Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26658 del 28/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26658 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA
sul ricorso 19494-2008 proposto da:
LIGUORI MARISA C.F. LGRMRS60L57H501N, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio
dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
2915

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

Data pubblicazione: 28/11/2013

t

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –

e sul ricorso 20297-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
d•

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

LIGUORI MARISA C.F. LGRMRS60L57H501N, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio
dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1092/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/07/2007 R.G.N.
8957/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

rigetto dei ricorsi.

RG n 19494/2008

Liguori Marisa / Poste Italiane

RG n 20297/2008

Poste Italiane / Liguori Marisa

Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 25/7/2007, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale , ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro tra Poste
Italiane e Liguori Marisa decorrente dall’8/6/1999 fino al 30/10/1999 con riconoscimento di un
rapporto di lavoro a t empo inde terminato e c onseguente p rosecuzione giuridica de I r apporto d i

La Corte territoriale ,respinta l’eccezione di risoluzione del contratto per mutuo consenso,
considerato, inoltre, che il contratto era stato stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94,
e dai successivi accordi integrativi , per esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione
dell’azienda, ha affermato che la causale era da ritenere ammessa solo per le assunzioni disposte
fino alla data del 30.4.98, di modo che per quella in questione, successiva a detto termine ,
quest’ultimo era stato illegittimamente apposto.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno,la Corte ha affermato che questo spetterebbe
nella misura determinata equitativamente tenendo conto del periodo presumibile fino al ripristino
della precedente condizione reddituale , e cioè per i tre anni successivi alla scadenza dell’ultimo
contratto ma con decorrenza dalla messa in mora , momento dal quale sono state offerte le
prestazioni lavorative e che nella specie non vi era, tuttavia, danno risarcibile essendo la messa in
mora del 6/3/2003 intervenuta oltre un triennio di distanza dalla cessazione del rapporto.
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione la Liguori ( RG n 19494/2008)
formulando otto motivi e poi memoria ex art 378 cpc. Si costituisce Poste Italiane
depositando controricorso.
Avverso la medesima sentenza ricorre in Cassazione (RG n 20297/2008 ) anche Poste
Italiane formulando quattro motivi. Si costituisce la Liguori con controricorso .
Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Motivi della decisione
Deve , in primo luogo, disporsi la riunione dei due giudizi in quanto proposti avverso la medesima
sentenza della Corte d’Appello di Roma.
Per ragioni di priorità logica deve essere trattato , in primo luogo, il ricorso di Poste Italiane con il
quale la società afferma la legittimità dell’apposizione del termine al contratto stipulato con la
Liguori .
I motivi dedotti da Poste Italiane s.p.a. possono essere così sintetizzati:

1

lavoro a tutt’oggi . Ha respinto , invece, ogni domanda di risarcimento del danno.

1.- il rapporto di lavoro avrebbe dovuto essere ritenuto risolto per mutuo consenso
(violazione degli artt 1372 , 1° comma , 1175, 1375, 2697, 1427, 1431 cc , nonché omessa e
contraddittoria motivazione ) , costituendo l’ampio lasso di tempo trascorso tra la cessazione del
rapporto (30/10/99) e la messa in mora il 4/3/2003 indice di disinteresse della lavoratrice a
sostenere la nullità del termine, di modo che erroneamente il giudice di merito aveva affermato che
l’inerzia non costituisce comportamento idoneo a rappresentare la carenza di interesse al ripristino
del rapporto né aveva ritenuto ammissibile e rilevante la richiesta formulata da Poste Italiane volta

2.- violazione dell’art. 23 della legge 28.2.87 n. 56, dell’art. 8 del ceni 26.11.94, nonché
degli accordi sindacali del 25.9.97, 16.1.98 e 27.4.98, 2.7.98, del 24.5.99 e del 18.1.2001in
connessione con gli artt 1362 e seg cc contestandosi l’interpretazione della contrattazione collettiva
cui è pervenuto il giudice di merito che ha ritenuto di individuare nella data del 30/4/98 il termine
ultimo di validità ed efficacia temporale dell’accordo integrativo del 25/9/97 (motivo 3);
3.- insufficienza della motivazione della sentenza impugnata quando afferma che le parti avevano
fissato alla data del 30/4/1998 il termine finale di efficacia dell’accordo integrativo del 25.9.97 non
essendo dato comprendere in forza di quale ragionamento la Corte fosse pervenuta a tale
conclusione
Le censure congiuntamente esaminate sono infondate.
Poste Italiane, con i primi due motivi , ripropone la questione dell’avvenuta risoluzione del
contratto per mutuo consenso.
Deve , sul punto , ribadirsi , in conformità all’insegnamento di questa Suprema Corte, che “nel
giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale
ormai scaduto, affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è
necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo
contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze
significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine
ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del s ignificato e della portata del complesso di tali
elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di
legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v. ad es. Cass. 11-11- 2009 n. 23872,
Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11-122001 n. 15621). Tale principio va enunciato anche in questa sede, rilevando, inoltre, che, come pure
è stato precisato, “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso,
l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di
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all’accertamento dello svolgimento di altre attività lavorative da parte del ricorrente (motivi 1 e 2);

volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. ad es. Cass. 2-12-2002 n. 17070).
La Corte d’Appello di Roma ha ritenuto, con motivazione esente da vizi, non provate dette
circostanze , alla luce dell’impossibilità di arguirle solo dal decorso del tempo maturatosi prima
della messa in mora con lettera del 6/3/2003 a circa tre anni e mezzo dalla cessazione del rapporto .
La Corte ha, altresì, rilevato che la percezione del trattamento di fine rapporto non era espressiva
della volontà di risolvere il rapporto ma solo quella di fruire , medio tempore, e sino
all’accertamento giuridico dell’illegittimità del termine , del trattamento attribuito dalle Poste aqlla

retribuzione.
In relazione alle ulteriori censure di Poste deve richiamarsi quanto già affermato da questa Corte,
sulla scia di Cass. S.U. 2/3/2006 n. 4588, secondo cui “l’attribuzione alla contrattazione collettiva,
della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a
quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame
congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori
ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della
percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e
prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed
esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di
fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad
assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4- 8-2008 n. 21063,v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245,
Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in
bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi
vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma
dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema
da questa delineato” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).
In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua
inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass.
23/8/2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).
In particolare, come questa Corte ha più volte rilevato, “in materia di assunzioni a termine di
dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l.
26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le
parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla
trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione
degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che
3

cessazione del rapporto, trattamento presumibilmente necessario stante il venire meno della

deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza
del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli
stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. I” (v., fra le altre,
Cass. 1/10/2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18-3-2011 n. 6294, Cass. 31-3-2011 n.
7502).
La Corte territoriale si è attenuta a tali principi concludendo , correttamente, per l’illegittimità del
termine apposto al contratto intercorso tra le parti in data 8/6/1999 per esigenze eccezionali.

dell’accertata nullità del termine apposto al contratto .
Con il primo motivo lamenta la mancata pronuncia nel dispositivo sulla domanda di
risarcimento del danno ( art 360 n 4 cpc) e, comunque la motivazione insufficiente e contraddittoria
in relazione all’arbitraria decisione relativa al risarcimento effettuata dalla Corte territoriale ( art
360 n 5 cpc) .
Con il secondo motivo la ricorrente Liguori denuncia violazione o falsa applicazione
dell’articolo 1226 c.c. ( art 360 n 3 cpc) per l’illegittimo ricorso all’equità da parte della Corte per
la determinazione del risarcimento.
Con il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c. ( art
360 n 3 cpc) non ravvisando i presupposti per il ricorso alle presunzioni semplici e nullità della
sentenza e del procedimento per violazione dell’art 115 cpc ( art 360 n 4 cpc) .
Con il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1218 e 1223 c.c. (
art 360 n 3 cpc) in relazione alla mancata prova da parte del datore di lavoro dell’impossibilità della
prestazione .
Con il quinto motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 1227 c.c. ( art
360 n 3 cpc) circa l’assenza di qualsiasi comportamento colposo della lavoratrice e la tempestività
nella messa a disposizione delle energie lavorative .
Con il sesto motivo denuncia violazione dell’articolo 2697 cc ( art 360 n 3 cpc) non
essendo onere della lavoratrice provare di aver usato l’ordinaria diligenza nella ricerca di un nuovo
lavoro.
Coni! settimo motivo denuncia violazione degli artt 113,114 e 432 c.p.c. e conseguente
nullità della sentenza ( art 360 n 4 cpc) per la liquidazione in via equitativa del risarcimento pur
essendo possibile determinare la somma dovuta dal datore di lavoro
Con l’ottavo motivo denuncia violazione dell’articolo 2094 e 2099 c.c. che impongono al
datore di lavoro il pagamento della retribuzione.

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11 ricorso proposto dalla Liguori attiene, invece, al risarcimento del danno quale conseguenza

Circa la decisione della Corte territoriale di rigetto della domanda di risarcimento del danno deve
rilevarsi che, a prescindere dalla fondatezza dei motivi di cui sopra con riferimento alla legislazione
previgente, deve ora detta questione trovare la sua disciplina nell’art 32, commi 5 e 6, della L. n
183 del 2010. Tale disposizione , come noto, stabilisce che, “nei casi di conversione del contratto a
tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo
un’indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio

aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con
contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal
comma 5 è ridotto alla metà”. “Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti
i giudizi ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con
riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di
cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e
delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 421 c.p.c.”.
Tale disciplina, applicabile a tutti i giudizi pendenti, anche in grado di legittimità (sul punto v. già
Cass. Ord. 28-1-2011 n. 2112), come è stato affermato da questa Corte (v. Cass. 31-1-2012 n. 1409.
Cass. 31-1-2012 n. 141!), alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale
n. 303 del 2011, è fondata sulla ratio legis diretta ad “introdurre un criterio di liquidazione del
danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione”, rispetto alle “obiettive incertezze
verificatesi nell’esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la
legislazione previgente.
Alla luce, infatti, di tale disposizione, il risarcimento, seppur nella misura forfetizzata prevista, è
sempre dovuto in favore del lavoratore, a prescindere dalla costituzione in mora del datore di lavoro
e dall’esistenza stessa di un danno effettivo per il lavoratore, non assumendo, nella struttura della
norma, alcun rilievo l’aliunde percepium, che non vale più a delimitare la misura del danno
risarcibile dal creditore della prestazione, tenuto ad adempiere l’obbligazione per il sol fatto
dell’accertamento della nullità del termine, in virtù di una norma, che, per come non ha mancato di
avvertire lo stesso giudice delle leggi (cfr. Corte cost. n. 303 del 2011), assume contenuto
eminentemente sanzionatorio.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa
composizione, la quale provvederà a nuovo esame della misura del risarcimento dovuto alla

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1966, n. 604, art. 8….”. “In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o

lavoratrice con riferimento al contratto dell’8/6/1999 sulla base dei principi indicati, regolando
anche le spese del presente giudizio.
PQM la Corte
Riunisce al ricorso RG n 19494/2008 il ricorso RG n 20297/2008;
rigetta il ricorso proposto da Poste Italiane , accoglie il ricorso di Marisa Liguori ; cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione anche per la liquidazione
delle spese del presente giudizio

Roma 17/10/2013

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