Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26656 del 22/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.22/12/2016), n. 26656
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24302-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
E.S.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 524/10/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI ROMA – SEZIONE DISTACCATA di LATINA, emessa il
13/06/2013 e depositata il 15/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA PAOLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c. e disposta l’adozione di motivazione semplificata, osserva quanto segue.
1. Con il primo motivo si denunzia “Omesso esame di fin fatto decisivo per il giudizio”, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere la C.T.R. trascurato che tra gli indici di capacità contributiva considerati nell’accertamento eseguito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 (cd. redditometro) rientravano non solo l’acquisto di un’unità immobiliare e la cessione di azioni, bensì anche il possesso di un’autovettura e di altra abitazione in Roma.
1.1. La censura appare infondata in quanto il giudice d’appello, pur soffermandosi nella motivazione su altri aspetti, ha comunque tenuto conto anche dei suddetti elementi, rilevando che, a fonte della dimostrazione data dalla contribuente circa la vendita dell’autovettura e dell’immobile in questione (rispettivamente mediante certificato PRA e trascrizione), l’Ufficio aveva replicato che “la perdita della macchina e la vendita dell’appartamento non determinano la nullità dell’accertamento ma servono soltanto a ridurre il reddito accertato”.
2. Il secondo mezzo denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 cit. (nel testo vigente ratione temporis) in quanto “le spiegazioni addotte dalla parte a giustificazione della congruità del reddito dichiarato” sarebbero “prive di riscontri oggettivi, contrariamente a quanto afferma la CTR”.
2.1. La censura è palesemente inammissibile poichè integra una contestazione sul merito della decisione – segnatamente sulla valutazione del materiale probatorio – in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui è inammissibile il ricorso che tenda a sollecitare una nuova valutazione di risultanze di fatto, spettando in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento ex plurimis, Cass. s.u. n. 7931/13; Cass. nn. 12264/14, 26860/14, 959/15, 3396/15, 14233/15).
3. Il ricorso va quindi respinto. Non avendo l’intimata svolto difese, (Ndr: testo originale non comprensibile).
4. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto per la ricorrente amministrazione pubblica opera il meccanismo della prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. S.U. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4-L, n. 1778/16 e 6-T n. 18893/16).
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016