Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2666 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2666 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: MOSCARINI ANNA

ORDINANZA

sul ricorso 5878-2016 proposto da:
LONGOBARDI DOMENICO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO FALVO D’URSO, rappresentato e
difeso dall’avvocato LIBORIO GAMBINO giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584 in persona del
Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
– controricorrente-

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Data pubblicazione: 05/02/2018

avverso la sentenza n. 140/2015 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 02/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. ANNA

MOSCARINI;

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FATTI DI CAUSA
Domenico Longobardi ricorre avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Palermo, depositata in data 2/2/2015 che, rigettando
l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, ha confermato
la prescrizione del suo diritto al risarcimento del danno

sottoposto nell’anno 1972. La Corte d’Appello ha ritenuto che la
prescrizione decorresse dalla data di proposizione della domanda
amministrativa volta ad ottenere l’indennizzo di cui alla I. 210 del
1992, e cioè dalla data dell’11/1/1996, mentre la citazione
introduttiva del giudizio era solo del 12/7/2007. La circostanza che
nel 2003 il ricorrente avesse ottenuto il riconoscimento delle proprie
ragioni in sede amministrativa non valeva ad escludere che, già al
momento dell’iniziale presentazione della domanda di indennizzo, il
Longobardi avesse agito con la piena consapevolezza di aver subìto
un danno ingiusto in conseguenza delle trasfusioni di sangue infetto.
Avverso la sentenza Longobardi propone ricorso per cassazione
affidato a quattro motivi. Resiste il Ministero della Salute con
controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2697,
2935 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. c. 1 n. 3. Violazione degli
artt. 111, 112, 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. e c. 1 n. 4 per
omessa pronuncia. Ad avviso del ricorrente la Corte d’Appello avrebbe
violato le regole sul riparto dell’onere della prova esonerando il
debitore dall’onere di provare la prescrizione, e di “tipizzarla”
specificandone i suoi elementi costitutivi, ed avrebbe leso il principio
del contraddittorio.
Il motivo è infondato in quanto il ragionamento seguito dal Tribunale
prima e confermato dalla Corte d’Appello poi è pienamente conforme

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assertivamente subìto a causa di emotrasfusioni alle quali si era

alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il dies a quo di
decorrenza della prescrizione non può essere successivo a quello della
domanda di indennizzo, in quanto in quel momento si deve ritenere
che il danneggiato abbia acquisito una sufficiente consapevolezza
della malattia e della sua eziologia.

degli artt. 2043, 2935, 2943, 2944 e 2947 c. 1 2697 c.c., in relazione
all’art. 360 c.p.c. c. 1 n. 3. Violazione e falsa applicazione degli artt.
24 e 111 Cost. nonché dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360
c.p.c. c. 1 n. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360
c.p.c. co. 1 n. 5. Violazione degli artt. 111, 112, 132 c.p.c. in
relazione all’art. 360 c.p.c. c. 1 n. 4 per omessa pronuncia.
In sostanza il ricorrente si duole dell’automatica applicazione dei
principi sanciti da questa Corte per individuare il

dies a quo di

decorrenza della prescrizione dalla data di presentazione della
domanda amministrativa di indennizzo, senza valutare le specificità
del caso concreto e senza ottemperare alla giurisprudenza di questa
stessa Corte, secondo la quale l’inizio della decorrenza del termine
deve essere posto nel momento in cui il danneggiato sia informato
non solo dell’esistenza del danno ma anche dell’ingiustizia del
medesimo. Il Longobardi avrebbe atteso di mettere in mora il
Ministero nel 2004 per poi intraprendere l’azione giudiziale di
risarcimento del danno nel 2007 solo dopo aver avuto, da parte
dell’Amministrazione, il riconoscimento di uno degli elementi
costitutivi del suo diritto, ovvero del nesso causale, dopo un percorso
impugnatorio di atti amministrativi e giudiziali il cui decorso non può
ritenersi irrilevante ai fini della prescrizione.
Il motivo è infondato in quanto la Corte d’Appello si è conformata alla
giurisprudenza di questa Corte in base alla quale le vicende relative al
procedimento amministrativo volto ad ottenere l’indennizzo non
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Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione

valgono ad interrompere la prescrizione dell’azione risarcitoria, stante
la diversità dei presupposti delle due azioni.
Con il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1 e 6 della CEDU,
dell’art. 47 della Carta di Nizza, e degli artt. 3 e 24 Cost., in relazione
all’art. 360, co. 1 c.p.c. La decisione impugnata sarebbe in contrasto

della prescrizione e il principio di effettività e che vietano discipline
che rendano l’esercizio del diritto eccessivamente difficile, specie
qualora venga in questione il bene salute. In particolare non sarebbe
sufficientemente tutelato il soggetto che, prima di agire in via
giudiziale, attenda il responso del Ministero: il soggetto non può
essere ritenuto inerte ma semplicemente in attesa che le situazioni
giuridiche siano certe e determinate.
Il motivo è infondato. La sentenza ha rispettato la pur correttamente
evocata esigenza di bilanciamento laddove si è conformata alla
giurisprudenza di questa Corte circa la presunzione, salvo prova della
conoscenza in un momento anteriore (ma mai posteriore), che, nel
momento di presentazione della domanda di indennizzo, il
danneggiato già avesse consapevolezza della malattia e che
presumesse la sussistenza del nesso causale tra la trasfusione ed il
danno patito.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 111, 112,
132 in relazione all’art. 360 c.p.c. c. 1 n. 4 per omessa pronuncia.
Il ricorrente si duole che la Corte d’Appello abbia assorbito il motivo
di appello relativo alla fondatezza della domanda di risarcimento nei
confronti del Ministero. Il motivo è infondato in quanto l’accoglimento
dell’eccezione di prescrizione ha correttamente condotto la Corte
d’Appello a ritenere assorbito il motivo relativo alla fondatezza della
domanda di risarcimento nei confronti del Ministero.

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con le norme Cedu che richiedono il bilanciamento tra la decorrenza

Conclusivamente il ricorso è rigettato, con le conseguenze sulle spese
del giudizio, liquidate come in dispositivo e sul raddoppio del
contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del

più accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto dell’esistenza
dell’obbligo da parte del ricorrente di pagare una somma
corrispondente a quanto versato per il ricorso a titolo di contributo
unificato ai sensi del co. 1-bis dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma il 18 ottobre 2017

giudizio di cassazione, liquidate in C 3.200 (oltre C 200 per esborsi),

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