Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26660 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19927-2015 proposto da:

FAIDA S.N.C., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVAN BATTISTA

GANDINO presso lo studio dell’avvocato SALVATORE IANNELLO che la

rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 269/25/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARLA

REGIONALE di PALERMO, emessa il 28/07/2014 e depositata il

26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la C.T.R. ritenuto che, laddove il contribuente intenda emendare una propria precedente dichiarazione fiscale affetta da errore (nella specie, esposizione di un credito Iva inferiore a quello spettante), è onerato di presentare la relativa dichiarazione integrativa entro il termine previsto dall’art. 2, comma 8-bis cit., ossia entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, in difetto potendo avanzare solo istanza di rimborso.

2. La censura è manifestamente fondata, alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (seni. n. 13378 del 30 giugno 2016), il cui principio di diritto recita: “La posssibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’Imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarzione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, e esercitabile non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Il rimborso dei versamenti diretti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis. Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R n. 322 del 1998, art. 2, e dall’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria”.

3. In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che, stante la “natura giuridica della dichiarazione fiscale quale mera esternazione di scienza, il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., il disposto dell’art. 10 dello Statuto del contribuente – secondo cui i rapporti tra contribuente e fisco sono improntati al principio di collaborazione e buona fede nonchè il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione, rispetto a quelle che governano il processo tributario”, va esclusa l’applicabilità “in tale sede, delle decadenze prescritte per la sola fase amministrativa”. Infatti, oggetto del contenzioso giurisdizionale è “l’accertamento circa la legittimità della pretesa impositiva, quand’anche fondata sulla base di dati forniti dal contribuente”, non già la ritualità della dichiarazione integrativa ex art. 2 cit. (o della richiesta di rimborso ex art. 38 cit.), sicchè va tutelato il “diritto del contribuente a contestare il provvedimento impositivo, fornendo prova delle circostanze, quali anche errori o omissioni presenti nella dichiarazione fiscale”, e ciò anche in relazione alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco “con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato” mediante allegazione di “errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine di cui all’art. 2 cit. (conf. Cass. un. 21740/15, 10775/15, 26198/14, 3754/14, 2226/11).

4. Resta assorbita la seconda censura di “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, peraltro inammissibilmente formulata con impropria commistione di diversi mezzi di impugnazione e con difetto di autosufficienza in ordine al contenuto integrale delle difese svolte dall’amministrazione in primo ed in secondo grado, con il concreto rischio di elevare a “motivi nuovi” delle mere argomentazioni difensive.

5. La sentenza impugnata merita di essere quindi cassata con rinvio, per nuovo esame alla luce dei principi sopra riportati.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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