Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26655 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21149-2015 proposto da:

JFC IMMOBILIEN S.R.L., C.F. 06034850963, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DOMENICO

PETRACCA, rappresentata e difesa dall’avvocato VICTOR VINKO

JERKUNICA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 307/24/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, emessa il 20/01/2015 e depositata il

03/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 307, depositata il 3 febbraio 2015, non notificata, la CTR della Lombardia ha accolto parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale (OMISSIS) di Milano, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Milano, che aveva accolto integralmente i ricorsi separatamente proposti e quindi riuniti dalle parti venditrice (Pia Associazione Maschile Opera di Maria – P.A.M.O.M.) ed acquirente JFC Immobilien S.r.l. (di seguito, società) per l’annullamento di avviso in rettifica del valore dell’immobile compravenduto di Euro 230.000,00 dichiarato in atto, con liquidazione delle maggiori imposte ipotecaria e catastale ritenute dovute.

La CTR, in parziale accoglimento dell’appello, determinò il valore dell’immobile in 328.000,00, pari all’importo del mutuo erogato, rispetto al valore di Euro 410.000,00 determinato in rettifica dall’Ufficio. Avverso la pronuncia della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, notificato nei confronti della sola Agenzia delle Entrate.

Quest’ultima ha dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Preliminarmente va dato atto che nei confronti della P.A.M.O.M., coobbligata solidale dell’odierna ricorrente, la sentenza resa dalla CTR della Lombardia nel giudizio di merito di cui anch’essa è stata parte, risulta passata in giudicato, non risultando dalla parte venditrice essere stato proposto ricorso per cassazione avverso detta pronuncia.

In pendenza del giudizio di legittimità è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte, sottoscritto dal solo difensore a ciò abilitato in forza della procura speciale all’uopo conferitagli, essendo stata la società ricorrente cancellata dal registro delle imprese come da visura camerale.

A ciò consegue la declaratoria di estinzione del giudizio.

Nulla va statuito in ordine alle spese, non avendo svolto l’Amministrazione finanziaria attività difensiva.

Va dato atto che non ricorrono, stante l’estinzione per rinuncia, i presupposti di legge per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr. Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015, n. 23175).

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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