Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26659 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/11/2020, (ud. 18/09/2020, dep. 24/11/2020), n.26659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4970-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

M.A. e S.A., in qualità di eredi di

M.V., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA MALPIGHI N. 12/A,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FACCIOLONGO, rappresentate

e difese dall’avvocato MAURIZIO BONO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3212/2015 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 16/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2020 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza della Commissione Regionale della Sicilia n. 3212/35/15 che, il 23.06.2015,confermando la sentenza della Commissione Provinciale di Trapani n. 80.02.10, ha accolto il ricorso di M.V. contro il provvedimento di rigetto, emesso il 09.06.2009 dall’Agenzia del Territo, del reclamo proposto dal M. avverso l’entrata in conservazione degli archivi catastali della mappa particellare, risultante della verifica straordinaria del consorzio CO.GI per conto dei Ministeri delle Infrastrutture e del Ministero delle Finanze al fine di ottenere per il proprio fondo, sito in Comune di (OMISSIS), in catasto registrato alla particella (OMISSIS) ((OMISSIS)) del foglio (OMISSIS), sez. 1, il ripristino della originaria linea del confine della proprietà con il Pubblico Demanio Marittimo. L’Ufficio, fin dalle controdeduzioni al ricorso introduttivo del giudizio, aveva evidenziato che non si trattava di frazionamento quanto di aggiornamento cartografico – censuario, inquadrabile come “Riordino Fondiario” assimilabile ad un nuovo impianto del Catasto, vale a dire ripristino in cartografia della linea di delimitazione demaniale, senza alcun atto di frazionamento da parte dell’ex Agenzia del Territorio ed aveva contestato l’attribuzione della giurisdizione del giudice tributario evidenziando che, vertendo la controversia in tema di delimitazioni demaniali marittime, occorreva far riferimento all’art. 32 del codice della navigazione.

La CTR si è pronunciata per la giurisdizione del giudice tributario non solo perchè la modifica catastale che aveva interessato il terreno della contribuente derivava dalle nuove mappe prodotte dal Consorzio CO.GI. in esecuzione del protocollo d’intesa stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero delle Finanze ma anche perchè con l’apposita nota n. 83237 del 15/11/2006 la Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia del Territorio aveva comunicato ai Dirigenti degli Uffici dei capoluoghi di Provincia siciliani che i Lavori eseguiti dal Consorzio CO.GI devono intendersi operazioni di verificazione straordinaria e quindi normati per la loro constatazione in atti dal Testo Unico delle leggi sul nuovo Catasto dei terreni approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, come modificato dalla L. n. 679 del 1969, art. 10 ed integrato dalla L. n. 342 del 2000, art. 74 e che i ricorsi avverso i risultati di tale verificazione straordinaria, in caso di mancato accoglimento del reclamo, l’interessato avrebbe potuto promuovere ricorso alla commissione tributaria provinciale competente per territorio con le modalità previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Di conseguenza doveva escludersi ogni riferimento all’art. 32 del codice della navigazione, essendo stato emesso il provvedimento amministrativo nell’ambito di un procedimento del tutto diverso e puntualmente indicato negli estremi identificativi, anche per ciò che attiene alla giurisdizione di riferimento, nella nota citata.

Gli eredi dell’intimato hanno ritualmente contro dedotto anche (Ndr: Testo originale non comprensibile).

Diritto

CONSIDERATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate articola due motivi di ricorso:

1) Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 3 e 27. In particolare reitera l’eccezione del difetto di giurisdizione, facendo rinvio a quanto denunciato alle pagg. 1 e ss. dell’atto di appello.

2) In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 829 e 950 c.c. e degli artt. 32 e 55 del Codice della Navigazione.

Il ricorso non è fondato.

Il primo motivo è manifestamente infondato e non solo perchè formulato in termini del tutto generici, con un improprio rinvio al motivo di appello, che non viene riprodotto, neanche in sintesi.

Riguardo all’oggetto della giurisdizione delle commissioni tributarie il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, stabilisce che “appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonchè le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale”.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. f), enuncia, tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, proprio “gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2”.

Questa Corte, a sezioni unite, pronunciandosi in merito alle controversie attinenti alle risultanze catastali ed al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, con la decisione n. 19524/2018 (ma anche Cass. 2950/2016; cass. n. 13691/2006) ha ribadito il principio secondo cui appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e P.A., aventi ad oggetto l’esistenza ed estensione del diritto di proprietà e nelle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori; tuttavia, qualora tali risultanze siano contestate per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all’esito di un’azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdizione spetta al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, e in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione del giudice tributario sull’impugnazione da parte dei privati del provvedimento adottato dalla P.A., che aveva disposto il frazionamento d’ufficio di una precedente particella posta nella zona di demarcazione tra il demanio marittimo e la proprietà degli stessi privati, come accertata all’esito di un giudizio dinanzi al giudice ordinario, situazione in fatto del tutto analoga a quella qui impugnata). La disposizione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 3, che attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonchè quelle relative alla consistenza, al classamento delle singole unità immobiliari e all’attribuzione della rendita catastale, si applica esclusivamente alle controversie tributarie in senso stretto, quali sono quelle instaurate dai privati possessori che abbiano ad oggetto operazioni di intestazione o di variazione catastale operate dall’amministrazione e necessarie al fine della imposizione di tributi. Sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario qualora la controversia riguardi l’accertamento, sic et simpliciter, della titolarità del diritto di proprietà invocato dal privato nei confronti della P.A. (Cass., SU, n. 16429 del 26 luglio 2007).

Alla luce dei principi che precedono va confermata la giurisdizione del giudice tributario.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Nella specie, il contribuente, dopo avere presentato inutilmente reclamo amministrativo, chiedendo all’ufficio locale del catasto che sulla cartografia catastale fosse ripristinata la consistenza originaria della particella di sua proprietà, erroneamente frazionata con creazione, in fatto, di una nuova particella ed alterazione, sulla carta, della originaria superficie, ha dedotto e dimostrato (il fatto non è contestato e risulta pure dalla sentenza gravata) che il suo diritto di proprietà sull’immobile in discussione era stato affermato con decisione ormai definitiva della Corte di Appello di Palermo n. 66 del 2007, che aveva confermato quella del Tribunale di Marsala – Sezione distaccata di Castelvetrano, n. 8 del 2002.

Nel presente giudizio, M., chiedendo l’annullamento del rigetto del reclamo contro l’entrata in conservazione degli archivi catastali della nuova mappa particellare ha contestato le risultanze catastali esistenti, e chiesto la variazione degli atti relativi per adeguarli al giudicato civile formatosi in contraddittorio con le autorità regionali preposte al demanio marittimo siciliano.

Pertanto il giudice tributario è stato chiamato a verificare la correttezza della nuova cartografia catastale dei luoghi sul presupposto del giudicato civile, vale a dire sulla natura non demaniale dell’area controversa. Il controricorrente ha contestato, in questo procedimento, le sole risultanze catastali esistenti, per ottenere la variazione degli atti relativi, al fine di adeguarli al predetto giudicato civile formatosi in contraddittorio con le autorità regionali preposte al demanio marittimo siciliano: il giudizio in esame non è volto all’accertamento della proprietà, accertamento che si è devoluto nel diverso processo avanti il giudice ordinario, ma l’avvenuto posizionamento, ad opera della P.A., della linea di demarcazione fra la proprietà privata del contribuente ed il demanio marittimo, finalizzata all’aggiornamento cartografico-censuario, assimilabile ad un nuovo impianto del Catasto. Orbene è già stato chiarito da questa Corte che qualora le risultanze catastali siano contestate per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all’esito di un’azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdizione spetta al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, e in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi. (SSUU n. 2950/2016 (Rv. 638359 – 01).

Inoltre, ad essere impugnato è un provvedimento emesso dall’Ufficio tributario, al quale la Regione Sicilia è rimasta estranea: ai fini processuali, pertanto, non può trovare applicazione il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, il quale prescrive, ai commi 1 e 3, qui rilevanti, che “Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi……Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso”. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per la chiamata in giudizio della Regione. Il ricorso dell’Agenzia, in ossequio ai principi che precedono, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 3000,00 oltre spese in misura forfettaria ed accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

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