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell’ambito del procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione. (Cass.n. 16824/2006).

E’ stato inoltre ritenuto che l’attribuzione di rendita alle unità immobiliari costituite da opifici e più in generale ai fabbricati a destinazione speciale e particolare di cui alla L. n. 1231 del 1936, art. 28, deve avvenire, come previsto anche dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 37, ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, mediante “stima diretta”, senza che ciò presupponga, peraltro, l’effettuazione di un previo sopralluogo, che non costituisce nè un diritto del contribuente nè una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, integrando soltanto uno strumento conoscitivo del quale l’Amministrazione finanziaria può, ove necessario, avvalersi, ferma la possibilità di compiere le relative valutazioni in forza delle risultanze documentali a disposizione.(per tutte n. 12743/2018).

Inoltre, caso di classamento di immobili con destinazione speciale (opifici), l’attribuzione della rendita catastale realizzata in seguito alla cd. procedura DOCFA è determinata, ai sensi del R.D.L. n. 652 del 1939, ex art. 10, conv. in L. n. 1249 del 1939, con stima diretta per ogni singola unità e può avvenire tanto con procedimento diretto, ossia partendo dal reddito lordo ordinariamente ritraibile e detraendo le spese e le eventuali perdite, quanto con procedimento indiretto, ossia attraverso un calcolo fondato sul valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell’immobile ovvero dal costo di ricostruzione, tenendo conto, in tale ultimo caso, del deprezzamento delle unità in ragione del loro stato attuale, del livello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnico-funzionale.(Cass.7854/2020).

Alla luce dei principi su enunciati si impone la cassazione della sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, con alla Commissione regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

 

 

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