Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26656 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/11/2020, (ud. 18/09/2020, dep. 24/11/2020), n.26656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11911/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

(C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi

12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

A.F. e A.A., rappresentati e difesi

dall’Avv. Puca Domenico ed elettivamente domiciliati presso il suo

studio in Ischia, Via Fasolara n. 4, domicilio in Roma, P.zza

Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 9568/17/15 della Commissione tributaria

Regionale della Campania, sezione di Napoli, depositata il

3/11/2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2020

dal Consigliere Dott. Pepe Stefano.

 

Fatto

RITENUTO CHE

1. Il Comune di Casamicciola Terme l’11/2/2011 notificava a A.F. e A.A. avvisi di accertamento ICI, relativi agli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009 relativi all’immobile identificato al Catasto Fabbricati al fg. (OMISSIS), part. (OMISSIS) cat. D/2; avvisi conseguenti alla rettifica, in autotutela, della rendita catastale di Euro 53.592,00.

2. LA CTP, in accoglimento del ricorso proposto dai contribuenti, in via preliminare, rilevava l’omessa notifica nei confronti di quest’ultimi del provvedimento di variazione della rendita catastale che, pertanto, doveva considerarsi non formalizzato e notificato.

3. La CTR con la sentenza n. 9568/17/2015, depositata il 3/11/2015, confermava la pronuncia di primo grado sul rilievo che l’Ufficio non aveva dimostrato l’avvenuta notifica all’intestatario della partita catastale, A.S., dante causa degli odierni controricorrenti, del provvedimento di revisione della rendita, avendo questi ultimi appreso di questa solo a seguito di accertamenti eseguiti presso il Comune di Casamicciola Terme.

4. Avverso tale sentenza l’Agenzia dell’entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

5. I contribuenti hanno depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1; del D.P.R. n. 650 del 1972, artt. 3 e 14; del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65.

La ricorrente censura la sentenza della CTR nella parte ha affermato che la notifica degli avvisi a A.S., intestatario della partita catastale afferente all’immobile oggetto degli avvisi impugnati, aveva reso inefficace gli stessi nei confronti dei controricorrenti. A parere della ricorrente, ciò che rileva, ai fini del perfezionamento della notifica in esame, è che quest’ultima sia posta in essere nei confronti di chi risulta formalmente intestatario del bene secondo quanto riportato nei relativi registri, essendo ininfluente, così come avvenuto nel caso di specie, il fatto che quest’ultimo sia deceduto ed ad egli siano subentrati gli eredi se tale passaggio non risulta formalmente mediante apposita voltura, non potendo tale omissione riverberare sul corretto agire dell’Amministrazione. Sul punto assumerebbe rilievo la circostanza che l’Amministrazione aveva appreso solo a seguito della notifica del ricorso di primo grado del decesso di A.S., avvenuto il 25.06.2007, avendo i contribuenti solo il 14.11.2011 presentato la relativa denuncia di successione, dopo la notifica del ricorso introduttivo di primo grado avendo” poi, omesso di presentare la conseguente domanda di voltura catastale così come imposta dal D.P.R. n. 650 del 1972, art. 3. Infine, la ricorrente rileva che anche in ragione di quanto disposto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, applicabile nel caso di specie in ragione della natura accertativa della procedura con la quale si è attribuita la rendita catastale in esame, la notifica era correttamente avvenuta, in mancanza di ogni comunicazione da parte degli eredi, al loro dante causa deceduto; assumendo, poi, rilievo la circostanza che i contribuenti avevano comunque potuto esercitare il proprio diritto di difesa avverso gli avvisi di accertamento in esame.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21.

La ricorrente censura la sentenza della CTR nella parte in cui afferma che il provvedimento di modifica della rendita catastale adottato dall’Amministrazione ex art. 74 cit., quale espressione del potere di autotutela della PA, sarebbe stato emesso in assenza dei necessari presupposti di legge.

3. Con ìl terzo motivo viene dedotta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 2, e art. 3, del D.L. n. 70 del 1988, art. 11, del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 30 e, infine, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 38.

Rileva la ricorrente come l’atto catastale impugnato era sufficientemente motivato, assumendo sul punto rilievo la circostanza che esso aveva attribuito la rendita definitiva all’immobile dei contribuenti a seguito di stima diretta (in quanto appartenente al gruppo catastale D) e si poneva quale atto conclusivo del procedimento DOCFA avviato dai contribuenti la cui relativa dichiarazione aveva valore di mera rendita proposta.

4. Il primo motivo non è fondato.

Con tale censura la ricorrente muove dal presupposto che, in primo luogo, a mente della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, secondo cui “A decorrere dal 10 gennaio 2000 gli atti, comunque, attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. (…)”, la notifica del provvedimento di revisione catastale effettuata a A.S., dante causa dei controricorrenti, era da ritenersi valida in quanto formale titolare della partita catastale afferente all’immobile oggetto dei conseguenti avvisi di accertamento impugnati.

Tale assunto difensivo non coglie nel segno.

La CTR afferma l’inesistenza della suindicata notifica, non sul rilievo della corretta individuazione del destinatario della stessa, ma sul preliminare aspetto afferente alla prova stessa del suo compimento.

I giudici di merito, infatti, affermano che “innanzitutto l’Ufficio non prova neanche a questo Collegio di aver correttamente notificato il provvedimento in parola (ndr. Avviso di accertamento della nuova rendita catastale) all’intestatario della partita, che a dire dell’Ufficio era il sig. A.S. deceduto, rendendolo così inefficace”.

Ora, se da un lato, deve osservarsi che la CTR ha errato nel non ritenere A.S., intestatario formale dell’immobile in esame, in quanto aspetto non controverso tra le parti, dall’altro, i medesimi giudici hanno correttamente ritenuto non perfezionato, in mancanza della relativa prova, il procedimento notificatorio nei confronti del dante causa dei contribuenti, con conseguente inefficacia, L. 342 del 2000, ex art. 74, dell’atto modificativo della rendita catastale nei confronti di questi ultimi.

Orbene, pur se l’atto attributivo della rendita non ha natura costitutiva ma dichiarativa, è certo che la notificazione dell’attribuzione o della modificazione prevista dall’art. 74 cit. è condizione di efficacia degli atti impositivi fondati sull’attribuzione della stessa con decorrenza gennaio 2000 (cfr. ex plurimis e da ultimo Cass. n. 4587 del 2020).

In ragione di quanto sopra il Collegio rileva che la norma sopra richiamata – nel subordinare la produzione degli effetti dell’attribuzione della nuova rendita alla suindicata notificazione, decorrendo da tale momento il termine per impugnare l’atto dell’Agenzia del Territorio – richiede altresì che la prova della cognizione del nuovo classamento non possa essere ricercata aliunde ma deve essere fornita esclusivamente attraverso la produzione dell’atto ritualmente notificato che assolve alla funzione tipica ed essenziale di conoscenza legale; produzione carente nel caso di specie.

3. Al rigetto del primo motivo di ricorso consegue assorbimento delle ulteriori censure proposte dalla ricorrente.

4 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Poichè la soccombente è una Pubblica Amministrazione non è tenuta al pagamento dell’ulteriore importo stabilito dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis e 1-quater.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre spese e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

 

 

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