Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26658 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14525-2015 proposto da:

ROSIMAR S.R.L., P.IVA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA n.5,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MASIANI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RICCARDO VIANELLO in virtù di

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1962/22/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, emessa e depositata il 27/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA;

udito l’Avvocato Roberto Masiani, per la ricorrente, che si riporta

agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo, così formulato: “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 4 del 1929, art. 24 e della L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 4 e 7. Il contraddittorio endoprocedimentale va applicato anche alle verifiche fiscali c.d. “interne”, parte ricorrente censura la sentenza impugnata laddove la ritiene che “l’Ufficio non è obbligato di attivare l’instaurazione di una fase precontenziosa di contraddittorio con il contribuente per utilizzare dati ed elementi desumibili dalle indagini bancarie e finanziarie”, poichè le disposizioni della L. n. 212 del 2000, art. 12 “si riferiscono precisamente alla sola ipotesi in cui il contribuente sia sottoposto… ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio delle attività commerciali, agricole, artistiche o professionali”.

2. Con il secondo mezzo, rubricato: “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7. assenza di motivazione in relazione alla particolare urgenza dell’emissione dell’avviso di accertamento” la sentenza viene altresì censurata poichè, a fronte di un avviso di accertamento notificato il 15.12.2011, a distanza di soli 9 giorni dall’ultimazione dell’attività di verifica e quindi senza il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni e senza alcuna motivazione di eventuali ragioni d’urgenza, la C.T.R. sostiene che dette ragioni d’urgenza “non necessitano di esplicitazione nella parte motiva dell’atto, essendo requisito sostanziale dell’attività di controllo”, potendo perciò “essere esplicitate negli stessi atti difensivi in modo che sulle stesse possa aversi piena cognizione da parte dell’organo giudicante”. Parte ricorrente aggiunge poi che negli atti difensivi l’Ufficio aveva giustificato la violazione del termine “in quanto si trattava di esercizio di imposta 01.11.2003-31.10.2006 per il quale il termine per l’accertamento scadeva il 31.12.2011”.

3. La causa può essere decisa alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in terna di contraddittorio endoprocedimentale, culminata in varie pronunce delle S.U. (nn. 18184/13, 19667/14, 24823/15) e della Corte Costituzionale (sent. n. 132/15), ed in particolare sulla scorta del principio di diritto formulato nella più recente sentenza n. 24823 del 9/12/2015, in base al quale: “differentemente dal diritto dell’Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi cd. non armonizzati, dell’amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”.

4. Le stesse S.U. hanno peraltro chiarito che “la limitazione della rilevanza della violazione dell’obbligo del contraddittorio all’ipotesi in cui la sua osservanza avrebbe potuto comportare un risultato diverso del procedimento impositivo” deve intendersi “nel senso che l’effetto della nullità dell’accertamento si verifichi allorchè, in sede giudiziale, risulti che il contraddittorio procedimentale, se vi fosse stato, non si sarebbe risolto in puro simulacro, ma avrebbe rivestito una sua ragion d’essere, consentendo al contribuente di addurre elementi difensivi non del tutto vacui e, dunque, non puramente fittizi o strumentali”.

5. Nel caso di specie, al di là del fatto che il giudice d’appello, pur venendosi in terna di “tributo armonizzato” (IVA), ha escluso a monte la necessità del contraddittorio preventivo, ciò che rileva e che non risulta dagli atti che il contribuente abbia assolto l’onere di enunciare, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, attraverso una contestazione “non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede e al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (Cass. S.U. n. 24823/15 cit.; sez. 6-5, ord. n. 15744/16).

6. Anche la seconda censura va respinta.

7. Costituisce ormai ius receptum il principio per cui l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, comporta l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza (Cass., S.U. n. 18184/13), le quali non possano identificarsi – come riferito in ricorso – con l’imminente spirare del termine di decadenza per l’accertamento (v. Cass. nn. 16707/15, 16602/15, 14803/15, 7315/14, 2592/14, 2279/14, 2281/14, 1869/14), sia perchè è onere dell’amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, sia perchè, diversamente, si avrebbe una sorta di convalida generalizzata di tutti gli atti in scadenza, in contrasto col principio secondo cui è onere dell’Ufficio allegare e provare la sussistenza in concreto delle ragioni dell’urgenza, ed in particolare che “l’inosservanza del termine dilatorio non sia dovuta a inerzia o negligenza ma ad altre circostanze che abbiano ritardato incolpevolmente l’accertamento ovvero abbiano reso difficoltoso con il passare del tempo il pagamento del tributo e necessario procedere senza il rispetto del termine” (v. Cass. nn. 16746/16, 11993/15, 5149/15, 24316/14).

8. Tuttavia, nel caso di specie la C.T.R. non ha affrontato il tema suddetto, ma si è limitata a rilevare che le ragioni d’urgenza possono essere dedotte anche successivamente, negli atti difensivi. E, al riguardo, questa Corte ha precisato che “la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, nel prevedere che l’avviso di accertamento non possa essere emanato prima della scadcenza del predetto termine, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, impone un termine per l’esercizio dell’azione amministrativa, piuttosto che un obbligo di motivazione circa il requisito dell’urgenza nell’emissione, anticipata, dell’atto impositivo” (cfr. Cass. n. 11944/12, S. U. n. 18184/13, n. 24316/14, n. 13297/16).

9. Pertanto, nei casi di urgenza, l’effetto derogatorio opera a prescindere dalla sua esplicitazione nell’atto impositivo, non richiesta nè dallo Statuto dei diritti del contribuente (posto che della L. n. 212 del 2000, art. 7, prescrive che l’atto deve contenere soltanto i “presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione”), nè da altre specifiche disposizioni (quali del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56) che disciplinano il contenuto degli atti impositivi e non i tempi della loro emanazione.

10. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 510,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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