Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26656 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 12/12/2011), n.26656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24250-2010 proposto da:

V.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in Roma, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato SANTAGATI ANTONIO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. Cron 4314/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA

del 21/07/2010, depositato il 22/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2011 dal Consigliere relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE FIMIANI che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Con il decreto impugnato la Corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da parte ricorrente.

Il giudizio presupposto di cui è dedotta l’irragionevole durata è iniziato nel 1999 dinanzi al Tribunale di Gela ed è stato definito in appello nel 2001.

La Corte di appello, fissata la ragionevole durata del giudizio presupposto in anni 3 per un grado ha liquidato per il ritardo di 3 anni e mesi 9 la somma di Euro 3.000,00, con il favore delle spese (Euro 350,00 di cui Euro 100,00 per diritti).

L’Amministrazione intimata resiste con controricorso.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Parte ricorrente formula un motivo, lamentando la violazione dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese.

3.- Osserva la Corte che il ricorso è fondato nei limiti infrascritti.

Invero, effettivamente “il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nè rientra tra quelli speciali di cui alle tabelle A) e B) allegate al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata al D.M. n. 127 cit., i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi” (Sez. 1, Sentenza n. 25352 del 17/10/2008). In applicazione di tali principi, la considerazione che il decreto ha liquidato i diritti (per l’intero) in Euro 200,00, rende palese la fondatezza della censura, posto che in sede di decisione ex art. 384 c.p.c. questa Corte avrebbe liquidato per tale voce la somma di Euro 378,00.

Il decreto va quindi cassato limitatamente al capo concernente le spese e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante la liquidazione delle spese dovute per il giudizio di merito, ferma restando la compensazione per la metà, come disposto dalla Corte di appello con statuizione non impugnata.

Le spese del giudizio di merito sono liquidate, nel dispositivo, in base allo scaglione pertinente alla somma capitale riconosciuta dovuta; nei minimi, considerata la natura ripetitiva e alla semplicità delle questioni trattate.

Le spese del giudizio di cassazione, pure liquidate nel dispositivo, sono dichiarate compensate per un terzo, considerata la semplicità della questione oggetto del ricorso nonchè il divario tra la somma richiesta per spese e quella liquidata.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; e nella misura di 2/3 – dichiarata compensata la restante parte – per il giudizio di legittimità e che determina, per l’intero, in Euro 330,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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