Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26657 del 22/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 22/10/2018, (ud. 23/05/2018, dep. 22/10/2018), n.26657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6358/2013 proposto da:

B.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI

DI PATTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROBERTO FISCON, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, DE ROSE EMANUELE, CARLA DALOISIO, LELIO

MARITATO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 479/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/08/2012 r.g.n. 558/2009;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 479 del 2012, ha accolto l’appello dell’Inps, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., rigettando le opposizioni proposte da B.G. avverso le tre cartelle esattoriali notificategli ad istanza dell’Inps aventi ad oggetto contributi, somme aggiuntive ed accessori dovuti alla Gestione Commercianti in ragione dell’iscrizione d’ufficio del medesimo opponente disposta dall’INPS (quale Presidente del consiglio di amministrazione della società a responsabilità limitata QE GROUP), ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202 e 203, in riforma della sentenza del Tribunale di Padova, che, senza ammettere le istanze istruttorie sollecitate dalle parti, aveva accolto le dette opposizioni annullando le relative cartelle;

la Corte territoriale, posto che l’opposizione era stata accolta sul rilievo della insussistenza in astratto di un obbligo di doppia iscrizione alla gestione separata ed a quella dei commercianti, ha ritenuto fondata l’impugnazione dell’INPS in ragione del mutato quadro legislativo derivante dall’entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010, che ha interpretato autenticamente la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, superando il principio espresso da Cass. SS.UU. n. 3240 del 2010, nel senso che si doveva ammettere la possibilità della doppia iscrizione presso la gestione commercianti e presso la gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, nel caso di coesistenza di attività di amministratore e di attività che implichi l’iscrizione nella gestione commercianti;

avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.G. fondato su due motivi: a) violazione e o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè violazione o falsa applicazione della regola di riparto dell’obbligo contributivo in relazione al giudizio di opposizione a cartella (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); b) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), consistente nella circostanza, allegata dall’opponente, secondo cui tutta l’attività della srl QE GROUP era svolta da collaboratori esterni;

l’INPS resiste con controricorso illustrato da memoria;

il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

entrambi i motivi, in quanto legati all’interpretazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29, vanno trattati congiuntamente e sono fondati;

in sostanza, la sentenza ha condiviso la tesi sostenuta dall’INPS che l’attività svolta dal B. sia inclusa in quelle per cui è prevista l’iscrizione alla Gestione Commercianti assumendo che la stessa possieda carattere commerciale in quanto il B. è il socio amministratore della s.r.l. QE GROUP e lo stesso si era limitato ad assumere lo svolgimento di “un’attività abituale e prevalente se non esclusiva di Presidente di C.d.A.”;

si desume, dunque, l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti da elementi di carattere meramente presuntivo, che però non rilevano sul piano previdenziale secondo l’indirizzo espresso da questa Corte di cassazione secondo cui in tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l’attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell’opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. 10426/2018);

ciò conferma l’indirizzo, che può dirsi ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996, n. 662, art. 1, comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un’attività commerciale (Cass. Sez. Lav. n. 3835 del 26.2.2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza;

in particolare, (Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all’attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all’impresa, al netto dell’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della “prevalenza” meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l’elemento del lavoro personale, ed alla sua “ratio”, includendo nell’area di applicazione della norma tutti i casi in cui l’attività del socio, ancorchè abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell’impresa;

è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonchè l’assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell’attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (Cass. n. 8613 del 2017);

la sentenza impugnata si è discostata da tale principio ed ha omesso di verificare se la partecipazione del B. abbia, in concreto, rivestito i caratteri dell’abitualità e prevalenza di cui sopra per cui a ta(e accertamento occorre provvedere;

conseguentemente, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata per il doveroso esame delle circostanze in fatto ritualmente acquisite e decisive per il giudizio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018

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