Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2666 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 04/02/2010), n.2666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28995/2008 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI Gianni Emilio, che la

rappresenta e difende, giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IPOST – ISTITUTO POSTELEGRAFONICI – GESTIONE COMMISSARIALE FONDO

BUONUSCITA POSTE ITALIANE S.P.A., in Persona del procuratore speciale

e Commissario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 15,

presso lo studio dell’avvocato BUZZELLI Dario, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6557/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, del

10/10/07, depositata il 07/12/2007;

è presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6557/2007 depositata il 7.12.2007, respingendo l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dalla dipendente postale A.G. per ottenere la condanna dell’IPOST – Gestione Commissariale – al ricalcolo dell’indennità di buonuscita da computarsi alla data del 28.2.1998 in base al trattamento retributivo in godimento alla (successiva) data di cessazione del rapporto di lavoro (30.9.2000).

La Corte ha ritenuto, alla stregua della L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, che l’indennità di buonuscita del dipendente postale va liquidata sulla base del trattamento economico in godimento alla data del 28.2.1998 e che sull’importo così calcolato non spetta la rivalutazione monetaria perchè la buonuscita diventa esigibile solo con la cessazione del rapporto di lavoro.

Avverso questa decisione A.G. ricorre per cassazione con unico motivo. L’IPOST – Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Poste Italiane s.p.a. resiste con controricorso.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in Camera di consiglio. L’IPOST ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente sostiene che in base al combinato disposto della L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, e del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3, l’indennità di buonuscita del dipendente postale, calcolata alla data di trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società per azioni (28.2.1998), deve avere come base di computo il trattamento retributivo percepito al momento della (successiva) cessazione del rapporto di lavoro.

Il motivo è manifestamente infondato alla stregua della recente sentenza di questa Corte n. 28281/2008, nella quale, sulla scorta anche dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 366/2006, il cui contenuto è stato confermato dalla successiva ordinanza n. 444/2007, è stato esaminato ogni aspetto della questione, pervenendosi alla conclusione che la data alla quale occorre fare riferimento per il calcolo della buonuscita è quella del 28.2.1998, momento a partire dal quale il dipendente postale matura non più detta indennità ma il tfr. Alle medesime conclusioni è pervenuta la ancor più recente Cass. n. 17987/2009.

Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1500,00 (millecinquecento) per onorario, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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