Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26656 del 28/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26656 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso n. 18501/2010 proposto
DA
UNICREDIT S.p.A.,., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Augusto Cati,
elettivamente domiciliata in Romarilippo Marchetti n. 35,
come da procura a margine del ricorso
Ricorrente

CONTRO
FATTORE FERNANDO, elettivamente domiciliato in Roma,

Data pubblicazione: 28/11/2013

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.411. presso lo studio dell’Avv. Giampaolo Dickman, rappresentato e difeso dall’Avv. Danilo Giaccari del foro di Frosinone come da procura a margine del controricorso

NONCHE’ CONTRO
EQUITALIA FROSINONE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
Intimata
per la cassazione della sentenza n. 10/2010 della Corte di
Appello di Roma del V17.01.2010/21.04.2010 (R.G. n. 7118
dell’anno 2008).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 10.10.2013 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l’Avv. Augusto Cati per la ricorrente;
udito l’Avv. Danilo Giaccari per il controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con ricorso, depositato il 29.12.2004, FERNANDO
FATTORE esponeva:
-di avere lavorato dal 15.07.1974 alle dipendenze
dell’esattoria delle imposte dirette Giorgi Leopoldo Gerardo;
-di essere passato nel gennaio 1990 alle dipendenze del

Controricorrente

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Banco di Santo Spirito, nuovo concessionario per
l’esazione dei tributi;
-di avere diritto alla corresponsione del premio di anzianità
aziendale previsto nella contrattazione collettiva, negatogli

Santo Spirito e il Banco di Roma.
Ciò premesso, conveniva in giudizio la Banca di Roma
S.p.A. (poi CAPITALIA S.p.A.) per sentirla condannare al
pagamento della somma di € 3.982,43, pari al 13 % della

retribuzione annua lorda percepita,
Autorizzata la chiamata in

causa

della FROSINONE

RISCOSSIONE S.p.A., il Tribunale di Frosinone con sen-

tenza n. 840 del 2007

riconosceva al Fattore il richiesto

premio di anzianità con la condanna delle convenute in solido al pagamento dello stesso.premio.
Il. Tale decisione, appellata da UNICREDIT BANCA DI
ROMA S.p.A, quale successore di Frosinone Riscossione
S.p.A., è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma
con sentenza n. 10 del 2010, che ha ribadito la spettanza a
favore dell’appellato del premio di anzianità riconosciuto ai
dipendenti delle esattorie, ritenendo che la domanda di garanzia avanzata dalla banca nei confronti della cessionaria
Equitalia Frosinone fosse stata abbandonata in appello,
perché non riproposta.
UNICREDIT S.p.A. ricorre per cassazione affidandosi a tre

dalla Banca di Roma, sorta dalla fuspne tra il Banco di

motivi, illustrati con memoria ex art. 378 CPC.
Il Fattore resiste con controricorso.
Non si è costituita EQUITALIA FROSINONE S.p.A.

MOTIVI DELLA DECISIONE

falsa applicazione dell’art. 122 DPR n. 43 del 28.01.1988 e
dell’art. 2 della legge delega n. 657 del 4.10.1986, vizio do
motivazione, nonché violazione dell’art. 3 della Costituzione.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e
falsa applicazione degli artt. 1321 e ss Cod. Civ. e degli
artt. 1362 e ss Cod. Civ.
Con questi due motivi la ricorrente tiene a ribadire che la
Banca non sarebbe tenuta alla corresponsione del premio
in questione, in quanto non si potrebbe cumulare il servizio
prestato alle dipendenze degli esattori, precedenti datori di
lavoro, con quello prestato alle dipendenze della banca,
subentrata ai primi. In sostanza la banca insiste
sull’inesistenza del presupposto del premio inteso come
“effettività” di servizio.
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
La fattispecie in esame risulta già scrutinata da questa
Corte in analoghe vicende (Cr Cass. n. 15061 del 2010,
Cass. n. 1718 del 2009) e decisa nel senso che l’effettivo

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e

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servizio attributivo del beneficio dovesse intendersi riferito
all’intera durata del servizio esattoriale, secondo l’anzianità
riconosciuta ai sensi delle disposizioni di legge richiamate
dalla ricorrente e non a quello prestato nella stessa azien-

fedeltà verso uno specifico datore di lavoro)..
Alla stregua di questo indirizzo, che si può condividere, Il
passaggio del lavoratore dal vecchio al nuovo concessionario comporta continuità del rapporto e specifico riconoscimento della pregressa anzianità lavorativa, presupposto
per il riconoscimento del premio di anzianità,
Nel delineato ambito interpretativo delle norme richiamate
non si ravvisano profili di incostituzionalità in relazione
all’art. 3 Cost., essendo stato individuato peraltro dalla
sentenza impugnata il fondamento dell’emolumento in questione nella contrattazione collettiva.
2. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione degli
artt. 306, 329, 359 e 183 CPC, per avere il giudice di apvtai. f
pello errato ad.vaffermare che la domanda di garanzia nei
confronti di Equitalia Frosinone S,p.A. era stata abbandonata da Unicredit S.p.A., e ciò in mancanza di una qualsiasi univoca manifestazione di rinuncia, acquiescenza o riduzione della domanda stessa come prescritto dalla legge
La censura non ha pregio e non merita di essere condivisa,
atteso che la domanda di garanzia venne proposta nei con-

da (l’effettività del servizio è concetto diverso da quello di

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fronti di Riscossione Frosinone e in cassazione il ricorso è
stato proposto contro Equitalia Frosinone, che non era stata parte del giudizio di merito. Va inoltre osservato che la
ricorrente non ha spiegato se vi sia stata successione o

none; né tanto meno ha allegato o documentato le modifiche, ove sussistenti, tramite le produzioni consentite
dall’art. 372 CPC.
4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va
rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore del controricorrente Fattore, con distrazione a favore dell’Avv. Danilo Giaccari dichiaratosi antistatario.
Nessuna statuizione sulle spese va emessa nei confronti
dell’intimata Equitalia Frosinone.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare
a Fernando Fattore le spese del presente giudizio, che liquida in € 50,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi,
oltre accessori, con distrazione a favore dell’Avv. Danilo
Giaccari per dichiarata anticipazione. Nulla nei confronti di
Equitalia Frosinone per spese.
Così deciso in Roma addì 10 ottobre 2013
Il Consigliere rel. est.

modifica o denominazione della società Riscossione Frosi-

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