Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26659 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 21/10/2019), n.26659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 18561-2018 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GABRIELE FORESTE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI AFRAGOLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROSA BALSAMO;

– controricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA, CAMERA DI COMMERCIO DI (OMISSIS), AGENZIA DELLE

ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 9311/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 07/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 7 novembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile per mancanza di specificità dei motivi D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53, – l’appello proposto da B.R. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente contro il preavviso di iscrizione ipotecaria notificato dall’agente della riscossione.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 7 maggio 2018, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il Comune di Afragola resiste con controricorso.

Le altre parti sono rimaste intimate.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Il difensore della ricorrente ha depositato istanza di liquidazione dei compensi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per avere erroneamente la CTR dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi.

La censura è fondata.

La CTR ha ritenuto inammissibile l’appello per non avere la contribuente contrapposto specifiche doglianze alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, limitandosi a riprodurre il contenuto del ricorso di primo grado.

In tal modo il giudice di appello è pervenuto alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione non conformandosi al principio di diritto espresso da questa Corte secondo cui “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. n. 26134/2017; n. 1200/2016). Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), affermando che “resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA