Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26656 del 22/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24302-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

E.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 524/10/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA – SEZIONE DISTACCATA di LATINA, emessa il

13/06/2013 e depositata il 15/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA PAOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c. e disposta l’adozione di motivazione semplificata, osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo si denunzia “Omesso esame di fin fatto decisivo per il giudizio”, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere la C.T.R. trascurato che tra gli indici di capacità contributiva considerati nell’accertamento eseguito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 (cd. redditometro) rientravano non solo l’acquisto di un’unità immobiliare e la cessione di azioni, bensì anche il possesso di un’autovettura e di altra abitazione in Roma.

1.1. La censura appare infondata in quanto il giudice d’appello, pur soffermandosi nella motivazione su altri aspetti, ha comunque tenuto conto anche dei suddetti elementi, rilevando che, a fonte della dimostrazione data dalla contribuente circa la vendita dell’autovettura e dell’immobile in questione (rispettivamente mediante certificato PRA e trascrizione), l’Ufficio aveva replicato che “la perdita della macchina e la vendita dell’appartamento non determinano la nullità dell’accertamento ma servono soltanto a ridurre il reddito accertato”.

2. Il secondo mezzo denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 cit. (nel testo vigente ratione temporis) in quanto “le spiegazioni addotte dalla parte a giustificazione della congruità del reddito dichiarato” sarebbero “prive di riscontri oggettivi, contrariamente a quanto afferma la CTR”.

2.1. La censura è palesemente inammissibile poichè integra una contestazione sul merito della decisione – segnatamente sulla valutazione del materiale probatorio – in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui è inammissibile il ricorso che tenda a sollecitare una nuova valutazione di risultanze di fatto, spettando in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento ex plurimis, Cass. s.u. n. 7931/13; Cass. nn. 12264/14, 26860/14, 959/15, 3396/15, 14233/15).

3. Il ricorso va quindi respinto. Non avendo l’intimata svolto difese, (Ndr: testo originale non comprensibile).

4. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto per la ricorrente amministrazione pubblica opera il meccanismo della prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. S.U. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4-L, n. 1778/16 e 6-T n. 18893/16).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA