Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26659 del 22/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.22/12/2016), n. 26659
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTT Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18200/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.A.M. COSTRUZIONI DI M.A. & C. S.N.C., C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERTOLONI ANTONIO 3, presso
lo studio dell’avvocato MASSIMO ZENNARO, che la rappresenta e
difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 560/11/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BOLOGNA, emessa il 07/10/2014 e depositata il
17/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c., disposta l’adozione di motivazione semplificata, osserva:
1. La questione controversa è “se sia ammissibile l’esposizione di un credito IVA nell’anno 2005 e non riportato nella precedente dichiarazione che risulta omessa (per l’anno 2004)” o se in tal caso spetti solo il rimborso.
2. Il primo motivo – “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 30, 54 bis e 55, nonchè del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 3 e del D.P.R. n. 443 del 1997, art. 1, tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” – è infondato, poichè la sentenza impugnata è conforme all’orientamento avallato delle S.U. con sent. n. 17757 dell’8/9/2016, il cui principio di diritto recita: “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”.
Anche il secondo – proposto in subordine per “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1992, artt. 2, 35 36 e 61 e degli artt. 112, 115, 132 e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” – è infondato, poichè la motivazione in punto di accertamento (in concreto) del credito Iva maturato nell’esercizio 2004 non risulta nè omessa, nè meramente apparente, avendo la C.T.R. affermato che, per dimostrare che detto credito era “documentato tramite il riporto nelle fatture e nelle scritture contabili e nella liquidazione periodica nei registri IVA”, la contribuente “aveva prodotto nel giudizio di primo grado tutta la documentazione necessaria, non contestata dall’ufficio e riconosciuta corretta dalla sentenza di 1^ grado”. Nè tale motivazione è stata censurata circa esistenza e natura della documentazione prodotta dal contribuente.
4. Sussistono le condizioni per l’integrale compensazione delle spese processuali, essendo recente l’intervento nomofilattico; non ricorrono invece i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto per la ricorrente amministrazione pubblica opera il meccanismo della prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. S.U. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4-L, n. 1778/16 e 6-T n. 18893/16).
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate le spese processuali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016