Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26658 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 12/12/2011), n.26658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24489-2010 proposto da:

C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RAFFAELLO GIOVAGNOLI 25, presso lo studio dell’avvocato

BULDO ELISABETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato LANDI ALFONSO,

giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. Cron 5372/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

del 27/05/2009, depositato il 09/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE FIMIANI che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Con il decreto impugnato la Corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da parte ricorrente.

Il giudizio presupposto (procedura esecutiva) di cui è dedotta l’irragionevole durata è stato instaurato dinanzi al Tribunale di Salerno il 7.3.1990 ed era pendente al momento della domanda di equa riparazione.

La Corte di appello, fissata la ragionevole durata del giudizio presupposto in anni 3 per un grado, ha liquidato per il ritardo di 15 anni e mesi 3, la somma di Euro 12.000,00, con il favore delle spese (Euro 1.540,00).

Resiste con controricorso l’Amministrazione intimata.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Parte ricorrente formula due motivi, lamentando:

1) il discostamento dai criteri CEDU nella liquidazione dell’indennizzo;

2) la violazione dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese.

3.- Il primo motivo di ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri di liquidazione applicati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può tuttavia apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli. Peraltro, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta che la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1000 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009).

Il decreto impugnato deve essere cassato e la Corte, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., deve procedere alla riliquidazione dell’indennizzo sulla base dei criteri indicati, tenuto conto dell’accertato ritardo pari a 15 anni e 3 mesi. Quindi la misura dell’indennizzo è pari a Euro 14.500,00.

Resta assorbita la censura sulle spese, le quali vanno nuovamente liquidate e poste a carico dell’Amministrazione.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 14.500,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;

e, per il giudizio di legittimità, in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;

Spese distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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