Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2666 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.01/02/2017),  n. 2666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13547-2016 proposto da:

Avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO, elettivamente domiciliato presso il

suo studio in ROMA, VIA PANAMA 74, attributario delle spese

processuali quale difensore di M.L. contro POSTE

ITALIANE, nel procedimento R.g. 24072/2010;

– ricorrente –

per la correzione dell’errore materiale della sentenza n. 2436/2016

della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE depositata l’8/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGITTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Avv. Gianni Emilio Iacobelli, quale procuratore antistatario di M.L., parte controricorrente nel giudizio promosso da Poste Italiane s.p.a. con ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 779/2009 della Corte d’appello di Roma, premesso che con sentenza n. 2436/2016 la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso di Poste e condannato la società ricorrente al pagamento a controparte delle spese del giudizio di legittimità liquidate in e, 100,00 per esborsi, in Euro 3.500,00 per compensi professionali, “oltre accessori come per legge”, ha chiesto la correzione dell’errore della sentenza nella parte in cui sia stato omesso di disporre il pagamento del rimborso forfettario delle spese generali del 15%..

La società Poste non ha svolto attività difensiva.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che la mancata liquidazione in favore dell’avvocato della parte vittoriosa delle somme dovute per spese generali costituisce un errore materiale della sentenza, che può essere corretto con il procedimento di cui agli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., in quanto l’omissione riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi. (v., tra le altre, Cass. n. 18518 del 2013)

Tale principio risulta applicabile anche alla liquidazione delle spese di lite regolata, come nel caso di specie, sulla base del D.M. n. 55 del 2014, applicabile ratione temporis, atteso che la obbligatorietà del rimborso spese forfettario, nella misura del 15% del compenso totale, è espressamente prevista dall’art. 2, comma 2 D.M. cit..

In base alle considerazioni che precedono, in adesione alla proposta del Consigliere relatore, il ricorso deve essere accolto.

Nulla per le spese. (Cass. n. 10203 del 2009).

PQM

La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone la correzione del dispositivo della sentenza n. 2436/2016 mediante integrazione, dopo le parole “per esborsi” con le parole “oltre spese forfettario nella misura del 15%”. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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