Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26658 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/11/2020, (ud. 18/09/2020, dep. 24/11/2020), n.26658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17553-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MALPIGHI

12A, presso lo studio dell’avvocato FACCIOLONGO FRANCESCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BONO MAURIZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 259/2015 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2020 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.

 

Fatto

RILEVATO CHE

L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza della Commissione Regionale della Sicilia n. 259/25/15 che, il 10.03.2014,confermando la sentenza della Commissione Provinciale di Trapani n. 110.02.11, ha accolto il ricorso di T.L. volto ad ottenere, per il proprio fondo sito in località “(OMISSIS)” del Comune di Campobello di Mazara (Tp) censito alle particelle catastali (OMISSIS) e (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) il riconoscimento del confine di proprietà con il Pubblico Demanio Marittimo. In particolare, come emerge dal prologo della sentenza qui impugnata, il contribuente chiedeva l’annullamento del provvedimento, emesso dall’Agenzia del Territorio, di rigetto del reclamo, avverso l’entrata in conservazione degli archivi catastali, per il Comune di Campobello di Mazara, essendo stata formata una nuova particella-attraverso un frazionamento della porzione esistente-su di una zona di demarcazione tra una proprietà privata e la contigua fascia demaniale marittima.

Il primo giudice, riconosciuta la propria competenza giurisdizionale in materia, D.Lgs n. 546 del 1992, ex art. 2, accoglieva il ricorso, annullando il provvedimento, sul presupposto della inesistenza della natura demaniale della particella catastale in questione, che avrebbe legittimato il provvedimento di frazionamento, essendo stata accertata, con sentenza passata in cosa giudicata, la natura privatistica del fondo del contribuente. L’Ufficio, fin dalle controdeduzioni al ricorso introduttivo del giudizio, aveva evidenziato che, con il provvedimento impugnato, non si era trattato di frazionamento quanto di aggiornamento cartografico – censuario, inquadrabile come “Riordino Fondiario” assimilabile ad un nuovo impianto del catasto, vale a dire al ripristino, in cartografia, della linea di delimitazione demaniale, senza alcun atto di frazionamento da parte dell’ex Agenzia del Territorio. L’Ufficio aveva, pertanto, contestato l’attribuzione della giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice ordinario.

La CTR si è pronunciata per la giurisdizione del giudice tributario avuto riguardo al principio della doppia tutela con riferimento al tema delle delimitazioni di ci all’art. 32 del Cod. nav. ed al D.Lgs n. 546 del 1992, art. 2 che assegna al giudice tributario le controversie afferenti di aspetti procedimentali degli atti impugnati.

L’intimato ha depositato ritualmente controricorso

Diritto

CONSIDERATO CHE

L’Agenzia delle Entrate articola sei motivi di ricorso:

1) Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, la ricorrente reitera l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario, avuto riguardo all’art. 32 Cod. nav., all’art. 58 del relativo Regolamento, al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2. Secondo la ricorrente, avendo la parte privata contestato un provvedimento emesso a conclusione del procedimento di delimitazione marittima e rivendicato la lesione del proprio diritto di proprietà, la giurisdizione va attribuita al Giudice ordinario, trattandosi, comunque, di una controversia concernente la delimitazione del diritto di proprietà dell’istante in rapporto alla proprietà demaniale;

2) con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. perchè l’Ufficio non sarebbe stato parte nei due giudizi civili azionati avanti al Tribunale di Marsala ed alla Corte d’appello di Palermo, e non vi sarebbe stato, pertanto, alcun giudicato ad esso opponibile;

3) con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.5, lamenta l’omessa motivazione su un punto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, non avendo la CTR motivato perchè il giudicato si estende a soggetti che non sono stati parte del processo;

4) con il quarto motivo la ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia la nullità della sentenza per error in procedendo, con riferimento all’art. 32 Cod. nav., al D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684, art. 3, all’art. 100 c.p.c. come richiamato dal D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546. Eccepisce, in particolare, il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia del territorio, estranea al procedimento di delimitazione del demanio marittimo, disciplinato dall’art. 32 Cod. nav. e dall’art. 58 del relativo regolamento, procedimento che nell’attualità è di competenza, per la Sicilia, dell’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana, sicchè i giudici del merito avrebbero errato nel non accogliere la richiesta dell’agenzia di far intervenire, nel giudizio tributario, il citato Assessorato.

5) con il quinto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta l’+omessa motivazione su un punto decisivo del giudizio,oggetto di discussione tra le parti, perchè la CTR non ha spiegato perchè il contraddittorio non è stato esteso all’assessorato territorio e ambiente della Regione Sicilia 6) Nullità della sentenza per error in procedendo con riferimento all’art. 106 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma1, n. 4. Lamenta la ricorrente che la sentenza è viziata avendo la CTR omesso di disporre l’integrazione del contraddittorio all’assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana.

Il ricorso non è fondato e va rigettato.

Riguardo all’oggetto della giurisdizione delle commissioni tributarie, il D.Lgs. n. 546 dei 1992, art. 2, comma 2, stabilisce che “appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonchè le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale”.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. f), enuncia, tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, proprio “gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2″. Questa Corte, a sezioni unite, pronunciandosi in merito alle controversie attinenti alle risultanze catastali ed al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, con la decisione n. 19524 / 2018 (ma anche Cass.2950/2016; cass.n. 13691/2006) ha ribadito il principio secondo cui appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e P.A., aventi ad oggetto l’esistenza ed estensione del diritto di proprietà e nelle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori; tuttavia, qualora tali risultanze siano contestate per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all’esito di un’azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdizione spetta al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, e in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione del giudice tributario sull’impugnazione da parte dei privati del provvedimento adottato dalla P.A., che aveva disposto il frazionamento d’ufficio di una precedente particella posta nella zona di demarcazione tra il demanio marittimo e la proprietà degli stessi privati, come accertata all’esito di un giudizio dinanzi al giudice ordinario).

Il secondo motivo, in esso assorbito il terzo, attesa l’evidente connessione, è infondato. La censura relativa alla mancata partecipazione dell’Agenzia delle Entrate al giudizio civile è priva di ogni rilievo, atteso che l’Agenzia è priva di un interesse dominicale in causa e pertanto non aveva titolo a partecipare al giudizio.

Nel giudizio tributario, invece, non venendo in rilievo l’accertamento della proprietà del bene, bensì unicamente l’aspetto censuario, ovverosia la materiale rappresentazione catastale del medesimo bene, che non può costituire, regolare o estinguere alcun diritto dominicale sull’area in questione, l’unica parte pubblica interessata è costituita proprio dall’Agenzia delle Entrate, rispondendo il contenzioso catastale di cui alla citata normativa unicamente ad una nozione d’interesse fiscale inteso come interesse congiunto del fisco e del contribuente alla definizione di un corretto ambito censuario, anche al fine di adeguarlo all’esito delle autonome, separate e diverse azioni di rivendica e/o di regolamento di confini.

A tal proposito appare opportuno richiamare la sentenza delle SS.UU. n. 33658/2018 che così si è espressa:”Va, infine, esclusa la rilevanza del riferimento fatto dalla ricorrente alla circostanza che l’Agenzia stata estranea al precedente giudizio civile, per farne discendere la non valenza di giudicato delle sentenze pronunciate dal giudice ordinario, discendendo siffatta assenza dalla mancanza di titolarità in capo all’Agenzia di un proprio interesse dominicale in causa. Diversamente nel giudizio tributario non venendo in rilievo l’accertamento della proprietà del bene, bensì unicamente l’aspetto censuario, ovverosia quella materiale rappresentazione catastale del medesimo bene, la quale giammai può costituire, regolare o estinguere alcun diritto dominicale sull’area in questione, l’unica parte pubblica interessata è costituita proprio dall’Agenzia delle entrate, rispondendo il contenzioso catastale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2 e all’art. 19, lett. f), unicamente ad una nozione d’interesse fiscale come interesse congiunto del fisco e del contribuente alla definizione di un corretto ambito censuario, anche al fine di adeguarlo all’esito delle autonome, separate e diverse azioni di rivendica e/o di regolamento di confini.”.

Anche il quarto motivo, in esso assorbiti, per l’evidente connessione, il quinto ed il sesto, è infondato

In particolare, il contribuente ha dedotto e dimostrato (il fatto non è contestato e risulta pure dalla sentenza gravata) che il suo diritto sull’immobile in questione era stato accertato ed affermato, con decisione ormai definitiva perchè non impugnata, della Corte di Appello di Palermo n. 66 del 2007, che aveva confermato quella del Tribunale di Marsala – Sezione distaccata di Castelvetrano, n. 8 del 2002. Pertanto il giudice tributario è stato chiamato a verificare la correttezza o meno della nuova cartografia catastale dei luoghi rispetto al separato e presupposto giudicato civile sulla non demanialità dell’area controversa: il controricorrente ha contestato, quindi, le sole risultanze catastali ed agito per ottenere la variazione degli atti relativi, al fine di adeguarli al giudicato civile formatosi in contraddittorio con le autorità regionali preposte al demanio marittimo siciliano.

Infatti, il giudizio in esame non riguarda l’accertamento della proprietà, accertamento che si è avuto nel diverso processo avanti il giudice ordinario, ma l’avvenuto posizionamento, ad opera della P.A., della linea di demarcazione fra la proprietà privata del contribuente ed il demanio marittimo, finalizzata all’aggiornamento cartografico-censuario, assimilabile ad un nuovo impianto del catasto. Inoltre, ad essere impugnato è un provvedimento (il rigetto del reclamo proposto dalla contribuente) emesso dall’Ufficio tributario.

Se ne ricava che,nel presente giudizio, non avrebbe mai potuto essere legittimata passivamente la Regione Sicilia. In particolare, non può essere applicato il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, il quale prescrive, ai commi 1 e 3, qui rilevanti, che “Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi … Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme all ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso”.

Il ricorso dell’Agenzia, in ossequio ai principi che precedono, va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro3000,00 oltre spese in misura forfettaria ed accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Roma, adunanza camerale, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA